Deposito telematico obbligatorio: responsabilità e limiti alla deroga

La Riforma Cartabia ha attuato la digitalizzazione del processo civile incrementando il ricorso agli strumenti informatici. Il miglioramento del processo telematico favorisce un più rapido smaltimento del contenzioso. Il d.lgs. n. 149/2022, a tal fine, ha introdotto l’art. 196 quater disp. att. c.p.c. che prevede l’obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9269/2025, depositata l’8 aprile, ha chiarito se l’imperizia del difensore rispetto all’utilizzo dei sistemi informatici può giustificare la deroga all’art. 196 quater ammettendo, in via eccezionale, il deposito cartaceo. Vuoi leggere il testo integrale dell’ordinanza? Puoi farlo cliccando qui. 

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L’improcedibilità del ricorso

Il proprietario di alcuni immobili ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte di giustizia Tributaria della Calabria di rigetto dell’appello per l’esenzione dal pagamento dell’I.M.U.

La Sezione Tributaria ha dichiarato improcedibile il ricorso perché il difensore non lo aveva depositato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione nel termine di venti giorni dalla sua notificazione, come previsto dall’art. 369 c.p.c., ma solo successivamente, e in forma cartacea.

L’obbligatorietà del deposito telematico

L’art. 196 quater disp. att. c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia e applicabile a tutti i procedimenti civili davanti alla Cassazione a partire dal primo gennaio 2023, prevede l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti, compresa la nota di iscrizione a ruolo. Fanno eccezione soltanto i casi tassativamente previsti dal comma 4 dello stesso articolo, relativi al mal funzionamento dei sistemi informatici.

La Suprema Corte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c., ha l’obbligo di dichiarare improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche.

Formulario commentato del nuovo processo civile

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L’istanza del difensore e la verifica tecnica

Nel caso in esame, il difensore aveva inviato un’istanza tramite mail per ottenere l’autorizzazione al deposito cartaceo, rappresentando “problemi tecnici” nel deposito telematico anche dovuti, a suo dire, alla personale “mancata perizia”, essendo la materia più da “ingegnere informatico che da avvocato”.

A seguito dell’istanza, la Presidente della V Sezione aveva trasmesso la richiesta alla Prima presidente della Corte che aveva autorizzato, in via d’urgenza, il deposito cartaceo subordinando, però, il medesimo provvedimento alla verifica da parte del Collegio circa l’effettiva sussistenza dei problemi tecnici.

La relazione del CED (Centro Elettronico di Documentazione)

L’assistente informatico del CED (Centro Elettronico di Documentazione) presso la Corte di Cassazione ha attestato che, nei giorni indicati dal difensore, i sistemi informatici del dominio giustizia funzionavano e non sussistevano problemi tecnici tali da impedire il deposito telematico.

La Corte ha sottolineato, a tal proposito, che le difficoltà individuali del difensore nell’utilizzo del sistema informatico non possono giustificare il deposito cartaceo. La deroga all’obbligatorietà del deposito telematico è ammessa solo in presenza del mancato funzionamento effettivo del sistema.

La non vincolatività dell’autorizzazione d’urgenza

La Suprema Corte ha chiarito, inoltre, che l’autorizzazione d’urgenza al deposito cartaceo rilasciata dalla Prima Presidente lascia comunque impregiudicata ogni valutazione del Collegio giudicante sulla regolarità del deposito. Tale autorizzazione, dunque, ha un valore meramente provvisorio e resta subordinata alla successiva verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge.

Responsabilità del difensore e diligenza professionale

La decisione, infine, ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: è scusabile solo l’impedimento assoluto, non imputabile alla parte. In altre parole, il fatto ostativo, rilevante ai fini della tempestività e regolarità del deposito, è solo quello che sia oggettivamente estraneo alla volontà della parte e che non sia governabile dalla medesima, in quanto riferibile a un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già dell’impossibilità relativa, o della mera difficoltà.

Nel caso di specie, la mancata iscrizione del ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., in assenza di anomalie informatiche, smentite dal CED, era imputabile esclusivamente al difensore, non potendosi ritenere scusabile l’errore quando le difficoltà di utilizzo del sistema informatico possano essere governate con l’ordinaria diligenza.

Conclusioni

Con questa ordinanza, la Cassazione ribadisce che la digitalizzazione del processo civile non ammette deroghe arbitrarie. Il mal funzionamento dei sistemi informatici può generare difficoltà pratiche, ma questo non fa venir meno i doveri di diligenza e professionalità degli operatori del diritto.

Il principio affermato è chiaro: è ammesso il ricorso al deposito cartaceo solo in presenza di impedimenti reali e oggettivi. La transizione digitale avviata con la Riforma Cartabia non tollera l’imperizia nell’utilizzo dei sistemi informatici, soprattutto se evitabile con l’ordinaria diligenza.

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