Diritto internazionale privato: la nuova disciplina per i rapporti patrimoniali tra coniugi e partner

in Giuricivile, 2020, 2 (ISSN 2532-201X)

Fino al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore dei regolamenti europei di cui appresso, i rapporti patrimoniali tra coniugi e partner[1], qualora vi fossero degli elementi di “internazionalità” che creassero un legame tra uno o entrambi i coniugi con uno Stato diverso dall’Italia, erano sottoposti alla legge individuabile ai sensi dell’art. 30 l. 31 maggio 1995, n. 218[2].

Dopo tale data, invece, tali rapporti trovano la propria disciplina normativa nell’ambito dei regolamenti europei 2016/1103 e 2016/1104.

I due compendi normativi rappresentano il punto di approdo di un lungo iter avviato con le proposte della Commissione europea presentate nel 2011, a lungo discusse tra gli Stati membri.

Dopo lunghi dibattiti politici, nel 2015 il Consiglio decise di accantonare i testi originariamente proposti, non riuscendo gli Stati membri ad addivenire ad una decisione unanime, richiesta dall’art. 81, par. 3, TFUE.

Successivamente, però, diciotto Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Slovenia, Spagna, Svezia) chiesero alla Commissione di avanzare una proposta di cooperazione rafforzata che si occupasse di giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento delle sentenze e degli atti pubblici in materia di rapporti patrimoniali delle coppie sposate e delle unioni registrate. Tale procedura ottenne quindi il necessario avallo del Consiglio con decisione (UE) 2016/954 del 9 giugno 2016 e, in poco tempo, si addivenne all’approvazione dei due regolamenti de quibus.

Con il presente lavoro si passeranno in rassegna quali siano le disposizioni attualmente vigenti in tema di legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi e, sotto il profilo formale, quali requisiti siano tenuti a rispettare le convenzioni atte a modificarla.

SOMMARIO: 1. Ambito di applicazione dei regolamenti – 2. La legge applicabile – 3. La forma delle convenzioni matrimoniali tra coniugi e partner nel nuovo diritto internazionale privato

  1. Ambito di applicazione dei regolamenti

Il regolamento 2016/1103 si applica al regime patrimoniale tra soggetti legati da matrimonio.

Il testo, però, non fornisce la nozione di matrimonio, in quanto, come precisato al considerando 17, si è ritenuto – probabilmente anche perché più opportuno sotto un profilo politico –  di rimettere la stessa alla competenza dei singoli Stati membri. Il regolamento, invece, al considerando 18, precisa che il termine “regime patrimoniale” deve essere inteso in modo autonomo, nel senso che in esso deve considerarsi ricompreso il regime dei beni e tutti i rapporti patrimoniali, come disciplinati dalle legislazioni nazionali, tra i coniugi ma anche nei confronti dei terzi, che derivano dal matrimonio o dal suo scioglimento (art. 3, par. 1, lett. a)), con l’esclusione delle questioni inerenti tali rapporti (e.g., la capacità giuridica dei coniugi, le questioni relative alla successione mortis causa e alle obbligazioni alimentari, ecc. [art. 1, par. 2]).

Il regolamento 2016/1104 disciplina invece gli effetti patrimoniali tra coppie non legate da matrimonio ma la cui unione sia registrata a norma della legislazione del singolo Stato membro (i.e., in Italia, le unioni civili tra persone dello stesso sesso), con esclusione, ai sensi dei considerando 16 e 17, delle coppie di fatto (cioè dei conviventi, benché la loro convivenza sia registrata ai sensi della l. 76/2016).

Così come nel precedente corpus normativo, il termine “effetti patrimoniali” è da intendere in senso lato, come ricomprendente tutti i rapporti patrimoniali durante l’unione e conseguenti al suo scioglimento (art. 3, par. 1, lett. b), e considerando 18-19), con espressa esclusione delle questioni ad essi correlate (art. 1).

  1. La legge applicabile

A norma di quanto previsto dai regolamenti in commento, la legge che regola i regimi patrimoniali dei coniugi o gli effetti patrimoniali delle unioni registrate si applica anche qualora non sia quella di uno Stato membro della cooperazione rafforzata o dell’UE.

In tal modo, il conditor legis europeo ha inteso emanare delle disposizioni di ampio respiro, che non vedranno limitato il proprio ambito di applicazione dal fatto che la legge individuata sulla base di quanto previsto dai due regolamenti sia quella di un Paese extra-UE.

Ai sensi dell’art. 22 di entrambi i regolamenti, anzitutto è rimessa alle parti la facoltà di scegliere, in qualunque momento, la legge che regolerà i loro rapporti patrimoniali, purché essa sia, alternativamente, avuto riguardo al momento in cui avviene la scelta:

  1. a) la legge dello Stato di residenza abituale;
  2. b) la legge dello Stato di cittadinanza di almeno una di esse.

In mancanza di una professio iuris, i due regolamenti dettano il regime c.d. residuale, che si differenza a seconda che si tratti di soggetti legati da matrimonio oppure di soggetti uniti civilmente.

Nel primo caso, secondo l’art. 26 del regolamento 2016/1103, la legge applicabile al regime patrimoniale tra i coniugi sarà:

  1. a) quella dello Stato di residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio;
  2. b) in mancanza, quella dello stato di cittadinanza comune al momento della conclusione del matrimonio;
  3. c) in mancanza, quella dello Stato con cui i coniugi presentano il collegamento più stretto.

