Cos’è il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) e come funziona

in Giuricivile, 2020, 4 (ISSN 2532-201X)

Le notevoli dimensioni assunte dalla pandemia da Covid-19 hanno suscitato in capo ai diversi Paesi della zona euro legittime preoccupazioni in merito alla sostenibilità degli ingenti interventi di natura economico-sociale che sono stati chiamati ad attuare.

La necessità di neutralizzare o almeno arginare gli effetti devastanti prodotti dal Coronavirus sui diversi settori delle economie nazionali, ha indotto pertanto i Governi europei a ricercare soluzioni condivise dirette a garantire una maggiore capacità di spesa ed un più ampio margine di indebitamento. Tra queste, si inserisce il tanto discusso Meccanismo Europeo di Stabilità (MES).

Sommario:

1. Cos’è il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità)
2. La dotazione finanziaria: il capitale sottoscritto dall’Italia
3. La struttura interna del Meccanismo Europeo di Stabilità
4. Gli strumenti di assistenza finanziaria e l’accesso alle fonti di finanziamento
5. Il MES senza condizionalità e i nuovi strumenti di assistenza finanziaria

Cos’è il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità)

Il Meccanismo Europeo di Stabilità costituisce un’organizzazione intergovernativa deputata all’assistenza finanziaria degli Stati appartenenti all’eurozona e, più generalmente, a garantire la stabilità dell’intera area euro in casi di gravi shock economici.

La sua costituzione era stata dettata dall’esigenza di dotare l’Unione Europea di uno strumento di assistenza finanziaria a carattere permanente e munito di un fondo di entità non limitata, capace di rispondere efficacemente alla crisi dei debiti sovrani del 2008.

L’inadeguatezza finanziaria mostrata dai precedenti fondi salva stati MESF e FESF, in effetti, aveva condotto l’Eurogruppo ed il Consiglio Europeo ad intraprendere consultazioni su un limitato emendamento al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), con lo scopo di individuare una solida base giuridica per l’istituzione di uno strumento credibile di risoluzione della crisi.

Così, il 25 Marzo 2011 il Consiglio Europeo adottava all’unanimità, previa consultazione del Parlamento Europeo e della Commissione, la Decisione 2011/199/UE volta ad implementare l’art 136 TFUE di un terzo paragrafo. In base alla nuova disposizione, gli Stati che avevano adottato la moneta unica potevano istituire un meccanismo assistenziale da attivare, ove indispensabile, per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme, purché la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo fosse stata soggetta ad una rigorosa condizionalità.

Il 2 febbraio 2012, gli Stati euro portavano a compimento il procedimento di costituzione del MES mediante la firma di un accordo internazionale contenente l’intera disciplina relativa al funzionamento ed alle modalità di intervento.

La dotazione finanziaria: il capitale sottoscritto dall’Italia

La definizione della dotazione finanziaria del MES è stata oggetto di un complesso negoziato conclusosi con la sottoscrizione di uno stock di capitale pari a 700 miliardi di euro ed una effettiva capacità di prestito pari a 500 miliardi.

Circa il 65% del capitale sottoscritto è ripartito tra Germania con 190 miliardi di euro (26,9%), Francia con 142 miliardi di euro (20,2%) e Italia con 125,3 miliardi (17,7%). Tra gli altri principali contributori troviamo la Spagna con 83 miliardi (11,8%) e i Paesi Bassi con 40 miliardi (5,6%).

Il capitale versato, invece, ammonta ad 80 miliardi di euro, dei quali 14 miliardi conferiti dall’Italia.

La struttura interna del Meccanismo Europeo di Stabilità

La percentuale di capitale sottoscritto rileva principalmente sotto il profilo delle procedure decisionali, in quanto attribuisce proporzionalmente a ciascuno degli Stati contributori i rispettivi diritti di voto da esercitare in seno al Consiglio dei Governatori (Board of Governors).

