
La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 25711 del 19 settembre 2025, è tornata ad occuparsi della liquidazione del compenso agli avvocati per la fase istruttoria chiarendo se questo spetti anche a prescindere dall’effettivo svolgimento di attività a contenuto strettamente probatorio. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
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La liquidazione del compenso nel giudizio di merito
Il Tribunale di Patti, accogliendo in parte il ricorso proposto da un avvocato, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011, liquidava in favore dell’istante la somma di 5.534 euro quale compenso complessivo per l’attività difensiva svolta, escludendo dalle voci degli onorari quella prevista per la fase istruttoria, “perché non svolta”.
L’avvocato, avverso tale decisione, presentava ricorso in Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55 del 2014, e lamentando che il Tribunale avesse escluso la spettanza del compenso per la fase di trattazione e di istruttoria della causa, perché non svolta, in contrasto con gli atti del processo, da cui risultava che egli aveva regolarmente presenziato a numerose udienze di trattazione e aveva esaminato diversi documenti prodotti dalla controparte.
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La decisione della Cassazione: interpretazione estensiva del concetto di “fase istruttoria”
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziato che l’art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l’attività difensiva svolta dall’avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi:
- quella di studio della controversia;
- di introduzione del giudizio;
- la fase istruttoria;
- e quella decisionale.
Da questa articolazione per fasi e dall’elencazione delle attività in cui si sostanzia quella istruttoria, è agevole rilevare che tale fase comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Questa conclusione è confermata dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase è denominata “Fase istruttoria e/o di trattazione”.
La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire:
- la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice
- o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte.
La valutazione del caso di specie
Il giudice di merito aveva escluso il compenso del difensore per la fase istruttoria, sostenendo che essa non si fosse svolta: tale conclusione era in contrasto con l’art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014, da cui può ricavarsi la conclusione che nel giudizio di cognizione, almeno in primo grado, la trattazione della causa costituisce un’attività necessaria.
La Corte ha poi rilevato che, nel caso di specie, il ricorrente avesse fornito indicazioni precise sulla propria attività, specificando di aver esaminato documenti prodotti dalla controparte e di aver partecipato a numerose udienze, delle quali aveva anche elencato le date. Questo elemento fattuale ha ulteriormente rafforzato le ragioni dell’accoglimento del ricorso.
Conclusioni
L’ordinanza si pone in continuità con il consolidato orientamento di legittimità e conferma che il compenso agli avvocati per la fase istruttoria deve essere riconosciuto anche quando non siano state assunte prove in senso stretto, essendo sufficiente che il difensore abbia svolto attività di trattazione della causa, come la partecipazione alle udienze o il deposito di memorie.