Nel secondo caso, la mancanza di una scelta espressamente operata dalle parti comporterà l’applicazione della legge dello Stato di costituzione dell’unione.

Naturalmente, i due regolamenti fanno salve le norme di applicazione necessaria della legge del foro (art. 30) ed escludono l’applicazione della legge designata in caso di sua manifesta incompatibilità con l’ordine pubblico del luogo di applicazione (art. 31).

  1. La forma delle convenzioni di scelta del regime patrimoniale tra coniugi e partner nel nuovo diritto internazionale privato

Premesso quanto sopra, risulta ora interessante capire quali siano le formalità da osservare per operare la scelta della legge da applicare al regime patrimoniale tra coniugi o partner ai sensi dei regolamenti de quibus[3].

L’art. 23, par. 1, di entrambi i regolamenti detta la disciplina concernente la validità formale dell’accordo concernente la legge applicabile, disponendo, come regola generale, che esso abbia forma scritta e data certa e rechi la sottoscrizione di entrambi i coniugi o partner. È però considerata equipollente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione duratura dell’accordo.

La regola generale sancita dall’art. 23 dei regolamenti richiama in maniera evidente i requisiti già stabiliti dagli artt. 30, c. 1, e 32-ter, c. 4, l. 218/1995. Essa, però, va integrata con quanto previsto nei paragrafi successivi dei due articoli 23, che dettano requisiti formali molto più stringenti:

– se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi o partner hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell’accordo prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali o tra partner, si applicano tali requisiti (paragrafo 2)[4];

– se, al momento della conclusione dell’accordo, la residenza abituale delle parti fosse da individuare in Stati membri diversi per ciascuno di loro e la legge di tali Stati prevedesse requisiti di forma differenti per tale tipologia di convenzioni, l’accordo sarà valido, quanto alla forma, solo se rispettoso dei requisiti previsti della legge di uno dei due Stati (paragrafo 3);

– ove, invece, al momento della conclusione dell’accordo, una sola delle parti avesse la propria residenza abituale in uno Stato membro e la legge di tale Stato prevedesse requisiti di forma ulteriori per tale tipologia di convenzioni, andranno rispettati tali requisiti (paragrafo 4)[5].

Sotto il profilo contenutistico delle dichiarazioni delle parti, i regolamenti non prevedono formule sacramentali o particolari, purché emerga chiaramente la loro volontà di effettuare la scelta sul diritto applicabile ai sensi dell’art. 22 dei regolamenti 2016/1103 e 2016/1104.


[1] Nell’ambito del nostro ordinamento, per “partner” devono intendersi i soggetti legati tra loro da una unione civile tra persone dello stesso sesso ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. “legge Cirinnà). Ciò si desume principalmente dai considerando 16 e 17 del regolamento 2016/1104, che escludono dall’ambito di applicazione della normativa le coppie di fatto, vale a dire i conviventi. Tenuto conto di tale espressa esclusione e di come la l. 76/2016 differenzi tra uniti civilmente e soggetti tra loro conviventi – benché con convivenza registrata –, i “partner” cui fa riferimento il regolamento in parola non possono che essere le parti di un’unione civile.

[2] Tale articolo disponeva in particolare che i rapporti patrimoniali tra coniugi fossero regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali, che, ai sensi dell’art. 29 l. cit., erano sottoposti alla legge nazionale comune ad entrambi o, in assenza – vale a dire nel caso di coniugi aventi cittadinanze diverse o più cittadinanze comuni –, dalla legge del luogo ove la vita matrimoniale risultasse prevalentemente localizzata. In merito a tale criterio, la dottrina ha ritenuto che l’operatore giuridico chiamato a tale accertamento debba tenere in considerazione il luogo di residenza o di domicilio comune dei coniugi, nonché tenere conto comparativamente, sia della natura sia della durata delle connessioni atte a determinare tale localizzazione al momento in cui la questione viene portata alla sua attenzione (per tutti CNN, Studio 1-2006/A, , I rapporti patrimoniali tra coniugi nelle vecchie e nelle nuove norme di conflitto: legge applicabile e diritto intertemporale, 6).

[3] Per i rapporti esistenti tra l’art. 30 l. 218/1995 e le disposizioni del nostro diritto nazionale concernenti le formalità da rispettare in sede di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi si veda CNN, Studio 05.09.10.46/UE, La forma dell’accordo di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi (art. 30 legge 218/1995).

[4] Così, ad esempio, se le parti risiedono abitualmente in Italia al tempo della conclusione dell’accordo, si dovrà osservare quanto disposto dall’art. 162 c.c. e dell’art. 48 l. not. ai fini della validità formale della scelta (ciò tanto per i coniugi che per gli uniti civilmente, in virtù dei richiami operati dall’art. 1, cc. 13 e 20, l. 76/2016), con la conseguenza che saranno necessarie la forma dell’atto pubblico in presenza di due testimoni e la loro annotazione a margine dell’atto di matrimonio o del contratto che costituisce l’unione civile.

[5] Pertanto, se una della parti è residente in Italia e l’altra, e.g., in Argentina, saranno necessarie la forma dell’atto pubblico in presenza di due testimoni e l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio o del contratto costitutivo dell’unione civile in forza dell’art. 162 c.c. e dell’art. 48 l. not. (nonché dell’art. 1, cc. 13 e 20, l. 76/2016, per quanto riguarda le parti di un’unione civile).

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