Contratto di somministrazione: chiarimenti su danno e nesso causale

Le controversie legate al contratto di somministrazione di beni e servizi pongono  interrogativi sul piano giuridico, specie quando si tratta di dimostrare l’effettiva esistenza di un danno derivante da inadempimento contrattuale. L’ordinanza n. 25803 del 2024 della Corte di Cassazione ha riportato in evidenza questo tema, chiarendo alcuni principi relativi all’onere della prova del danno e del nesso causale.

Corte di Cassazione-Sez. III civ.- ord. n. 25803 del 26-09-2024

L’origine della controversia

La vicenda risale all’esecuzione di un contratto di somministrazione, in cui una delle parti si era impegnata a fornire gas naturale all’altra parte durante un determinato periodo. Tuttavia, secondo quanto affermato dalla parte ricorrente, l’altra parte contrattuale non avrebbe ritirato tutto il gas stabilito, in violazione degli obblighi pattuiti.  Il Tribunale di Milano ha riconosciuto l’esistenza di un inadempimento parziale da parte del destinataria della somministrazione. Tuttavia, ha rigettato la richiesta risarcitoria motivando come la parte danneggiata non fosse stata in grado di provare il danno subito adeguatamente.  Nonostante l’inadempimento fosse stato riconosciuto, non è stata prodotta alcuna prova convincente del nesso tra questo inadempimento e le perdite economiche lamentate. Il giudizio di secondo grado e il ricorso in Cassazione

Anche la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale, rigettando sia l’appello principale della parte somministrante, sia quello incidentale della parte destinataria del gas.

La parte somministrante ha quindi deciso di ricorrere in Cassazione.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, ha confermato le sentenze dei gradi precedenti. Il ricorso è stato giudicato inammissibile, in particolare per quanto riguarda la questione della prova del danno. La Corte ha ricordato che la parte che richiede il risarcimento di un danno ha l’onere di dimostrarne non solo l’esistenza, ma anche il nesso causale tra il danno stesso e l’inadempimento contrattuale. In questo caso, secondo la Cassazione, la parte ricorrente non aveva fornito una prova adeguata né del danno economico né del legame tra l’inadempimento e le perdite lamentate.

La Cassazione ha sottolineato che l’obbligo di fornire la prova del danno non possa essere eluso dimostrando l’esistenza dell’inadempimento contrattuale. Nonostante la parte somministrante avesse dimostrato l’inadempimento del destinatario del gas, la richiesta risarcitoria non poteva essere accolta in mancanza di una prova certa e concreta del danno subito.

Un altro punto  sottolineato dalla Corte è il principio della “doppia conforme“. La Corte ha infatti evidenziato come le decisioni di primo e secondo grado fossero perfettamente allineate nella loro motivazione e nelle conclusioni, non lasciando spazio a un ulteriore esame in sede di legittimità.

La rilevanza della fluttuazione dei prezzi del gas

Uno tra gli aspetti rilevanti del ricorso aveva ad oggetto la diminuzione del prezzo del gas nel periodo contrattuale. L’argomento principale era che la mancata ritirata del gas da parte del destinatario avesse costretto la parte somministrante a vendere il gas in eccesso a un prezzo inferiore, causando una perdita economica.

Anche su questo punto, tuttavia, la Cassazione ha confermato la decisione delle corti di merito. La fluttuazione dei prezzi non può essere considerata una prova automatica del danno. Non è sufficiente dimostrare che il prezzo del gas sia calato: la parte che richiede il risarcimento deve dimostrare che tale calo abbia effettivamente causato una perdita, e che questa perdita sia direttamente riconducibile all’inadempimento contrattuale.

Conclusioni

Questa recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’ulteriore conferma dell’importanza della prova del danno nelle controversie contrattuali. Anche in presenza di un inadempimento, la parte danneggiata deve fornire una prova rigorosa sia del danno subito sia del nesso causale tra l’inadempimento e il danno stesso.

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