Compagnia assicuratrice: la Cassazione ribadisce l’onere della prova per la frode

La Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità di dimostrare l’intento fraudolento o la colpevolezza dell’assicurato ricade sulla compagnia assicuratrice. Questa decisione rafforza l’importanza per le assicurazioni di fornire prove concrete di frode per legittimare il rifiuto di un risarcimento. 

Per chi desidera approfondire la materia dell’infortunistica e in materia assicurativa per acquisire competenze pratiche nella gestione delle richieste risarcitorie, consigliamo questo manuale: Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale.

Corte di Cassazione- Sez. III Civ.-ord. n. 19071 dell’11-07-2024

La vicenda

Nell’ambito della controversia tra una società proprietaria di un immobile e la propria compagnia assicurativa, la società ha richiesto l’indennizzo per i danni subiti dal tetto dell’immobile durante un temporale con grandine nell’agosto 2009. La società ha sostenuto di aver potuto accertare i danni solo nei primi giorni di ottobre e di aver inviato la denuncia del sinistro via fax il 16 ottobre 2009, senza ottenere risposta, rendendo necessario un sollecito un anno più tardi.
La compagnia assicurativa ha contestato la ricezione della denuncia fino al maggio 2010 e l’autenticità del fax prodotto, sostenendo la decadenza dalla garanzia per tardività della denuncia e condotta dolosa. Il Tribunale di primo grado ha rigettato la domanda per tardività della denuncia, condannando la società alle spese processuali. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello, che ha rigettato l’impugnazione della società.
La società ha quindi presentato ricorso in Cassazione, mentre la compagnia assicurativa ha resistito con controricorso.

I motivi del ricorso

La società ha presentato un ricorso articolato in sette punti contro la sentenza della Corte d’Appello. Al centro del primo motivo c’è la contestazione dell’inutilizzabilità del fax del 16 ottobre 2009, ritenuto non conforme all’originale dalla compagnia assicurativa. Il secondo motivo ha affrontato la presunta tardività della denuncia del sinistro del 25 febbraio 2010, ritenuta oltre il termine contrattuale di cinque giorni. Con il terzo motivo, la società ha contestato la decisione della Corte sulla mancanza di prova del nesso causale tra l’evento atmosferico e i danni subiti.

Il quarto motivo ha criticato l’interpretazione dell’onere della prova nel contratto di assicurazione, mentre il quinto ha contestato la decisione di rimettere la causa in istruttoria per una perizia, solo per poi accogliere l’eccezione preliminare di tardività e condannare la società alle spese legali e tecniche. Il sesto motivo ha denuncia una carenza motivazionale riguardo la richiesta di integrazione della consulenza tecnica. Infine, il settimo motivo ha lamentato l’omessa valutazione di fatti determinanti, in particolare i rilievi emersi nell’indagine del CTU, considerati cruciali per la decisione.

Il volume consigliato per una gestione efficace delle richieste risarcitorie e delle trattative stragiudiziali

Il risarcimento del danno nell'infortunistica stradale

Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale

Questo manuale si pone l’obiettivo da un lato di illustrare i lineamenti giuridici della materia comunemente definita “infortunistica” – proponendo una guida pratica dedicata all’attività di raccolta e predisposizione della documentazione necessaria a giustificare le richieste risarcitorie alla compagnia di turno – e dall’altro di fornire valide e utili indicazioni per una corretta gestione della fase della trattativa stragiudiziale.

Inoltre, vista l’interdisciplinarità del settore, verranno fornite anche indicazioni operative con molti consigli pratici riguardanti la gestione dei rapporti con i clienti e i collaboratori esterni.

Completano il volume un ricco glossario dei termini tecnici più importanti, una selezione della normativa vigente e tutti i riferimenti utili delle compagnie di assicurazione operanti in Italia.

