Dati bancari esteri: prove utilizzabili e “doppia presunzione” ok

La Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 4065/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), affronta il tema complesso dell’utilizzabilità della documentazione bancaria acquisita tramite canali di assistenza reciproca tra Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi della Direttiva CEE 77/799. La decisione, in particolare, chiarisce i confini del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, soffermandosi sulla validità delle presunzioni e sull’inesistenza di un divieto assoluto di doppia presunzione nel sistema processuale tributario. 

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Prova e onere probatorio nel nuovo processo tributario

Prova e onere probatorio nel nuovo processo tributario

Il presente volume ha l’obiettivo di rendere accessibile agli operatori del diritto tributario il regime di ricerca e formazione della prova e della suddivisione dell’onere probatorio nell’ambito del processo.

L'opera è aggiornata alle ultime novità legislative in tema di contenzioso tributario e Statuto del contribuente, accertamento tributario e concordato preventivo biennale, fino alle recenti Risposte del MEF in occasione dei quesiti di Telefisco.

Il testo è suddiviso in tre parti: la prima approfondisce le nozioni di procedimento, processo e prova prima della riforma del processo tributario; nella seconda, oltre ad affrontare l’impatto sul giudizio tributario dei nuovi istituti introdotti dalla legge di riforma, si analizza quali siano i mezzi di prova ammessi, quali quelli esclusi e come circoli la prova tra i processi penale, civile e tributario, anche alla luce dei decreti attuativi della Riforma fiscale (Legge delega 111/2023).

La terza parte approfondisce i primi arresti giurisprudenziali, sia di merito, che di legittimità, con uno sguardo alla recente Sentenza dell’11 gennaio 2024 della CGUE in tema di onere della prova e di primato del diritto europeo.

Flavio Carlino
Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale e Giornalista Pubblicista. Founder dello Studio legale-tributario Carlino dal 1991, ha un’esperienza ultratrentennale nel campo della consulenza nel settore tributario. Nel 2022 ha fondato l’Associazione Italiana Avvocati Commercialisti (A.I.A.C.), di cui è attualmente Presidente, ed ha creato una rete di professionisti con 20 sedi su tutto il territorio nazionale. CTU e perito presso il Tribunale di Lecce, è difensore tributario di enti pubblici e privati.

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Il caso

La vicenda trae origine da una serie di informazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate da autorità estere, le quali rivelavano la titolarità di ingenti disponibilità finanziarie in capo a un contribuente e ai suoi familiari, gestite attraverso fondazioni e rapporti bancari internazionali. Sulla base di tali risultanze, l’Ufficio procedeva a contestare per diverse annualità il possesso di redditi di capitale e redditi diversi non dichiarati, irrogando le relative sanzioni.

I contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento, ottenendo inizialmente ragione dinanzi alla giustizia tributaria di primo e secondo grado, la quale riteneva inutilizzabile la documentazione bancaria in quanto non prodotta in originale o copia conforme.

Tuttavia, a seguito di un primo ricorso per cassazione, la Suprema Corte annullava con rinvio, stabilendo il principio per cui nel settore tributario è legittima l’utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario, anche se acquisito in modo irrituale, fatti salvi i divieti di legge o la tutela di diritti costituzionali.

Giudizio di rinvio: inammissibilità della documentazione e conferma nel merito

Nel giudizio di riassunzione, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte rigettava i ricorsi dei contribuenti. Il giudice del rinvio dichiarava inammissibile la produzione di una nuova dichiarazione bancaria, presentata dai ricorrenti per smentire i dati dell’Ufficio, rilevando che tale documento era stato richiesto solo dopo la conclusione del precedente grado di legittimità, senza che sussistessero ragioni di forza maggiore a giustificarne il ritardo.

Nel merito, il giudice confermava che la documentazione acquisita dall’Agenzia era chiaramente riferibile ai contribuenti, evidenziando come la presenza di timbri e sottoscrizioni di consulenti bancari rendesse inverosimile l’ipotesi di falsità materiale sollevata dalla difesa. Riteneva, inoltre, corretta la sanzione per dichiarazione infedele IRPEF, pur demandando all’Ufficio la rideterminazione della sanzione unica secondo i criteri del cumulo giuridico.

I contribuenti hanno nuovamente adito la Corte di Cassazione, lamentando violazioni procedurali e vizi di motivazione.

Ricorso inammissibile in Cassazione: censure confuse e divieto di riesame del merito

La Suprema Corte ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la formulazione cumulativa e confusa delle censure non permette di isolare correttamente le violazioni di diritto denunciate. Gli Ermellini hanno sottolineato come i ricorrenti, sotto la veste di violazione di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti già accertati nel merito.

La Corte ha chiarito che l’apprezzamento degli elementi probatori, inclusa l’attendibilità della documentazione e la sussistenza di cause di forza maggiore per il deposito di nuovi atti, è riservato esclusivamente al giudice di merito e non può essere sindacato in sede di legittimità se supportato da un ragionamento logico e coerente. Un passaggio cruciale dell’ordinanza riguarda l’applicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992: natura sostanziale, irretroattività e onere della prova

La Cassazione ha precisato che tale norma, pur assegnando un ruolo centrale all’istruttoria, ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore nel settembre 2022.

Sul piano del riparto probatorio, la Corte ha ricordato che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella indicata dalla legge, e non quando il ricorrente contesta semplicemente il modo in cui le prove sono state valutate. In materia tributaria, i dati acquisiti tramite indagini finanziarie costituiscono prove atipiche valutabili secondo i canoni delle presunzioni semplici.

Conclusioni

Infine, la Suprema Corte ha affrontato il tema della cosiddetta praesumptio de praesumpto, smentendo l’esistenza di un divieto assoluto di doppia presunzione nel nostro ordinamento. Un fatto noto, accertato in via presuntiva, può legittimamente costituire la base per un’ulteriore inferenza volta a scoprire un fatto ignoto, a condizione che la catena logica sia solida e rispetti i criteri di gravità, precisione e concordanza.

Nel caso di specie, il possesso accertato di capitali all’estero in un determinato anno ha permesso di presumere la permanenza delle disponibilità e la produzione di frutti anche nelle annualità successive. Questa concatenazione di inferenze è stata ritenuta valida poiché ogni passaggio logico conferisce al fatto ignorato un grado di attendibilità tale da renderlo, a sua volta, “noto” per la conclusione successiva.

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