Con la legge Cirinnà, il legislatore ha previsto la facoltà per i conviventi di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Ma cos’è un contratto di convivenza? Chi può sottoscriverlo?
Quali sono i requisiti? Esistono casi in cui un contratto di convivenza può considerarsi nullo?
Ecco una guida completa sul contratto di convivenza, per fare chiarezza su tale istituto e rispondere ad ogni quesito in materia.
Alla fine dell’articolo è inoltre disponibile un modello/fac-simile di un contratto di convivenza.
La novità legislativa
Prima di procedere ad una disamina più approfondita del contratto di convivenza, sembra innanzitutto necessario ripercorrere brevemente l’iter legislativo che ha portato al riconoscimento di tale istituto.
Con la legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà) il legislatore ha riformato il diritto di famiglia introducendo la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto.
Il legislatore, già prima della riforma Cirinnà, preso atto della crescente rilevanza del fenomeno della famiglia non fondata sul matrimonio è intervenuto in diversi settori: a titolo non esaustivo, si ricorda
- la legge n. 154/2001 che ha esteso al convivente il regime di protezione contro gli abusi familiari,
- nonché la legge n. 219/2012, che ha abolito ogni discriminazione tra figli nati da genitori coniugati e figli nati da conviventi more uxorio.
Solo a seguito dell’ultimo intervento normativo, tuttavia, può dirsi definitivamente superata la concezione di famiglia come società esclusivamente fondata sul matrimonio, descritta dall’art. 29 Cost.
Accanto a tale modello, infatti, è ora possibile distinguere altre due formazioni sociali entro le quali l’individuo può svolgere la sua personalità e che acquistano rilievo mediante la valorizzazione dell’art. 2 Cost.
Il rilievo della convivenza more uxorio, peraltro, è riconosciuto anche a livello sovranazionale: la Cedu, all’art. 8, adotta una nozione di famiglia che – secondo l’interpretazione della Corte di Strasburgo – comprende non soltanto il modello di famiglia fondata sul matrimonio, ma anche i legami familiari di fatto.
La legge Cirinnà, rubricata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze di fatto” consta di un unico articolo composto da 69 commi: le disposizioni contenute nei commi dal n. 1 al n. 35 riguardano le coppie omosessuali, mentre la seconda parte della legge (commi dal n. 36 al n. 65) riguarda la disciplina della convivenza di coppie indifferentemente eterosessuali o omosessuali.
La convivenza di fatto
Conviventi di fatto sono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (comma 36).
Elementi costitutivi della fattispecie sono, dunque:
- un elemento oggettivo caratterizzato dalla stabile convivenza[1]
- un elemento soggettivo rappresentato dall’esistenza di un progetto di vita in comune.
Il contratto di convivenza
Come già accennato, con la riforma, il legislatore ha previsto la facoltà per i conviventi di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza (comma 50).
Occorre innanzitutto distinguere tra la disciplina base, applicabile a tutti i conviventi (commi da 36 a 49 e comma 65) e quella applicabile solo alle convivenze regolate tale convenzione (commi da 50 a 63).
Contenuto
Il contratto di convivenza, in particolare, può contenere:
- L’indicazione della residenza;
- Le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- Il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, con facoltà di modificare tale regime patrimoniale in qualunque momento nel corso della convivenza (comma 51).
Non è ammessa la previsione di termini o condizioni, che si hanno eventualmente per non apposti (art. 1, comma 56).
Ipotesi di nullità dei contratti di convivenza
La nullità è prevista:
- In presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
- Quando il contratto sia concluso da persone che non hanno conseguito la maggiore età o da persone vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
- Quando una delle parti sia interdetta giudizialmente;
- In caso di condanna per il delitto di cui all’art. 88 c.c. (omicidio consumato o tentato sul coniuge del partner).
Inoltre, per il contratto di convivenza, la legge richiede a pena di nullità la forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (comma 51).
E’ prevista una particolare forma di pubblicità: il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe (comma 52).
Cause di risoluzione del contratto
Quanto alle cause di risoluzione, si rinvengono:
- L’accordo delle parti o il recesso unilaterale, che devono essere redatto nella stessa forma prevista per il contratto;
- Matrimonio o unione civile tra conviventi o tra un convivente e un terzo
- Morte di uno dei contraenti.
Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima.
Cenni di diritto internazionale privato
Merita un cenno, da ultimo, la disciplina internazionalprivatistica prevista in materia.
L’art. 1 comma 64 della legge n. 76/2016 ha introdotto nella legge n. 218/1995 il nuovo art. 30 – bis contenente la norma di conflitto che designa la legge applicabile ai contratti di convivenza: essa è la legge nazionale comune dei contraenti e, in mancanza, la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.
Modello – Fac simile di contratto di convivenza
Chiarito cosa sia il contratto di convivenza e quale debba essere il suo contenuto, ecco di seguito un modello/fac-simile di un accordo di convivenza ex Legge n. 76/2016, liberamente utilizzabile.
ACCORDO DI CONVIVENZA ex l. n. 76/2016
Il/la sottoscritto/a _______ nato a ______ il ______ e residente presso _________ (Codice fiscale _______)
e
Il/la sottoscritto/a _______ nato a ______ il ______ e residente presso _________ (Codice fiscale _______)
PREMESSO CHE
- Il Sig./la Sig.ra _________ e Il Sig./la Sig.ra _________ sono uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
- Le parti dichiarano, a pena di nullità:
- Di essere maggiorenni;
- Di non essere vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione;
- Di non essere vincolate da matrimonio, da un’unione civile o da un altro contratto di convivenza;
- Di non essere interdette giudizialmente;
- Di non aver subito condanne per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile;
- Conducono, a far data dal _______, una stabile convivenza.
Tutto ciò premesso, le parti:
- Fissano la loro comune residenza in ________________, via ______________ n. _____;
- Dichiarano di contribuire alle necessità della vita in comune, in relazione alle rispettive alla capacità di lavoro professionale o casalingo, nella seguente misura: ___________________;
- Optano per il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile/ per il regime patrimoniale della separazione dei beni, di cui alla sezione V del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
Si allega:
- Dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.
Luogo, data
Firma delle parti ____________
Con la sottoscrizione della presente, l’Avv. ______________/Notaio ________________ autentica le predette firme e la conformità del presente contratto alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Avv. __________/ Notaio _________
[1] Il comma 37 fa riferimento, ai fini dell’accertamento della stabile convivenza, alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13 co. 1 lett. b) del regolamento di cui al d.p.r. n. 223/1989.
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