Esecuzione forzata tributaria: Sezioni Unite sull’opposizione agli atti esecutivi

nota a Cass., SS. UU. civ., ord. n. 30756 del 28/11/2018

In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta (ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 9 e 19 DLGS 546/1992 , dell’articolo 57 DPR 602/1973 e dell’art. 617 c.p.c.) davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.

Questo è il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con ordinanza n. 30756 del 28-11-2018.

Dirimente per la individuazione della giurisdizione del Giudice tributario è il vizio, eccepito dal contribuente, relativo alla decadenza della prodromica cartella esattoriale incorporante una pretesa di natura tributaria.

L’arresto della Cassazione si pone in coerenza col diritto di difesa, costituzionalmente garantito e  concretizzantesi nel disposto dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, che fa salva la facoltà per il contribuente di impugnare l’atto prodromico non conosciuto (cartella esattoriale), congiuntamente all’atto di precetto successivo.

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