Non sempre, i contraenti, quando decidono di stipulare un accordo, attribuiscono la corretta qualificazione giuridica.
Molto spesso, infatti, l’Autorità Giudiziaria qualifica il rapporto obbligatorio sottoscritto dalle parti non attenendosi necessariamente alla denominazione dagli stessi attribuita, bensì svolgendo un’attenta analisi contenutistica, attraverso l’interpretazione delle clausole inserite e del loro effettivo contenuto.
Come stabilire, quindi, quale contratto di garanzia le parti intendono effettivamente stipulare attraverso l’inserimento di clausole che prevedono l’adempimento da parte del garante “a prima richiesta, senza eccezioni” oppure “immediatamente, ogni eccezione rimossa”?
La differenza tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia
L’art. 1936 c.c. definisce il fideiussore, ossia colui che si obbliga personalmente verso un creditore e garantisce l’obbligazione altrui, indipendentemente dal fatto che il debitore principale sia a conoscenza del suo impegno.
La fideiussione è, dunque, un contratto tipico che si connota per la sussistenza di un legame accessorio tra rapporto principale e rapporto di garanzia in forza del quale il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quelle derivanti dall’incapacità (art. 1945 c.c.).
Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito, potendo esercitare il proprio diritto di regresso nei suoi confronti e, altresì, potendo subire l’opposizione di eccezioni da parte dello stesso debitore nei casi previsti dall’art. 1952 c.c.
Il contratto autonomo di garanzia, invece, è un contratto atipico che scaturisce dalla prassi commerciale internazionale e si caratterizza per l’assenza di qualsiasi vincolo di accessorietà che connota, al contrario, la fideiussione.
Il garante, dunque, si impegna a tenere indenne il garantito tramite l’adempimento di una prestazione ulteriore e diversa da quella principale e, di conseguenza, non potrà opporre le eccezioni che spetterebbero al debitore principale. È opportuno precisare che, a fronte di quanto sopra esposto, il garante potrà anche avvalersi della sola c.d. exceptio doli ogniqualvolta il creditore abbia agito con dolo al fine di indurre il garante alla conclusione del negozio, chiedendo successivamente l’adempimento della prestazione sottesa.
In altre parole, l’obbligazione del garante autonomo è diversa da quella garantita e non necessariamente sovrapponibile a quest’ultima, perché non rivolta all’adempimento dell’obbligazione principale, bensì, piuttosto, ad indennizzare il creditore insoddisfatto con il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata.[1]
Pertanto, “la causa concreta del contratto autonomo di garanzia è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale”.[2]
Nel contratto autonomo di garanzia è, dunque, necessaria l’esclusione assoluta della possibilità per il garante di sollevare le eccezioni del debitore garantito, sia nella fase di adempimento, sia in un secondo momento, quale per esempio la ripetizione di quanto pagato.
Da questa precisazione, il contratto sarà qualificabile come autonomo e quindi svincolato dal carattere di accessorietà.
Chiaramente, il processo di individuazione della tipologia contrattuale non deve limitarsi alla presenza di una precisa clausola. Anzi. L’accordo va valutato ed analizzato nel suo totale contenuto, collegando le clausole tra loro e valutandole in concerto, così da poter individuare la reale volontà delle parti. Per tale ragione, il giudice potrebbe anche attribuire una qualifica diversa da quella conferita dalle parti.
Le clausole indice
Quali sono, allora, le clausole che permettono l’identificazione di una fattispecie contrattuale rispetto ad un’altra?
Individuiamo analiticamente alcune ipotesi.
“A prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”
In assenza di altri elementi come di seguito enunciati, la clausola non è dirimente per l’individuazione di un contratto autonomo di garanzia perché non indica nulla in merito all’opponibilità delle eccezioni. Come enunciato nel precedente paragrafo, è necessario che emerga chiaramente l’impossibilità di sollevarle in qualsiasi momento e la dicitura in esame si limita esclusivamente ad indicare le tempistiche di adempimento della prestazione da parte del garante.
