Domanda di garanzia: appello incidentale condizionato o riproposizione della domanda ex art. 346 c.p.c. per l’appellato vittorioso in primo grado?

E’ probabile che le Sezioni Unite si pronunceranno sulla vexata quaestio circa lo strumento processuale utilizzabile dall’appellato per sottoporre al giudice di seconde cure la propria domanda di “manleva” nei confronti del terzo chiamato in garanzia, non esaminata dal giudice di primo grado, a causa del rigetto della domanda principale dell’attore.

La Seconda Sezione Civile ha, infatti, rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, sulla quale non vi è uniformità di vedute nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento la riproposizione ex art. 346 c.p.c. è idonea a rinnovare in sede di gravame la domanda dell’appellato nei confronti del chiamato in garanzia, non esaminata dal giudice di prime cure in ragione del rigetto della domanda principale dell’attore. Tale tesi si fonda sulla constatazione che la parte vittoriosa in primo grado, in quanto tale, non ha motivo di dolersi della sentenza impugnata dalla parte soccombente, né disporrebbe degli elementi sui quali articolare le proprie censure. Conseguentemente, non potrà che limitarsi a riproporre la domanda di garanzia non esaminata, ancorché il rapporto dedotto in giudizio con l’appello principale sia diverso da quello concernente la domanda proposta nei confronti dei chiamati in causa (cfr. Cass. sentenza n. 2051 del 30 gennaio 2014).


Di diverso avviso è invece altra parte della giurisprudenza, la quale ritiene insufficiente, in siffatte ipotesi, la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.
della domanda non esaminata dal primo giudice, ma esige che l’appellato sottoponga ai secondi giudici la propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia proponendo appello incidentale condizionato. Ciò in quanto la propria domanda tenderebbe comunque alla riforma della pronuncia di primo grado concernente un rapporto diverso e non dedotto in giudizio con l’appello principale (cfr. Cass. sentenza n.15107 del 17 giugno 2013).

Nata nel 1988. Avvocato presso lo Studio Salvini Escalar. Iscritta all'albo del foro di Roma dal 2015. Laureata con il massimo dei voti in Diritto Civile con una tesi sulla c.d. nullità virtuale con il prof. Cesare Massimo Bianca. Specializzata in Diritto Tributario e Amministrativo. Autrice e Cofondatrice di GiuriCivile.it. Nel tempo libero violinista.

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