
La Cassazione, con l’ordinanza n. 30454 del 18 novembre 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha affrontato una questione molto rilevante in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione. Al centro dell’esame vi è il corretto criterio per determinare l’importo dovuto ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018, quando l’atto impositivo è composto da più riprese fiscali e nel corso dei giudizi di merito si sono formati giudicati parziali. La Corte ha chiarito come individuare la “soccombenza” rilevante ai fini delle percentuali previste per il pagamento agevolato.
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Formulario commentato del nuovo processo civile
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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
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Analisi del caso
La controversia aveva origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, composto da tre differenti riprese fiscali: una relativa alla deducibilità del trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori, una riguardante costi per provvigioni e una concernente un recupero ai fini IRAP. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso solo su due punti, rigettandolo sulla terza ripresa. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione limitatamente alle riprese a sé sfavorevoli, mentre la società non proponeva appello sulla parte riguardante la ripresa IRAP, prestando acquiescenza e pagando quanto dovuto.
La Commissione regionale confermava l’annullamento delle riprese relative al TFM e ai costi provvigionali. Avverso questa decisione l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, mentre, nelle more del giudizio, la società presentava domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018, ritenendo che, sull’unica ripresa ancora pendente (il TFM), l’Ufficio fosse soccombente in entrambi i gradi di merito e versando quindi il 5% del valore della lite.
L’Agenzia delle Entrate però rigettava la domanda sostenendo che, essendo risultata parzialmente vittoriosa in primo grado su una diversa ripresa (quella IRAP, ormai coperta da giudicato), la società avrebbe dovuto versare il 15% e non il 5%.
La qualificazione della lite pendente e la determinazione della soccombenza
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, affermando che, ai fini della definizione agevolata, la “pendenza” deve essere valutata esclusivamente con riferimento alla parte dell’atto impositivo ancora oggetto del contendere. Le riprese su cui si è formato il giudicato interno – perché non impugnate o perché integralmente pagate – escono definitivamente dall’oggetto della controversia e non possono incidere sulla percentuale da versare per la definizione.
Il parametro decisivo è dunque la soccombenza nei gradi di merito con riferimento alla sola ripresa ancora sub judice. Se, su tale ripresa, l’Ufficio è risultato soccombente sia in primo sia in secondo grado, trova applicazione l’art. 6, comma 2-ter, d.l. 119/2018, che prevede il pagamento del 5% del valore della lite.
La Corte ha formalizzato il seguente principio di diritto:
«Le controversie pendenti in Cassazione possono essere definite con il pagamento del 5% se, con riferimento alla ripresa ancora sub judice, l’Amministrazione è risultata soccombente in entrambi i gradi di merito».
Nel caso esaminato, l’unica ripresa ancora in discussione era quella sul TFM, rispetto alla quale l’Agenzia era stata integralmente soccombente. Pertanto, l’importo versato dalla società era corretto.
Conclusioni
La decisione fornisce un chiarimento per l’applicazione coerente della definizione agevolata prevista dal d.l. 119/2018. La qualificazione della lite pendente deve essere compiuta con un approccio sostanziale, limitato alla sola parte dell’atto impositivo ancora contestata. Le riprese divenute definitive per giudicato, acquiescenza o pagamento non incidono sulla determinazione della percentuale da versare.










