Espropriazione e giudicato: vincola l’edificabilità, non il valore di mercato del terreno

La Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 52/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), è intervenuta sul rapporto tra giudicato e successive controversie risarcitorie in materia di espropriazione per pubblica utilità. La decisione si colloca nel solco delle pronunce che distinguono tra giudizio sulla determinazione dell’indennità di occupazione legittima e giudizio volto al risarcimento del danno per perdita della proprietà a seguito di occupazione appropriativa (o, secondo la terminologia tradizionale, accessione invertita).

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Formulario commentato dell'esecuzione forzata

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Gabriele Voltaggio
Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto bancario, crediti ed esecuzione forzata. Professionista delegato e custode giudiziario presso il Tribunale di Roma, è autore di contributi e formulari in materia esecutiva. Fondatore e curatore di Giuricivile.it.

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I fatti di causa

La vicenda trae origine da una domanda risarcitoria proposta dal proprietario di un terreno nei confronti di un Comune, in relazione alla trasformazione irreversibile dell’area per la realizzazione di un’opera pubblica, senza che fosse intervenuto un valido decreto di esproprio. Nel giudizio risarcitorio l’attore richiamava una precedente decisione passata in giudicato, resa tra le stesse parti, con cui la Corte d’appello aveva liquidato l’indennità di occupazione legittima sulla base del criterio degli interessi calcolati su una “indennità virtuale” di esproprio e aveva qualificato il terreno come edificabile, attribuendogli anche un valore venale parametrato al metro quadro.

In primo grado il Tribunale riconosceva il risarcimento, rideterminando il quantum. In appello, su impugnazione limitata alla quantificazione e alle spese, la Corte territoriale riteneva che il giudicato formatosi nel giudizio sull’indennità di occupazione legittima vincolasse anche quanto alla natura edificatoria e, soprattutto, al valore venale del fondo, così da precludere nuove valutazioni nel giudizio risarcitorio. Su questa impostazione si innestava il ricorso per cassazione, con cui veniva denunciata la violazione delle regole sul giudicato (artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.) e dei principi che governano l’autonomia delle domande nelle controversie espropriative.

La decisione della Corte: autonomia delle domande e diversità di causa petendi

La Cassazione è partita, innanzitutto, da un dato preliminare: nel giudizio risarcitorio deve ritenersi coperto da giudicato interno l’accertamento della perdita della proprietà per effetto della trasformazione irreversibile del bene, non essendo stato oggetto di impugnazione. In altri termini, la fattispecie acquisitiva, così come ricostruita nel quadro interpretativo dell’epoca, costituisce ormai presupposto fermo del giudizio successivo.

Su questa base, l’ordinanza ha richiamato allora un orientamento già affermato in relazione alle procedure espropriative legittimamente concluse con decreto di esproprio: i giudizi che riguardano l’indennità di occupazione e quelli relativi all’indennità di esproprio (o, per quanto qui interessa, al risarcimento da perdita della proprietà) veicolano domande distinte e autonome, perché diverse sono le rispettive causae petendi. Da un lato si tutela la privazione del godimento del bene durante l’occupazione; dall’altro si ristorano gli effetti dell’ablazione del diritto dominicale.

Questa diversità incide direttamente sulla portata preclusiva del precedente giudicato e delimita ciò che può essere considerato “antecedente logico-giuridico” indispensabile della decisione precedente.

Giudicato “utile” e giudicato “non estendibile”: edificabilità sì, valore di mercato no

La Suprema Corte, per ciò che attiene alla selezione degli accertamenti suscettibili di spiegare efficacia di cosa giudicata nel giudizio successivo, ha ribadito che può assumere rilievo preclusivo la qualificazione giuridica del terreno (edificabile o agricolo), in quanto presupposto logico-giuridico della determinazione dell’indennità di occupazione legittima. Non a caso la giurisprudenza ha più volte riconosciuto che tale accertamento “segue” il bene e vincola anche giudizi successivi aventi ad oggetto indennità o utilità connesse alla medesima vicenda ablativa.

Diverso, invece, è l’accertamento del valore di mercato: la Cassazione ha affermato che non può costituire giudicato nel giudizio risarcitorio. La ragione non risiede soltanto nell’autonomia delle domande, ma anche nel fatto che nel giudizio sull’indennità di occupazione il valore venale viene utilizzato in via incidentale, quale base di calcolo della c.d. indennità virtuale di esproprio, funzionale a determinare gli interessi. In tale prospettiva, la stima economica non integra una statuizione autonoma, né un accertamento imprescindibile della domanda risarcitoria: nel risarcimento rileva il valore al momento dell’irreversibile trasformazione, mentre nell’indennità di occupazione opera un diverso criterio e un diverso arco temporale.

Nel caso di specie, la Corte territoriale non poteva quindi ritenere “bloccata” dal giudicato la determinazione del valore venale, né poteva escludere una nuova attività estimativa nel giudizio risarcitorio.

Il principio di diritto

La Cassazione, sulla base di tali argomentazioni, ha accolto il primo motivo di ricorso, ribadendo che il giudizio sull’indennità di occupazione legittima e quello volto al risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà per accessione invertita (accertata con sentenza passata in giudicato), contengono domande autonome e distinte, fondate su causae petendi diverse. Perciò il giudicato formatosi nel primo può vincolare, nel secondo, solo la qualificazione giuridica del terreno (edificabile o agricolo), ma non anche la stima del valore di mercato, che resta oggetto di accertamento nel giudizio risarcitorio, anche in ragione dei diversi periodi di riferimento.

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