Finanziamento abusivo a società insolvente: il Curatore può chiedere i danni alla Banca

in Giuricivile, 2018, 3 (ISSN 2532-201X)

La Banca che, malgrado l’evidente mala gestio degli amministratori e l’evidente perdita di capitale di un’impresa in stato di insolvenza, le abbia ugualmente erogato un finanziamento abusivo, arreca un danno agli altri creditori.

Di conseguenza, in caso di fallimento della società, il curatore fallimentare potrà chiedere il risarcimento del danno all’istituto di credito.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9983 del 20 aprile 2017.

Il caso in esame

Nel caso de quo il Curatore di un fallimento conveniva in giudizio due amministratori di una società e tre istituti di credito chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni, in ragione del mantenimento e dell’abusiva concessione di linee di credito nonostante l’insolvenza della società e della non corretta gestione, stante la prosecuzione dell’attività e la mancata adozione dei provvedimenti previsti dalla legge in caso di perdita di capitale.

Il Giudice di primo grado dichiarava il fallimento privo di legittimazione ad agire nei confronti delle Banche per danni cagionati ai singoli creditori, rigettava la domanda per il risarcimento dei danni subiti dalla società, e, infine, accoglieva la domanda di responsabilità nei confronti degli amministratori condannandoli a risarcire il danno derivante dagli atti distrattivi compiuti durante l’esercizio della carica.

Nel giudizio di secondo grado, la Corte di Appello confermava la sentenza resa in primo grado dal Tribunale e, quindi, la Curatela proponeva ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 ss. c.p.c. avverso la pronuncia resa in sede di gravame.

La decisione della Cassazione

Con la sentenza in esame la Suprema Corte di Cassazione ha sancito la legittimazione del Curatore fallimentare ad agire in giudizio, nei confronti degli istituti di credito nel caso in cui questi abbiano cagionato un danno alla società finanziata accogliendo il ricorso proposto dal Curatore.

Secondo la Corte di Cassazione, l’istituto di credito risponde in solido per i risarcimenti se, malgrado la mala gestio degli amministratori e la perdita di capitale, abbia concesso cospicui finanziamenti danneggiando la società.

Orbene la concessione di credito abusiva integra un danno per la società in sé, oltre che per i creditori anteriori, e determina l’insorgere dell’obbligazione risarcitoria in via solidale, giacchè gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità sono correlabili alla mala gestio degli amministratori di cui le Banche si siano rese compartecipi per il tramite dell’erogazione di quei medesimi finanziamenti, nonostante una condizione economica tale da non giustificarli.

Il danno causato dall’abusiva concessione del credito si identifica dunque nel ritardo nell’emersione del dissesto e nel conseguente suo aggravamento prima dell’apertura della procedura concorsuale.

Il danno (in conseguenza della condotta della Banca) consiste nel pregiudizio economico arrecato ai creditori della società, sia posteriori alla data in cui il fallimento avrebbe dovuto essere dichiarato che anteriori. In proposito, poiché il Curatore agisce anche per la platea dei creditori danneggiati dall’artificiosa sopravvivenza dell’attività, si deve far riferimento al danno collettivamente causato alla massa e non a quello dal singolo creditore.

Secondo la Corte di Cassazione la Corte di Appello avrebbe dovuto esaminare gli elementi concreti della fattispecie senza cedimenti verso affermazioni apodittiche accertando se la società avesse subito un danno in conseguenza della non corretta gestione degli amministratori che avevano chiesto e ottenuto dalle Banche cospicui finanziamenti (artt. 2446 c.c. e segg., art. 2393 c.c., l. fall., art. 218).

Di conseguenza, dovrà ritenersi possibile agire anche solo nei confronti del soggetto che eroga il credito, senza necessariamente chiamare in giudizio gli amministratori ritenuti colpevoli di mala gestio. Naturalmente occorrerà verificare che la facoltà concessa al Curatore di agire nei confronti della Banca finanziatrice non diventi un escamotage per legittimare il Curatore stesso alla proposizione di azioni prospettate formalmente come intraprese a ristoro di danni subiti direttamente dalla società ma in realtà instaurate al fine di chiedere il risarcimento per danni causati ai creditori.

La Corte accoglieva dunque il ricorso.

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