Il Consiglio dei Governatori, composto dai 19 Ministri delle finanze dell’eurozona, costituisce l’organo di vertice del MES, competente ad autorizzare l’attivazione delle misure di sostegno in favore dei Paesi richiedenti ed a determinare l’effettiva capacità di prestito del meccanismo. Le deliberazioni vengo adottate, generalmente, secondo la regola dell’unanimità. Tuttavia, nelle ipotesi in cui la Commissione Europea e la BCE valutano l’esistenza di un rischio reale ed imminente alla sostenibilità economica e finanziaria dell’area euro, le decisioni in materia di concessione di assistenza finanziaria osservano una procedura di votazione a maggioranza qualificata pari all’85% del capitale sottoscritto.

Nell’ottica dei procedimenti decisionali, pertanto, i tre principali contributori del MES (Germania, Francia e Italia) hanno la facoltà di esercitare un sostanziale diritto di veto non soltanto nei casi di votazione all’unanimità ma anche nelle ipotesi di votazione d’urgenza a maggioranza qualificata, con la conseguenza che l’attivazione del meccanismo e la conseguente imposizione della rigorosa condizionalità può essere legittimamente impedita con il dissenso di almeno uno dei suddetti Paesi.

Relativamente alle questioni di carattere prettamente operativo, le decisioni sono adottate a maggioranza qualificata dal Consiglio di amministrazione (Board of Directors), composto da esperti in ambito economico e finanziario nominati da ciascun membro del Consiglio dei Governatori. In particolare, il Consiglio di amministrazione svolge compiti specifici, delegatigli del Consiglio dei governatori, e assicura la conformità dell’azione istituzionale con i vincoli del Trattato istitutivo e della normativa secondaria.

La struttura interna del Meccanismo è completata da un Amministratore delegato (Managing Director), nominato tra esperti in campo economico dal Consiglio dei governatori e preposto alla rappresentanza legale e alla gestione ordinaria del fondo.

Gli strumenti di assistenza finanziaria e l’accesso alle fonti di finanziamento.

Il MES fornisce assistenza finanziaria mediante:

  • la concessione di prestiti diretti a consentire aggiustamenti macroeconomici;
  • la concessione di stanziamenti vincolati alla ricapitalizzazione diretta o indiretta delle istituzioni finanziarie;
  • l’acquisto di titoli sui mercati primari e secondari;
  • l’apertura di linee di credito precauzionali “semplici”, riservate ai Paesi che non mostrano squilibri macroeconomici eccessivi, o “a condizionalità rafforzata”, destinate agli Stati che necessitano di misure macroeconomiche correttive.

Per evitare comportamenti opportunistici e lassisti da parte dei Paesi beneficiari, la predisposizione dei pacchetti di assistenza finanziaria è concessa sulla base di una rigida condizionalità. In particolare, il sostegno finanziario è subordinato all’attuazione di programmi di aggiustamento macroeconomico o all’osservanza di condizioni di ammissibilità predefinite, riguardanti generalmente:

  • il consolidamento fiscale. Lo Stato richiedente deve attuare politiche volte a ridurre il deficit pubblico e il debito pubblico nonché ad incrementare le entrate statali;
  • l’attuazione di riforme strutturali. Lo Stato beneficiario deve realizzare riforme dirette ad incrementare la produttività, gli investimenti e l’occupazione (ad esempio, favorire la maggiore flessibilità del mercato del lavoro, semplificare il sistema tributario o ridurre la burocrazia);
  • la realizzazione di riforme del settore finanziario. Lo Stato richiedente deve adottare misure destinate a migliorare la vigilanza bancaria o a ricapitalizzare gli istituti bancari.

Tale condizionalità è ulteriormente consolidata dal considerando 5 del Trattato MES, per cui l’accesso alle fonti di finanziamento del MES è subordinato, altresì, alla ratifica del Fiscal Compact e al recepimento a livello costituzionale del principio del pareggio di bilancio. In altri termini, lo Stato richiedente può accedere all’assistenza finanziaria solo se possiede un rapporto deficit pubblico/PIL pari o inferiore al 3% ed un rapporto debito pubblico/PIL pari o inferiore al 60%.

