Danno patrimoniale: ricostruzione del reddito del soggetto leso

in Giuricivile, 2019, 9 (ISSN 2532-201X)

Fondamentale per stabilire il quantum del risarcimento è la ricostruzione del redditto del danneggiato: l’articolo 137 del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce le modalità.

  1. Nozione di danno patrimoniale

Conseguenza del sinistro è la verificazione di un danno. Due sono le macro-categorie entro le quali può essere classificato: al danno biologico, consistente nella lesione dell’integrità fisica del soggetto, si contrappone il danno patrimoniale di cui ci occuperemo in questo articolo.

Si rinviene tale forma di danno allorquando, a causa del sinistro occorso, il soggetto venga colpito da un’inabilità temporanea o da un’invalidità permanente tale da causare un lucro cessante, ovvero una diminuzione del reddito da lavoro.

Deve, perciò, trattarsi di un danno tale per cui al soggetto sia impossibile recarsi al lavoro

All’interno del danno patrimoniale rientrano anche le spese mediche e di assistenza, ovvero quelle cure alla persona rese eventualmente necessarie dall’esito pregiudizievole del sinistro[1]. È in capo al soggetto leso stesso che grava l’onere di dimostrare il nesso di causalità sinistro-danno e di produrre documentalmente le spese che si assumono essere state sostenute per la cura delle lesioni

  1. La ricostruzione del reddito

L’articolo 137 del Codice delle Assicurazioni Private fissa specifiche formule per quantificare il danno e, quindi, il ristoro prendendo in considerazione anche il reddito del soggetto leso al quale si può risalire sostanzialmente in 3 maniere:

  • innanzitutto, per i lavoratori dipendenti si prende come riferimento il reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli percepiti nell’ultimo triennio. In tale calcolo vanno inseriti tutti i compensi a carattere continuativo e non eventuale, come la tredicesima o quattordicesima, oppure le indennità di trasferta o di mensa;
  • nel caso, invece, di lavoratore autonomo la base da cui partire è il reddito netto maggiore tra quelli dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nei 3 anni passati; il legislatore in quest’ultimo caso non inteso riferirsi, dunque, al reddito che residua dopo l’applicazione dell’imposta bensì, come affermato anche della Suprema Corte di Cassazione, “all’importo che il contribuente è tenuto a dichiarare ai fini dell’imposta sopraindicata, dovendo inoltre intendersi per reddito dichiarato dal danneggiato quello risultante dalla differenza fra il totale dei compensi conseguiti (al lordo delle ritenute d’acconto) ed il totale dei costi inerenti all’esercizio professionale – analiticamente specificati o, se consentito dalla legge, forfettariamente conteggiati – senza la possibilità di ulteriore decurtazione dell’importo risultante da tale differenza, per effetto del conteggio delle ritenute d’imposta sofferte dal professionista[2];
  • in tutte le restanti ipotesi nelle quali, per plurime ragioni, il reddito non sia ricavabile attraverso le due formule appena menzionate, il legislatore ha introdotto un parametro equitativo pari ad almeno 3 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale[3]. Tale espediente è stato pensato per quei soggetti che non siano nella condizione di risalire al proprio reddito, vuoi per l’età (ad esempio il soggetto leso è ancora uno studente), vuoi a causa della disoccupazione. In siffatta maniera, come ribadito anche dalla Cassazione, lo studente inoccupato ma proficuamente dedito agli studi, avrà diritto alla risarcibilità patrimoniale del danno derivante da invalidità permanente, consistente nella liquidazione del danno futuro a causa della menomata capacità lavorativa, e il danno derivante dalla invalidità temporanea e collegato alla distinta perdita del guadagno nella esplicazione di detta capacità, secondo i criteri equitativi[4].

Detta norma, che tra l’altro ha ricevuto anche l’avvallo del Corte costituzionale (sentenza n. 445/1995), è applicabile non soltanto ai soggetti lesi privi di reddito, ma anche ai lavoratori subordinati o autonomi sia nelle ipotesi di reddito attuale negativo in relazione a particolari contingenze, sia in tutte quelle ipotesi di reddito, anche positivo, con caratteristiche (esiguità, discontinuità o precarietà del lavoro, livello di mansioni inferiore alle capacità professionali del lavoratore, etc.) tali da escludere che esso possa costituire la componente di base del calcolo probabilistico delle possibilità di reddito futuro, e sempre che il materiale probatorio non fornisca altri elementi di calcolo più favorevole a quello operato sulla base convenzionale del triplo annuo dell’assegno sociale. Così interpretate, le norme denunciate non presentano aspetti di irrazionalità, né di contrarietà al principio di eguaglianza poiché non attribuiscono irragionevolmente un trattamento più vantaggioso a chi non gode allo stato di alcun reddito rispetto al lavoratore che esibisce una dichiarazione fiscale attestante un reddito inferiore a 3 volte l’assegno sociale, dato che ciò muove dal raffronto di due termini non omogenei e perciò non comparabili[5].