Infatti, la Suprema Corte ha affermato che “non è decisivo l’impiego o meno delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima richiesta del creditore”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia”.[3]
“Ogni eccezione rimossa”, “senza eccezioni”
La Corte d’Appello di Milano[4] ha ritenuto tale clausola inidonea a determinare la sussistenza di un contratto autonomo di garanzia perché non è sufficiente a escludere la relazione tra l’obbligazione principale e quella che dovrà essere prestata dal garante.
Tuttavia, per buona parte della dottrina[5] tale orientamento non è condivisibile perché la dicitura indica in modo inequivocabile che il garante si obbliga senza poter sollevare alcuna eccezione.
Limitare le eccezioni alla sola fase di pagamento risulta arbitrario, soprattutto se non sussistono altre clausole contrattuali che possano far giungere a diverse deduzioni.
Di tale avviso è anche la Suprema Corte di Cassazione[6] che ha qualificato un accordo contenente la dicitura in esame quale contratto autonomo di garanzia, affermando la totale incompatibilità con il principio di accessorietà tipico della fideiussione.[7] Questo vale, ovviamente, e la Cassazione lo precisa esplicitamente, in assenza di una discrasia con il resto del contenuto dell’accordo.
Anche l’indicazione “senza eccezioni” porta al medesimo risultato: infatti, si delinea senza alcun dubbio l’assenza di un vincolo di accessorietà con maggior decisione rispetto alla precedente.
“A pagare immediatamente, anche in caso di opposizione del debitore”
Arriviamo ad una recente pronuncia della Corte d’Appello di Venezia[8].
L’Autorità Giudiziaria ha ritenuto che tale clausola esclude puntualmente la facoltà del garante di sollevare eccezioni del debitore, anche quando quest’ultimo le abbia già sollevate. Quindi, si riferisce alla fase di adempimento.
Ma vale anche per il caso in cui il garante si rivolga al debitore per ripetere quanto versato? Parte della dottrina ritiene di sì, perché, in assenza di contrastanti previsioni aggiuntive delle parti, la clausola riguarda anche la fase di ripetizione e, quindi, si configurerà un contratto autonomo di garanzia[9].
Conclusioni
Come definire, quindi, se l’accordo che stiamo stipulando è una fideiussione oppure un contratto autonomo di garanzia?
Innanzitutto, l’autonomia della garanzia va ricercata nel rapporto tra garante e garantito, cosicché verso quest’ultimo non siano proponibili eccezioni invece sollevabili dal debitore principale.
Deve esserci, pertanto, la volontà delle parti di creare un impegno svincolato dal rapporto principale, privo del sopracitato carattere di accessorietà.
Ad ogni modo, le clausole sopra citate (“ogni eccezione rimossa”, “senza eccezioni”, “anche in caso di opposizione del debitore”) vanno lette unitamente al contesto in cui sono inserite, ma se presenti connotano principalmente un contratto di garanzia autonomo; diversamente, se il garante può sollevare eccezioni, anche in via riconvenzionale, si tratterà di un contratto di fideiussione.
Diversamente, le clausole che si riferiscono alla tempistica di adempimento, quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” o ancora “immediatamente”, non qualificano la tipologia contrattuale perché sono compatibili con entrambe.
[1] Cassazione, sentenza n. 32402 dell’11 dicembre 2019.
[2] Cassazione, sentenza n. 32402 dell’11 dicembre 2019; dello stesso avviso anche Cassazione, sentenza n. 1186 del 21 gennaio 2020.
[3] Cassazione, sent. n. 15108/13.
[4] Corte d’Appello di Milano, sent. del 25 gennaio 2008.
[5] M. Ticozzi, “Contratto autonomo di garanzia e fideiussione: differenze e presenza di clausole indice”, Informazione Giuridica, 12 maggio 2021.
[6] Cassazione, sentenza n. 7502 del 20 aprile 2004.
[7] Cassazione, sentenza n. 4717/19.
[8] Corte di Appello di Venezia, sent. del 2 luglio 2020.
[9] Dello stesso avviso: Tribunale di Perugia, 17 settembre 2020; Tribunale di Bolzano, 21 settembre 2021.