La Corte di Cassazione ha precisato il perimetro di applicabilità del fondo patrimoniale, ribadendo che le disposizioni normative che lo regolano devono limitarsi a tutelare i bisogni della famiglia nucleare, composta dai coniugi e dai loro figli.
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Il caso di specie
La vicenda ha avuto origine in una controversia decisa dalla Corte d’appello di Venezia, dove un fondo patrimoniale costituito da una coppia insieme ai genitori di uno dei due coniugi è stato dichiarato nullo per mancanza di causa. Nello specifico, la Corte d’Appello ha rilevato che la destinazione del fondo non rispondeva al dettato normativo di cui all’art. 167 c.c., dal momento che il fondo avrebbe incluso anche interessi economici di soggetti estranei al nucleo familiare ristretto. Nel caso di specie, la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello ha esteso la nullità all’intero atto, annullando tutto il fondo patrimoniale e i beni destinati, un punto contestato, in seguito, dai ricorrenti davanti alla Suprema Corte di Cassazione. La coppia, infatti, ha lamentato la presenza di un vizio di ultra petizione nella decisione d’appello, sostenendo che la richiesta si limitava alla nullità della parte del fondo patrimoniale relativa agli ascendenti. Secondo i ricorrenti, la decisione di estendere la nullità a tutto l’atto sarebbe andata oltre la domanda effettiva presentata dalle parti.
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Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
<h2> La coabitazione come indizio, ma non decisiva</h2>
Il concetto di famiglia nucleare secondo la Cassazione
La I Sez. Civ. della Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso di cui sopra. In particolare, i giudici hanno stabilito che la Corte d’Appello avesse oltrepassato i propri limiti dichiarando una nullità complessiva. La sentenza ha affrontato anche il tema della definizione di “famiglia” per il diritto civile. Richiamando i principi già affermati in precedenti giurisprudenziali – tra cui la celebre pronuncia delle Sezioni Unite n. 21658/2009 – la Cassazione ha ribadito che il fondo patrimoniale è destinato esclusivamente alla tutela della famiglia nucleare.
Secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, infatti, la “famiglia” beneficiaria del fondo patrimoniale deve essere intesa come il nucleo composto da coniugi e figli, con esclusione di soggetti come nonni, zii o altri parenti. Tale restrizione deriva dall’intento del legislatore di garantire protezione patrimoniale alle esigenze di stabilità economica e ai bisogni primari dei coniugi e dei figli, sia minori che maggiorenni ma non ancora autosufficienti.
Questa impostazione, già consolidata, è stata applicata anche nel caso in esame, dove la Corte ha escluso che l’atto costitutivo potesse legittimamente includere interessi estranei alla famiglia nucleare. L’inserimento di parenti o terzi, non direttamente legati alla sfera economica della famiglia primaria, infatti, rappresenta un utilizzo distorto del fondo patrimoniale, non più finalizzato alla protezione di quel nucleo ristretto.
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Nullità dell’intero fondo patrimoniale
Un aspetto nevralgico della sentenza riguarda la decisione di estendere la nullità a tutto l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, una scelta ritenuta eccessiva e priva di giustificazione per i giudici della Suprema Corte. A parere di quest’ultimi, la nullità parziale di una clausola o di un elemento del fondo patrimoniale non implica necessariamente la nullità dell’intero atto, se non in presenza di una specifica richiesta o di elementi che dimostrino l’inscindibilità delle clausole coinvolte. I giudici della Suprema Corte hanno chiarito che il principio della conservazione dell’atto costituisce la regola generale, mentre la nullità totale rappresenta l’eccezione. Questa interpretazione risponde alla necessità di preservare la validità di parti dell’atto che, altrimenti, rischierebbero di essere ingiustamente compromesse senza alcuna ragione giuridica fondata. Tale principio si applica in particolar modo in casi come quello in esame, dove i ricorrenti sostenevano che il fondo sarebbe stato comunque costituito anche senza la quota conferita dai genitori di uno dei coniugi. Secondo la Cassazione, dunque, la nullità dell’atto complessivo può avvenire solo qualora venga dimostrato che le clausole non sono separabili tra loro, condizione che, nel caso in questione, non è stata provata.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La Prima Sezione ha altresì chiarito che i giudici non possono pronunciarsi oltre i limiti delle domande presentate dalle parti, né estendere le proprie decisioni oltre quanto richiesto, secondo il “principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. La scelta di andare oltre alle richieste formulate dalle parti, secondo la Cassazione, ha comportato una violazione del principio di conservazione degli atti, che richiede di mantenere valide le parti non strettamente legate all’elemento dichiarato nullo. La nullità dell’intero fondo, quindi, non era giustificabile e ha portato alla cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello per una nuova valutazione di merito.
Conclusioni
La sentenza pronunciata dalla I Sez. Civ. chiarisce la finalità sociale e giuridica del fondo patrimoniale, evidenziando che esso rappresenta un’area di protezione specifica per il nucleo primario della famiglia, e non può essere impiegato come strumento di garanzia per i beni di familiari esterni. La Cassazione, ribadendo la destinazione limitata del fondo, intende rafforzare la coerenza dell’applicazione del codice civile, confermando che ogni allargamento di tale strumento sarebbe contrario alle finalità legislative.