Ad ogni modo, i redditi che emergono dalle dichiarazioni prodotte rappresentano una prova dotata di presunzione di veridicità sicché il soggetto leso potrà ben dimostrare attraverso prova contraria il percepimento di un reddito maggiore; qualora, però, dalla predetta prova risultasse un reddito superiore di oltre un quinto rispetto a quello ricavato dalla dichiarazione, sul giudice graverà l’obbligo di segnalare detta incongruenza al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.

  1. Relazione lesione-diminuzione della capacità di guadagno

Infine, occorre precisare che tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo in forza del quale in presenza di una lesione della salute – anche di non grave entità – si deve ritenere ridotta in egual misura la capacità produttiva del soggetto ma, anzi, sarà sul medesimo soggetto menomato che ricadrà l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, come l’invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di generare guadagno dello stesso. In altre parole, come si può intendere da un arresto della Suprema Corte (sent. n. 2062/2010), “mentre l’invalidità permanente, totale o parziale, concorre di per sé a dar luogo ad un danno biologico (di cui ora diremo), la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell’attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall’esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica[6].

  1. Le spese mediche e di assistenza

All’interno del danno patrimoniale rientrano anche le spese mediche e di assistenza, ovvero quelle cure alla persona rese eventualmente necessarie dall’esito pregiudizievole del sinistro[7]. È in capo al soggetto leso stesso che grava l’onere di dimostrare il nesso di causalità sinistro-danno e di produrre documentalmente le spese che si assumono essere state sostenute per la cura delle lesioni, così come a più riprese sostenuto anche dalla Suprema Corte “il danno per spese di assistenza, divenute necessarie in conseguenza di un incidente stradale subito dal danneggiato, costituisce una componente del danno patrimoniale, e non del danno biologico, in quanto l’assistenza è un rimedio per sopperire alle conseguenze del danno alla salute non diversamente dalla necessità di cure sanitarie, e l’entità del danno è pari alla misura della spesa sostenuta per l’assistenza. Ne consegue che se tale spesa non viene sostenuta la voce di danno non sussiste, e che la prova dei costi sopportati deve essere fornita dal soggetto danneggiato, salvo che, sussistendone le condizioni, il giudice non ritenga di ricorrere ad una valutazione equitativa[8].

Contrasti, invece, emergono in relazione alla risarcibilità delle spese allorquando queste siano state effettuate presso strutture private: l’orientamento preferibile, tuttavia, ritiene liquidabili unicamente quegli importi le cui spese si palesino come indispensabili, ossia relativamente a quegli interventi curativi non ottenibili tempestivamente presso le strutture pubbliche o convenzionate oppure laddove solamente le strutture private dispongano di metodiche che permettano di affrontare la malattia secondo modalità meno traumatiche[9].

  1. Danno estetico

La qualificazione del danno estetico – ovvero l’alterazione dell’aspetto esteriore suscettibile di valutazione medico-legale o della fisionomia e/o fisiognomica dei tratti somato-espressivi[10] – è  frequentemente fonte di contrasto. Si tratta quindi di una ferita sul ginocchio oppure di una cicatrice sul volto: segni che, dunque, posso incidere anche sulla vita lavorativa, basti pensare ad una modella o ad uno sportivo professionista.

Possiamo affermare con certezza che il relativo risarcimento rientri, oltre che nella categoria del danno biologico, anche in quella patrimoniale.

Al soggetto leso spetta, infatti, un ristoro per le spese vive (che vanno tassativamente documentate tramite la presentazione di scontrini, fatture, prescrizioni mediche, etc.) sostenute e necessarie alla guarigione, quali cure e medicinali; inoltre, al di là del mancato guadagno per non aver potuto lavorare durante la convalescenza, è concessa facoltà al giudice di far rientrare nel danno patrimoniale anche le spese necessarie per un intervento di chirurgia plastica qualora questo si ravvisi come essenziale per ripristinare la situazione.


[1]Mazzon Riccardo, Il danno da circolazione stradale, Utet Giuridica, 2010, pag. 547.

[2]Cassazione, sentenza n. 18855 del 2008.

[3]L’assegno sociale è una prestazione economica pari a 458,00 per 13 mensilità, erogata a fronte di una domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori a 5.954,00 euro annui o 11.908,00 euro se il soggetto è coniugato.

[4]Cassazione, sentenza n. 2150 del 1989.

[5]Negro Antonello e Sella Mauro, Il danno esistenziale dopo la riforma del codice delle assicurazioni, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2007, 62 ss.

[6]Canestrini Nicola, Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il danno da morte in canestrinilex.com, 30 giugno 2018.

[7]Mazzon Riccardo, Il danno da circolazione stradale, Utet Giuridica, 2010, pag. 547.

[8]Sentenza Cassazione, sezione III, n. 550572008.

[9]Negro Antonello e Sella Mauro, Il danno esistenziale dopo la riforma del codice delle assicurazioni, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2007, pagg. 67 ss.

[10]Danno estetico, su wikipedia.org.

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