In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta (ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 9 e 19 DLGS 546/1992 , dell’articolo 57 DPR 602/1973 e dell’art. 617 c.p.c.) davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.
Questo è il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con ordinanza n. 30756 del 28-11-2018.
Dirimente per la individuazione della giurisdizione del Giudice tributario è il vizio, eccepito dal contribuente, relativo alla decadenza della prodromica cartella esattoriale incorporante una pretesa di natura tributaria.
L’arresto della Cassazione si pone in coerenza col diritto di difesa, costituzionalmente garantito e concretizzantesi nel disposto dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, che fa salva la facoltà per il contribuente di impugnare l’atto prodromico non conosciuto (cartella esattoriale), congiuntamente all’atto di precetto successivo.