Contratto di comodato e morte del comodante

in Giuricivile, 2020, 5 (ISSN 2532-201X)

Una delle preoccupazioni che angustia il comodatario è la risoluzione del contratto di comodato in caso di morte dell’amico comodante che gli ha concesso il bene.

Per affrontare la questione occorre preliminarmente conoscere la disciplina codicistica del contratto di comodato.

Comodato: definizione e normativa

Il contratto di comodato è definito all’art. 1803 c.c. ed è il contratto col quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è un contratto reale e gratuito.  Reale in quanto si perfeziona  con la consegna della cosa; gratuito in quanto il vantaggio economico, finanziario o patrimoniale è solo per una parte del contratto (comodatario).

Se per l’uso della cosa altrui, mobile o immobile, è previsto un corrispettivo si determina la fuoriuscita dallo schema contrattuale del comodato e l’applicazione della disciplina propria del contratto di locazione o dell’affitto.

Il comodatario è considerato detentore qualificato e non possessore della cosa, è titolare di un diritto personale di godimento sul bene e legittimato all’azione di reintegrazione ma non a quella di manutenzione, né all’acquisto per usucapione.

La forma del contratto è libera, anche qualora oggetto del comodato sia un bene immobile e abbia una durata ultranovennale.

La causa del comodato si individua nel soddisfare con il godimento gratuito di un bene mobile o immobile una occasionale esigenza a soggetti terzi.

Quando il comodatario deve restituire la cosa oggetto di comodato?

Il comodatario è tenuto alla restituzione della cosa alla scadenza del termine concordato e, se questo non è stabilito, la restituzione deve avvenire quando il comodatario se ne è servito per l’uso convenuto (art. 1809, comma 1, c.c.). Il comodatario deve altresì restituire immediatamente la cosa, qualora sopravvenga un urgente e imprevisto bisogno del concedente (art. 1809, comma 2, c.c.).

Inoltre l’art. 1810 c.c. stabilisce che, se non è stato convenuto un termine per la restituzione e questo non sia desumibile dall’uso cui la cosa è destinata, il comodatario deve restituire il bene non appena il comodante lo richieda.

La morte del comodatario può considerarsi causa di scioglimento del contratto di comodato?

Il codice civile disciplina esclusivamente la morte del comodatario come causa di scioglimento del contratto di comodato all’art 1811 c.c. rubricato “Morte del comodatario” il quale statuisce che in tale ipotesi “il comodante, benchè non sia stato concesso un termine, può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa”.

In caso di morte del comodatario, l’art 1811 c.c. statuisce quindi che il comodato si estingue automaticamente anche se fosse stato apposto o meno un termine per la restituzione. 

La morte del comodante può considerarsi causa di scioglimento del contratto di comodato?

L’art 1811 c.c. non risolve il quesito posto in esame il quale è stato oggetto di contrastanti filoni giurisprudenziali.

È opportuno operare la seguente distinzione:

  • Se si tratta di un comodato precario cioè di un contratto per il quale non è apposto un termine , la morte del comodante costituisce causa di scioglimento del contratto di comodato e gli eredi del comodante possono agire per ottenere la restituzione del bene oggetto del contratto.
  • Se si tratta di un comodato per il quale è apposto un termine, considerando la natura obbligatoria del contratto di comodato. Il contratto non si estingue automaticamente e, gli eredi del concedente sono tenuti a rispettare la scadenza del termine di restituzione del bene oggetto del contratto.

A tal proposito risulta rilevante la volontà del legislatore che all’art 1811 c.c. ha disciplinato specificatamente soltanto la morte del comodatario come causa di scioglimento del contratto e, non la morte del comodante.

Ne deriva, che gli eredi del comodante succedono in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al de cuius, compresi quelli obbligatori, ricavando la regola generale della trasmissibilità per causa di morte in tutti i rapporti contrattuali.

In caso di morte del comodante, la restituzione del bene da parte del comodatario agli eredi del comodante che l’avessero richiesta prima della scadenza del termine avrebbe determinato la violazione di uno dei principi posti a tutela del comodatario che è il principio della buona fede in senso oggettivo posto agli artt. 1175 e 1375 c.c.

Orbene, nell’ipotesi di comodato per il quale è apposto un termine gli eredi del concedente possono richiedere la restituzione del bene in uno dei seguenti casi:

  • urgente e imprevisto bisogno di utilizzo del bene da parte degli eredi del de cuius (art 1804 c.c.);
  • il comodatario venga meno ad una delle sue obbligazioni (art 1809 comma 2 c.c.);
  • morte anche del comodatario (art 1811 c.c.).

2 COMMENTI

  1. Al contratto di comodato può essere “APPOSTO” un termine (participio passato di apporre)… Non “OPPOSTO” un termine, come ripetuto erroneamente più volte nell’articolo (sic!)

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