È inammissibile, in sede di ricorso per Cassazione, la domanda per responsabilità aggravata con la quale si chieda la condanna dell’amministrazione finanziaria al risarcimento dei danni per la colpa grave nella condotta processuale tenuta relativamente ai pregressi gradi di giudizio.
La responsabilità aggravata ex art. 96 cpc deve infatti essere fatta valere nel giudizio in cui i danni dedotti sono stati causati.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sez. V, con la sentenza n. 1952 del 4 febbraio 2015.
Responsabilità aggravata ex art 96 cpc: la domanda va proposta al giudice di merito
Con la sentenza in commento la Corte di legittimità, adeguandosi a quanto chiarito nelle precedenti pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione, ha ribadito che la responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., applicabile al processo tributario in virtù del generale rinvio di cui al d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, disciplina un fenomeno endoprocessuale.
È proprio dal tenore letterale della norma che si evince che la domanda di condanna è proponibile dalla parte solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l’insorgenza della detta responsabilità.
La scelta del legislatore di sottoporre l’esame di siffatta domanda al giudice che ha deciso nel merito della controversia dal quale traggono origine i danni per la parte, è stata ritenuta del tutto condivisibile in quanto:
- nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello che decide sulla domanda medesima,
- la valutazione del presupposto della responsabilità aggravata è strettamente collegata con la decisione di merito.
Ove la domanda di condanna fosse proposta separatamente, potrebbe infatti facilitarsi l’insorgere di un contrasto di giudicati.
(Cass. Civ. sez. V, sentenza n. 1952 del 4 febbraio 2015)