Sul piano procedurale, l’accesso alle misure assistenziali è consentito mediante la presentazione di una domanda di sostegno al Presidente del Consiglio dei Governatori. Il Presidente a sua volta assegna alla Commissione europea, di concerto con la BCE, il compito di valutare l’esistenza di un effettivo rischio per la stabilità finanziaria dell’eurozona e la sostenibilità del debito pubblico dello Stato richiedente. Sulla base di tale valutazione, il Consiglio dei Governatori decide discrezionalmente sull’attivazione delle misure di sostegno e sulla relativa condizionalità, affidando alla Commissione, di concerto con la BCE e, laddove possibile, con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) l’incarico di negoziare un programma di aggiustamento macroeconomico nell’ambito di un memorandum d’intesa.

Definito il programma, il MES ha il compito di predisporre l’accordo di assistenza finanziaria, il quale successivamente sarà soggetto all’attività di monitoraggio della Commissione Europea, della BCE e del FMI (c.d. Troika).

Il MES senza condizionalità e i nuovi strumenti di assistenza finanziaria.

L’impiego del Meccanismo Europeo di Stabilità per fronteggiare i devastanti effetti prodotti dalla pandemia da COVID-19 ha formato oggetto di aspre discussioni tra i Paesi virtuosi della Mitteleuropa e della Scandinavia e gli Stati economicamente deboli del Mediterraneo.

Se da un lato, i Paesi del Nord (in prima linea Germania e Paesi Bassi) invocavano l’attivazione del Meccanismo così come contemplato dai Trattati, dall’altro lato i Paesi del Sud Europa (principalmente Italia e Spagna) si dicevano disposti ad accedere alle fonti di finanziamento del MES solo se l’intervento fosse stato concesso senza la previsione della rigida condizionalità e purché fossero stati previsti prestiti a lunga scadenza.

Un temperamento delle diverse posizioni occupate dai leader europei si è avuto finalmente nell’importante Vertice Euro del 23 aprile scorso, durante il quale è stata deliberata l’approvazione di un “MES senza condizioni” diretto a finanziare direttamente ed indirettamente i costi della sanità. L’attivazione del MES condizionato, in effetti, avrebbe vincolato l’Italia e gran parte dei Paesi del Mediterraneo ad accettare piani di riforme stringenti sotto la supervisione della nota “Troika”.

Durante la medesima riunione, è stato definitivamente ampliato, altresì, il ventaglio dei pacchetti di assistenza finanziaria sinora predisposti dai Paesi euro, mediante l’approvazione degli aiuti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e dal c.d. piano SURE avanzato dalla Commissione Europea. In particolare, la BEI ha varato un pacchetto di finanziamenti pari a 40 miliardi di euro destinati a garantire liquidità a breve termine alle piccole e medie imprese (Pmi), comprendente schemi di garanzia destinati alle banche a copertura dei futuri prestiti (20 miliardi), linee di credito riservate alle banche per garantire sostegno al capitale circolante (10 miliardi) e programmi di acquisto di titoli garantiti da attività (ABS) per consentire agli istituti bancari di trasferire il rischio di mancato rimborso sui portafogli di prestiti alle Pmi. Il c.d. piano SURE proposto dalla Commissione Europea, invece, prevede lo stanziamento di 100 miliardi di euro da destinare a sostegno delle “casse integrazione” nazionali, con l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione.

Nel corso del Vertice Euro del 23 aprile scorso, inoltre, i leader europei hanno raggiunto l’importante accordo per la costituzione di un Recovery Fund, un fondo ad hoc capace di raccogliere risorse sui mercati finanziari mediante l’emissione di recovery bond. Il nuovo fondo sarebbe munito di una dotazione finanziaria pari a 1.000/1.500 miliardi di euro e sarebbe garantito dal bilancio pluriennale dell’Unione Europea. Tale ultima caratteristica, consentirebbe forme di indebitamento comunitario limitate alla sola ripresa economica e non già forme di mutualizzazione del debito passato.

In virtù del compromesso raggiunto, è stato conferito alla Commissione Europea l’incarico di analizzare l’effettiva necessità del nuovo fondo e di avanzare un proposta formale entro il prossimo 6 maggio.

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