Come individuare la residenza abituale del minore in tenera età (Sezioni Unite)

in Giuricivile, 2018, 10 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., SS. UU. civ., sent. 30/3/2018, n. 8042

Con la sentenza n. 8042 del 30 marzo 2018, le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito le modalità necessarie per individuare la residenza abituale di un minore di tenera età (2 anni), ai fini della scelta del Giudice competente.

L’affidamento del minore

In tema di affidamento dei figli per effetto della separazione dei coniugi, la materia è stata radicalmente modificata dalla legge n.54/2006, che è intervenuta modificando l’articolo 155 c.c. ed ha aggiunto l’art. 155 sexies c.c.[1]

Le finalità della riforma sono rinvenibili nella lettera dell’articolo dell’art. 155 il quale stabilisce che:

“Anche dopo la separazione personale dei genitori, il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi ed ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall’articolo 155-ter, che i figli restino affidati a entrambi i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa quale risulta dal citato primo comma. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, secondo i criteri previsti dall’articolo 155-bis.

Nessuno dei genitori può rinunciare all’affidamento, ove il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.

Il giudice dà inoltre disposizioni circa l’amministrazione dei beni dei figli e, nell’ipotesi che l’esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell’usufrutto legale.

Il giudice può, per gravi motivi, in presenza di un pregiudizio per il minore riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 333 cod. civ. e con il consenso degli affidatari, affidare la prole a terzi. In tal caso si applicano al rapporto le norme previste in tema di affidamento familiare, con attribuzione di ogni competenza al giudice ordinario.

Nella scelta dell’affidatario deve essere data preferenza ai parenti entro il terzo grado del minore. L’affidamento può essere disposto anche in favore di una comunità di tipo familiare.”[2]

In altre parole, il legislatore si è preoccupato di sancire un principio inviolabile, ovvero, il diritto del minore ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione ed educazione  da entrambi e di conservare rapporti anche con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

La novella legislativa è intervenuta anche sulla tradizionale propensione dei giudici ad affidare in minore in modo esclusivo ad uno dei genitori, introducendo nel tessuto codicistico il c.d. affidamento condiviso: il giudice, in pratica deve valutare in primis che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori , determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore. [3]

Il caso in esame

La Corte d’Appello dell’Aquila, confermando la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto esistente il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello del Regno Unito in ordine all’affidamento congiunto della figlia minore della parte ricorrente.

A sostegno della decisione la Corte d’Appello aveva affermato che, risiedendo a Londra la madre e la figlia, la residenza fosse conforme all’iscrizione all’A.I.R.E..

La figlia, infatti, era iscritta presso un medico di base che esercita a Londra; per l’anno 2013/2014 era iscritta ad un asilo nido londinese. Tutti questi elementi concordanti ed in particolare l’iscrizione all’asilo nido hanno indotto a ritenere che la residenza abituale fosse da individuare nella capitale del Regno Unito.

Avverso questa pronuncia aveva proposto ricorso per cassazione il padre della minore, affidandosi a due motivi.

La prima sezione civile ha così rimesso al ricorso alle sezioni Unite poiché entrambi i motivi attengono alla giurisdizione.

Il Supremo Collegio a Sezioni Unite ha così stabilito che “per individuare la residenza abituale di un minore di tenera età (2 anni), necessaria per la scelta del Giudice competente, si devono valorizzare indicatori di natura proiettiva, quali l’iscrizione all’asilo in un determinato Paese, l’incardinamento in tale sistema pediatrico. Altri elementi, quali i periodi non brevi trascorsi dal minore in un altro Paese sono, invece, da considerarsi “recessivi” rispetto a quelli sopra indicati.[4]

Ragioni della decisione

La Corte ha così stabilito che la collocazione della minore presso la madre, in attesa della definizione del regime giuridico di affidamento della stessa, non rilevi ai fini della determinazione della giurisdizione anche se dedotta la mancanza di un consenso espresso del padre per l’espatrio.

Invero, le Sezioni Unite hanno ritenuto che fosse da condividersi la valutazione della Corte d’Appello che ha valorizzato, attesa la tenerissima età della minore (2 anni) e la mancanza di fattori di radicamento esterni ai nuclei familiari materno e paterno, indicatori di natura proiettiva alla residenza, quali l’iscrizione all’asilo a Londra e l’incardinamento nel sistema sanitario pediatrico inglese della minore, peraltro in coerenza con il regime giuridico relativo alla residenza ad essa applicabile in quanto nata fuori del matrimonio ed in assenza di statuizioni specifiche al riguardo prese consensualmente o giudizialmente.

Gli elementi fattuali posti in luce nel motivo di ricorso, consistenti, in particolare nei periodi non brevi trascorsi dalla minore in Italia, presso i nonni, in particolare materni ma anche paterni, sono stati ritenuti di poca importanza rispetto a quelli sopra indicati, poiché coerenti con l’ampiezza e l’elasticità, riscontrabile in fatto, delle relazioni familiari delle quali fruisce la minore ma non idonei ad incidere sul radicamento della giurisdizione, proprio per la peculiarità della situazione della stessa, dell’età di soli due anni al momento dell’instaurazione del giudizio.

Sono state ritenute altresì rilevanti le ragioni professionali e lavorative e la volontà espressa mediante l’iscrizione a scuola della figlia minore e quella relativa all’assistenza pediatrica, di conservare tale residenza per il proprio, attuale, nucleo familiare.[5]


[1]Fam. Dir., 2006, 22.

[2]Codice Civile, XXX edizione, Ed. Simone, 2018

[3]Chinè, Manuale di diritto civile, NDL, 2009, p. 270

[4]Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 30 marzo 2018, n. 8042

[5]Ibidem

1 COMMENTO

  1. Avvenire del 22/09/18 pag. 2

    FREQUENTAZIONE DEI PARENTI DA PARTE DEI MINORI

    Gentile direttore, la frequentazione dei parenti da parte dei minori è contrassegnata con “rapporti significativi” nel nuovo testo Pillon dell’affidamento condiviso così come nel precedente. Non condivisibile. Si rischia che la frequentazione dei parenti sia realizzata mentre uno dei due genitori è libero e disponibile a seguire i figli. Per una giusta frequentazione dei figli basterebbe segnalare che un genitore può stare con i figli non meno di 12 giorni al mese e non più di 18 giorni al mese, in maniera diametralmente opposto all’altro. Il tutto in linea con le disponibilità di tempo dei due genitori. Silvio Pammelati Roma

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