Massimo Quezel
(www.massimoquezel.it), è consulente in infortunistica dal 1997, fondatore e presidente del primo franchising in Italia di studi di consulenza dedicati alla tutela dei diritti dei danneggiati. Nel 1998 inizia una collaborazione decennale come liquidatore assicurativo per una nota compagnia estera che gli permette di acquisire una importantissima esperienza nel settore. Ha pubblicato nel 2016 Assicurazione a delinquere ed è autore nel 2018, insieme a Francesco Carraro, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni. Dal 2003 è direttore responsabile del trimestrale di informazioni dal mondo della tutela dei diritti e del risarcimento del danno “BluNews” (registrato presso il Tribunale di Padova, n. 1832 del 3 febbraio 2003). Il suo indirizzo mail è massimo@studioblu.eu.
Francesco Carraro
(www.avvocatocarraro.it), laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Formazione, è avvocato e titolare di uno studio legale in Padova che si occupa di responsabilità civile e risarcimento danni. Dal 2008 al 2016 è stato presidente dell’associazione forense “La Meridiana - Giuristi & Responsabilità” composta da avvocati esperti nel campo della responsabilità civile e del risarcimento. Nella medesima associazione ricopre la carica di vicepresidente dal 2016. Ha conseguito il livello di Master pratictioner in programmazione neurolinguistica e tiene corsi di formazione giuridica e di comunicazione per privati e aziende. Ha pubblicato Gestire il proprio tempo, Convincere per vincere e I nove semi del cambiamento. Nel 2018 pubblica Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni, scritto a quattro mani con Massimo Quezel.

Leggi descrizione
Massimo Quezel, Francesco Carraro, 2019, Maggioli Editore
26.00 € 24.70 €

Il valore probatorio ex art. 2712 c.c.

Il fax datato 16 ottobre 2009 è stato ritenuto inammissibile dalla Corte a causa della sua non conformità all’originale. La società ha sostenuto che il rapporto del telefax, considerato una riproduzione meccanica con valore probatorio secondo l’art. 2712 c.c., non è mai stato formalmente richiesto nella sua versione originale dalla compagnia assicurativa. La difesa della società ha sottolineato che le discrepanze nel formato e nelle scritte del fax contestato avrebbero dovuto essere valutate con maggiore attenzione, supportate da prove presuntive. La Corte di Cassazione ha confermato che i giudici devono considerare tutti gli elementi disponibili, rendendo fondata la contestazione della società.

Potrebbero interessarti:

1- Obbligo di indennizzo dell’assicuratore: art. 1917

2-Contratto di assicurazione: obbligo di risarcire anche il lucro cessante

Obbligo di prova dell’intento fraudolento da parte della compagnia assicuratrice

Il secondo motivo del ricorso rafforza la posizione della società. La Corte d’Appello ha dichiarato tardiva la denuncia del sinistro del 25 febbraio 2010, senza però chiarire se il ritardo fosse imputabile a dolo o a colpa, un dettaglio importante che avrebbe determinato la perdita del diritto all’indennizzo o una sua riduzione. La Cassazione ha ribadito che spetta alla compagnia assicuratrice dimostrare l’intento fraudolento o la colpevolezza dell’assicurato per giustificare il mancato risarcimento. La mancanza di tale specificazione nella sentenza della Corte d’Appello ha reso necessario un riesame del caso, accogliendo così anche questo secondo motivo del ricorso.

Nel caso di specie, la Cassazione ha ribadito l’importanza del principio di buona fede nell’interpretazione ed esecuzione dei contratti assicurativi. Secondo questo principio, modalità di avviso adottate dall’assicurato, seppur diverse da quelle contrattualmente previste, possono essere considerate valide se soddisfano lo scopo della norma.

Conclusioni

La Cassazione ha quindi annullato la sentenza della Corte d’Appello, accogliendo i primi due motivi di ricorso della società, mentre i restanti motivi di ricorso sono stati assorbiti da questa decisione.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

due × 1 =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.