Conto corrente: quando il saldo va ricalcolato? La decisione del Tribunale di Siena

La recente sentenza del Tribunale Ordinario di Siena (datata 22 luglio 2025), emessa nell’ambito di un giudizio vertente sull’accertamento della nullità di un contratto di conto corrente bancario, offre uno spunto di riflessione sulle più attuali e dibattute questioni del contenzioso bancario in Italia. La pronuncia si distingue per aver accolto la domanda di rideterminazione del saldo, condannando l’Istituto bancario alla restituzione di una significativa somma , fondando la decisione su plurime ragioni di nullità.

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Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche

Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche

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Giuseppe Cassano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.
Stefano Chiodi
Analista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario.

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Il caso

L’azione è stata promossa da una società correntista contro la Banca originaria (Controparte 2) e la società cessionaria dei crediti (Controparte 4). L’attrice lamentava l’applicazione di interessi anatocistici anche dopo la Legge di Stabilità 2014, l’applicazione di tassi maggiori di quelli sostitutivi ex art. 117 T.U.B., tassi usurari, commissioni non dovute (in particolare la CMS) e spese illegittime, chiedendo la rideterminazione del saldo e la restituzione delle somme. Le convenute resistevano, eccependo tra l’altro la legittimità dell’anatocismo post-2000, la validità della CMS e l’insussistenza dell’usura , oltre a eccepire la tardività della costituzione e la conseguente assenza di eccezione di prescrizione.

Uno dei pilastri della decisione riguarda la nullità della clausola di determinazione del tasso passivo. Il Tribunale ha accertato che, sebbene il contratto di conto corrente indicasse i tassi debitori per “sconfinamenti e/o scoperti se autorizzati” , le parti non avevano stipulato per iscritto alcun “contratto di credito” o di apertura di credito.

In conformità con l’orientamento giurisprudenziale in tema di contratti bancari, il Giudice ha richiamato l’art. 117 T.U.B. e l’art. 1284, comma 3, c.c., sottolineando l’obbligo della forma scritta per l’indicazione del tasso d’interesse debitore. L’omissione di tale pattuizione per iscritto, in un rapporto che “di fatto” era stato affidato , ha comportato la dichiarazione di nullità della clausola. Ne è conseguita l’applicazione degli interessi sostitutivi di cui all’art. 117 T.U.B., ovvero il tasso nominale minimo e massimo dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali (BOT).

Anatocismo Post-Legge di Stabilità 2014

In tema di capitalizzazione degli interessi, il Tribunale ha sposato l’orientamento che ritiene la clausola di capitalizzazione trimestrale a condizione di reciprocità pattuita nel 2005 (e dunque successivamente alla Delibera CICR del 9.2.2000) , come legittima. Di particolare interesse è la disamina sull’efficacia della Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 629, L. n. 147/2013).

Pur riconoscendo che la norma fosse “chiaramente volta ad escludere il fenomeno dell’anatocismo”, il Giudice ha ritenuto che il nuovo testo dell’art. 120 T.U.B. non avesse una portata immediatamente precettiva , in quanto demandava al C.I.C.R. il compito di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi”. Poiché la normativa di dettaglio non è stata emanata prima dell’intervento legislativo del 2016, il Tribunale ha ritenuto che il testo del 2014 non fosse immediatamente applicabile e, di fatto, non sia mai entrato in vigore. Ne deriva l’ultrattività della Delibera C.I.C.R. 9.2.2000, che rende legittima la pattuizione della capitalizzazione anche dopo il 2014.

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La decisione

La Sentenza ha confermato la validità del principio di simmetria metodologica nel calcolo dell’usura, ribadendo che il raffronto tra il TEG (Tasso Effettivo Globale) applicato al contratto e il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) deve essere condotto utilizzando la medesima metodologia di calcolo dettata dalle Istruzioni della Banca d’Italia. Ritenendo infondato il ricorso a formule matematiche “alternative”, il Tribunale ha comunque accolto la doglianza, poiché la C.T.U. aveva riscontrato il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri. Di conseguenza, in tali periodi, il Giudice ha disposto l’eliminazione delle competenze passive addebitate dalla Banca.

Cruciale è anche la statuizione relativa alla Commissione di Massimo Scoperto (CMS). Nonostante il riconoscimento legislativo dell’onere (biennio 2008-2009), il Giudice ha ribadito che la CMS, per essere valida, deve soddisfare i requisiti di determinatezza e determinabilità ai sensi degli artt. 117 T.U.B. e 1346 c.c.. Nel caso di specie, pur essendo indicata la percentuale, mancava “qualsiasi indicazione in merito alla base di calcolo, ai criteri e alla periodicità di addebito. Tale indeterminatezza genetica ha comportato la nullità della clausola e la conseguente esclusione della CMS dal ricalcolo del saldo.

Le eccezioni preliminari

Il Tribunale si è pronunciato anche su due importanti eccezioni preliminari.

  1. Legittimazione passiva: il giudice ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società cessionaria dei crediti (Controparte 4) rispetto alla domanda restitutoria. Richiamando la distinzione tra cessione del contratto e cessione del credito, il Tribunale ha stabilito che la cessionaria (che aveva acquistato solo crediti ) era legittimata passiva solo rispetto alla domanda di accertamento della nullità, mentre la Banca originaria (Controparte 2) rimaneva l’unica legittimata alla restituzione delle somme.
  2. Prescrizione: il Tribunale ha rigettato ogni discussione sulla prescrizione, rilevando che l’eccezione, non essendo sollevabile d’ufficio (art. 2938 c.c.), non era stata eccepita tempestivamente da nessuna delle convenute. Ne è conseguito che il credito restitutorio vantato dall’attrice è stato ritenuto non soggetto a prescrizione.

Conclusioni

Il Tribunale di Siena, in linea con i principi consolidati della giurisprudenza in materia bancaria, ha condotto un meticoloso ricalcolo del saldo che ha cumulato gli effetti di diverse nullità: la sanzione del tasso BOT (art. 117 T.U.B.) per indeterminatezza del tasso passivo, l’azzeramento delle competenze passive per usura e l’esclusione della Commissione di Massimo Scoperto.

Applicando tali criteri correttivi, il giudice ha rideterminato il saldo finale del conto corrente in favore del correntista, quantificando un credito di € 67.625,50 e condannando la Banca originaria (Controparte 2) alla restituzione della somma. La sentenza ribadisce l’obbligo di rispettare i requisiti di forma e trasparenza previsti dal T.U.B. per la validità delle condizioni contrattuali e offre un’aut autorevole interpretazione della complessa disciplina transitoria dell’anatocismo post-2014.

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