Congedo straordinario e conviventi di fatto: questione alla Consulta

Con l’ordinanza interlocutoria del 2 dicembre 2024, la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha affrontato il tema dell’estensione del congedo straordinario ai conviventi di fatto, rimettendo alla Corte Costituzionale la questione del riconoscimento dei diritti legati alle nuove formazioni sociali. La norma oggetto di esame, l’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, nella sua versione antecedente alla riforma del 2022, limitava l’accesso al beneficio ai soli coniugi conviventi e ad altri affini indicati dalla norma. L’esclusione ha sollevato dubbi di compatibilità costituzionale, specie in relazione agli artt. 2, 3 e 32 Cost.

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Corte di Cassazione-Sez.Lav.-ord.int. n. 30785 del 02-12-2024

Il fatto

La vicenda nasce dalla richiesta di un convivente di fatto che aveva richiesto il riconoscimento del diritto al congedo straordinario per assistere la propria partner affetta da una disabilità grave. Il periodo oggetto della domanda, dal 27 luglio al 30 novembre 2020, precedeva il matrimonio tra i due. L’INPS aveva rigettato la richiesta, sottolineando che la normativa all’epoca escludeva i conviventi di fatto dal novero dei beneficiari. In primo grado, il giudice aveva accolto la domanda del ricorrente, una decisione confermata anche dalla Corte d’Appello di Milano, che aveva applicato un’interpretazione evolutiva della norma. L’Istituto aveva però presentato ricorso in Cassazione, contestando la possibilità di estendere il beneficio senza un intervento legislativo esplicito.

Art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001

L’art. 42, co. 5, nella sua formulazione originaria, disciplinava il congedo straordinario per l’assistenza ai familiari con disabilità grave individuando i beneficiari in un elenco tassativo che comprendeva il coniuge convivente, i genitori, i figli conviventi e, in via subordinata, i fratelli e sorelle conviventi. Nel 2022, il legislatore ha introdotto una modifica significativa, includendo i conviventi di fatto tra i beneficiari. Questa riforma, adottata con il D.Lgs. n. 105/2022 in attuazione della direttiva UE 2019/1158, ha significato un  passo avanti nel riconoscimento delle famiglie non fondate sul matrimonio. Tuttavia, la modifica non ha avuto effetto retroattivo e non poteva essere applicata ai fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore.

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I profili d’incostituzionalità

Secondo i giudici della Sez. Lavoro, l’esclusione dei conviventi di fatto dalla versione precedente della norma presenta profili di incostituzionalità. La Corte di Cassazione ha sottolineato che la tutela prevista dall’art. 42, co. 5, per l’assistenza ai disabili gravi deve essere analizzata alla luce dei principi costituzionali fondamentali. L’art. 2 Cost. riconosce i diritti inviolabili della persona e tutela le formazioni sociali, incluse le famiglie di fatto, come cornici in cui si sviluppa la personalità dell’individuo. Escludere i conviventi di fatto significa non riconoscere una realtà affettiva e assistenziale che, per molti aspetti, può equivalere a quella fondata sul matrimonio.  La Corte di Cassazione ha evidenziato come la disparità di trattamento tra coniugi e conviventi di fatto, pur trovando fondamento nella lettera della norma, non sia giustificabile sul piano sostanziale. Anche l’art. 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute, è stato richiamato dalla Corte per evidenziare come l’esclusione dei conviventi di fatto possa limitare il diritto del disabile grave a ricevere un’assistenza adeguata nell’ambito della propria comunità di affetti.

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Francesca Sassano
Avvocato, già cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Bari, ha svolto incarichi di docenza in molti corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici ed istituti di credito. È autrice di numerose pubblicazioni e monografie.

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L’evoluzione giurisprudenziale e normativa

La Corte di Cassazione ha ricordato il progresso legislativo e giurisprudenziale verso il riconoscimento dei diritti delle famiglie di fatto. La sentenza n. 213/2016 della Corte Costituzionale aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 33 della Legge n. 104/1992, nella parte in cui escludeva i conviventi di fatto dal diritto ai permessi retribuiti per l’assistenza a familiari disabili. La Consulta aveva sottolineato che il diritto del disabile grave di ricevere assistenza non può essere subordinato alla presenza di un vincolo matrimoniale. Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con  la pronuncia Schalk and Kopf vs Austria del 2010, ha chiarito che la nozione di famiglia si estende alle convivenze di fatto, riconoscendo la necessità di un trattamento equo e non discriminatorio. L’introduzione della Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) ha ulteriormente rafforzato la tutela delle convivenze di fatto, attribuendo loro specifici diritti, tra cui quello alla nomina come amministratore di sostegno e al risarcimento per danni derivanti dalla morte del partner. Infine, la riforma del 2022 ha incluso esplicitamente i conviventi di fatto tra i beneficiari del congedo straordinario.

La remissione alla Corte Costituzionale

Rilevando la rilevanza costituzionale della questione, la Cassazione ha deciso di sospendere il giudizio e di trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale. La Consulta sarà chiamata a valutare se l’esclusione dei conviventi di fatto dal congedo straordinario, nella versione antecedente alla riforma del 2022, sia conforme ai principi costituzionali. La Corte dovrà bilanciare i diritti individuali, come il diritto alla salute del disabile e il diritto del convivente di fatto a essere riconosciuto come caregiver, con le esigenze di sostenibilità del sistema previdenziale.

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