Un condomino, a seguito di una brusca, improvvisa accelerazione dell’ascensore, aveva riportato dei danni. A rispondere dell’accaduto viene richiamata la ditta di manutenzione, colpevole non di non aver effettuato gli interventi manutentivi previsti dal contratto e richiesti dal condominio, ma di non aver sostituito quella componente dell’ascensore, che già nei giorni precedenti all’accaduto, aveva provocato un malfunzionamento, concorrendo con il condominio a causare il sinistro.
La ditta di manutenzione, dal canto suo, metteva in evidenza il fatto che la sostituzione di quella particolare componente dell’ascensore fosse decisione di competenza dell’immobile e non sua, e che i problemi di funzionamento dati dall’ascensore non necessariamente erano collegabili a quel pezzo che, semplicemente, poteva essere sostituito con uno diverso.
La decisione della Corte
Con l’ordinanza n. 31215 del 29 novembre 2019 la Corte ha in primo luogo evidenziato che la ditta di manutenzione, tra i suoi obblighi, non ha solo quello di intervenire ogniqualvolta l’ascensore presenti un inconveniente, ma anche di segnalare al condominio la sostituzione di componenti dell’ascensore che potrebbero essere causa di malfunzionamenti.
A maggior ragione in considerazione del fatto che un malfunzionamento dell’ascensore potrebbe, come nel caso in esame, comportare danni, anche gravi, alle persone che ne dispongono l’utilizzo. Ciò anche in virtù del fatto che al condominio, quindi diciamo alla proprietà, non compete una valutazione tecnica su quelli che sono gli elementi costitutivo di un ascnesore.
Va da sè che il ricorso a una ditta di manutenzione serve non solo per poter far fronte a tutti i possibili guasti che l’ascensore può, normalmente, subire, ma anche, anzi soprattutto, per indicare ai soggetti quali sono le scelte migliori da adottare per garantire sì il buon funzionamento dello stesso, ma essenzilamente per garantire l’incolumità di chi ne fa uso.
Conclusioni
Nel caso di specie quindi viene il Condominio viene chiamato a risarcire i danni subiti ai terzi a causa della mancata sostituzione di una parte dell’ascensore, tale da aver creato un movimento non naturale nell’utilizzo dello stesso, determinando un danno fisico a un condomino.
In considerazione di ciò col Condominio viene chiamata a concorrere al risarcimento anche la ditta di manutenzione, colpevole di non aver prontamente comunicato alla proprietà la necessità di sostituzione del pezzo, che già in precedenza aveva causato il malfunzionamento dell’ascensore, e che quindi, se fosse stato sostituito, non avrebbe determinato il sinistro.