Esame Avvocato 2017. Parere civile 2° traccia: testo, questione e sentenze in materia

Tra le tracce della prima prova scritta, relativa al parere civile, per l’esame da avvocato 2018, veniva richiesto di redigere parere motivato in materia di obbligazioni naturali e pagamento dei debiti di gioco.

Ecco il testo completo della seconda traccia del parere civile:

Tizio gioca una partita a poker con quattro sconosciuti, nel corso della quale viene bevuta da tutti una consistente quantità di whiskey. All’esito della mano finale, Tizio perde l’importo di euro 1.000 in favore di Caio. Non avendo con sè tale importo, chiede ed ottiene 24 ore di tempo per saldare il debito ma non riesce a procurarsi la somma necessaria. Pertanto, dietro pressioni di Caio e degli amici di quest’ultimo che avevano partecipato alla partita, sottoscrive una dichiarazione con la quale promette il pagamento della vincita a Caio entro le successive 48 ore.

Dopo aver pagato la somma, però, Tizio si rivolge al proprio legale rappresentando che gli altri giocatori avevano barato al gioco e che la promessa di pagamento gli era stata estorta dietro minacce di gravi ripercussioni alla propria integrità fisica.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere esaminando le questioni sottese al caso ed individuando le varie possibilità di tutela offerte dall’ordinamento.

Partendo dal presupposto che, nelle prove scritte dell’esame da avvocato non esiste, in nessun caso, una soluzione univoca, ecco un utile approfondimento sui temi che la questione sottesa al parere impone di analizzare.

Guarda anche: Esame Avvocato 2018. Parere Civile 1° Traccia: Questioni e sentenze

Le obbligazioni naturali

Per obbligazioni naturali, si intendono quegli obblighi adempiuti per un dovere morale e sociale di correttezza, senza alcuna imposizione da parte della legge. A tal riguardo l’art. 2034 c.c. dispone che in caso di loro spontaneo adempimento, il solvens, cioè colui che abbia pagato, non può tornare sui suoi passi e richiedere la restituzione di quanto spontaneamente prestato.

In particolare, può parlarsi di adempimento spontaneo se l’esecuzione non sia frutto di una coazione ad agire subita dal solvens, a nulla rilevando il fatto che quest’ultimo abbia eseguito la prestazione ritenendo di esservi vincolato da un’obbligazione civile.

La disposizione citata individua inoltre un secondo requisito affinché operi l’irripetibilità di quanto adempiuto in esecuzione di un’obbligazione naturale: la prestazione deve essere infatti eseguita da persona capace di intendere e di volere, ovvero di autodeterminarsi in piena coscienza di sé.

In altre parole, se colui che abbia disposto il pagamento per un debito di gioco o una scommessa sia una persona minore, un incapace di intendere e di volere per l’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti, un soggetto con disabilità o disturbi di capacità cognitive ovvero ancora qualcuno a cui è stato estorto il consenso mediante violenza o dolo, non potrà applicarsi l’art. 2034 c.c. e, conseguentemente, sarà sempre dovuta la restituzione del pagamento.

I debiti di gioco

Esempio classico di obbligazione naturale sono i debiti di gioco tipizzati dall’art. 1933 c.c., ai sensi del quale non sussiste alcun dover giuridico di pagare per un debito di gioco o una scommessa (anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti) dal momento che il trasferimento di denaro o altri beni patrimoniali insito a tali pratiche è senza causa e, per l’effetto, non razionale perché dipendente soltanto dalla buona o dalla cattiva sorte.

Ne consegue che, stando a quanto disposto dal legislatore, il pagamento per debiti di gioco, in quanto obbligazione naturale, non può essere ripetuto se adempiuto spontaneamente e da un soggetto capace. In un certo senso, potrebbe affermarsi che il legislatore, in modo cauto e neutrale, senza inserirsi con valutazioni riguardo alla liceità o illiceità del gioco d’azzardo e delle abitudini degli interessati, abbia preferito lasciare ogni regolamento del rapporto scaturito dal gioco allo spontaneo contegno dei consociati.

Purchè, naturalmente, la condizione essenziale di spontaneità e di capacità del solvens siano rispettate.

In conclusione, in caso di debito di gioco, il perdente non potrà chiedere la restituzione di quanto pagato se:

  • il pagamento è avvenuto in virtù di un dovere naturale ed incoercibile, come ad esempio quello che sente il giocatore di dover pagare il debito per preservare la propria reputazione;
  • il pagamento è spontaneo, quindi senza coercizione fisica o psicologica;
  • non via stata alcuna frode e dunque le parti non abbiano barato;
  • al momento del pagamento egli era in grado di intendere e volere, mentre non occorre che lo fosse al momento in cui è avvenuto il gioco o la scommessa.

Una sentenza in tema di debiti di gioco

Nonostante non sia del tutto inerente alla traccia in esame, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7694 del 2 aprile 2014 si è espressa in materia di ripetizione dell’indebito in caso di debiti di gioco.

Sul punto, la Corte ha affermato che la disciplina codicistica sulla ripetizione dell’indebito si applica alle dazioni di denaro, di fiches, alle promesse di mutuo, ai riconoscimenti di debito, solo se tali atti risultano funzionalmente collegati all’attuazione del giuoco d’azzardo o della scommessa, e solo se esiste un diretto interesse del mutuante a favorire la partecipazione al gioco del mutuatario.

Nel caso in cui tale interesse manchi, non potrà applicarsi l’art. 1933 c.c., che ammette la ripetizione dell’indebito per i debiti di gioco.

La Corte di Cassazione aveva dunque enunciato il seguente principio di diritto:

“L’estensione della disciplina prevista dall’art. 1933 c.c. a fattispecie quali dazioni di denaro, di fiches, promesse di mutuo, riconoscimenti di debito, è possibile unicamente allorché tali atti risultino funzionalmente collegati all’attuazione del gioco o della scommessa, con la reciproca e speculare conseguenza che, ove siffatto interesse manchi, per essere il mutuante del tutto estraneo all’uso che il mutuatario fa delle somme erogategli, le cause dei due negozi non hanno tra loro, quel collegamento che solo giustifica la sottoposizione dell’uno alla disciplina dell’altro.” 

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