Clausole vessatorie e sottoscrizione: valide anche se illeggibili

Giuricivile, 2018, 2 (ISSN 2532-201X) Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 12/02/2018, n. 3307

Relativamente ai contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per la disciplina uniforme di determinate categorie di rapporti, la clausola mediante la quale si introduca una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e, consequenzialmente, deve essere assoggettata all’approvazione espressa per iscritto, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma,  c.c.

Laddove tuttavia questa sia scarsamente o, addirittura, per nulla leggibile, è facoltà del contraente debole esigere, dalla controparte, un modello contrattuale pienamente comprensibile.

Nel caso in cui, contrariamente, quest’ultimo si limiti ad accettare la copia originaria, procedendo alla sottoscrizione, non può poi dedurre, nella successiva sede giudiziale, di non aver correttamente compreso la portata contenutistica derogatoria di detta clausola.

Questo è quanto stabilito recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione[1].

La ricostruzione del fatto

Una società a responsabilità limitata aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Livorno, una compagnia telefonica, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, in conseguenza dell’interruzione della linea, causa di perdita di numerose opportunità lavorative.

La società convenuta si era costituita in giudizio, eccependo in rito l’incompetenza territoriale del giudice adito e chiedendo nel merito il rigetto della pretesa attorea, avanzando, al contempo domanda riconvenzionale, per il pagamento di alcune fatture insolute.

Il Tribunale, rigettando sia l’eccezione di incompetenza che la domanda riconvenzionale, aveva accolto la richiesta risarcitoria dell’attrice, condannando la convenuta al pagamento di una somma pari a euro settantamila.

La sentenza veniva impugnata e la Corte d’appello di Firenze, in totale riforma della decisione di primo grado, dichiarava l’incompetenza per territorio del Tribunale adito e condannava l’odierna ricorrente alla restituzione di tutte le somme ricevute in esecuzione della sentenza, nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Nello specifico, la Corte territoriale rilevava come la circostanza che dall’illegibilità della copia del contratto prodotta in giudizio potesse dedursi quella del modulo originale sottoscritto dalle parti e che, in ogni caso, dovesse escludersi che la società appellata avesse firmato un contratto senza averne preventivamente letto e compreso le clausole.

Il Tribunale, secondo il giudice d’Appello, avrebbe dovuto verificare quale fosse stato l’effettivo contenuto del modulo contrattuale e, segnatamente, dell’art. 16, recante la clausola di deroga alla competenza per territorio; benché, inoltre, dalla copia allegata e prodotta in atti, fosse evidente che la sostanziale illegibilità delle condizioni generali di contratto[2], non poteva tacersi la circostanza che la stessa società appellata non avesse mai contestato la conformità di dette clausole a quelle visionate all’atto della stipulazione del contratto, apponendo, contrariamente, una doppia sottoscrizione, in ossequio a quanto previsto dall’art. 1341 c.c. e dimostrando, di fatto, la comprensibilità anche degli articoli ivi rassegnati[3].

Dalla validità della clausola derogatoria della competenza territoriale ne derivava l’incompetenza del Tribunale di Livorno e l’accoglimento dell’appello.

Contro la pronuncia della Corte territoriale, la s.r.l. proponeva regolamento necessario di competenza.

La questione in diritto

La società ricorrente rilevava, in via preliminare, l’assoluta illegibilità delle copie del contratto depositate; deduceva, inoltre, che la ricostruzione compiuta dalla Corte d’Appello, fosse in evidente contrasto con la letteralità dell’art. 1341 c.c. e, segnatamente, con il secondo comma, ove si prevede espressamente che la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie presupponga l’indicazione del contenuto in maniera chiara e pienamente leggibile, tale da essere pienamente compreso da parte del contraente debole.

Circostanze queste evidentemente disattese nel caso di specie. La società ricorrente, in conclusione, eccepiva l’invalidità della clausola derogatoria della competenza territoriale, stante l’illegibilità del modulo contrattuale.

La Sesta Sezione della Suprema Corte di Cassazione non ha ritenuto siffatto motivo meritevole di accoglimento, poiché infondato.

Il carattere vessatorio della clausola non si traduce in un esonero da responsabilità

Il Collegio rileva, in via preliminare, che la clausola con la quale si provveda alla deroga della competenza per territorio sia da qualificarsi ex lege come vessatoria, stante l’esplicita previsione in tal senso dell’art. 1341, secondo comma, c.c., e, in quanto tale, necessitante di un’espressa approvazione per iscritto, da parte del contraente asseritamente in posizione debole, nel rapporto sinallagmatico[4].

La stessa disposizione codicistica prevede, inoltre, che le condizioni generali di contratto, predisposte da uno dei contraenti, siano efficaci nei confronti dell’altro, ove, al momento della conclusione del contratto, quest’ultimo le abbia conosciute o, quantomeno, avrebbe dovuto conoscerle, adoperando l’ordinaria diligenza.

Ciò premesso, centralità, ai fini della risoluzione del ricorso, è assunta dall’efficacia attribuibile a una siffatta clausola, in presenza di sottoscrizione, contenuta in un documento redatto a caratteri molto piccoli e pressoché illeggibile.

A tal proposito, la Suprema Corte richiamava un precedente risalente[5], nel quale venne statuito che la specifica approvazione per iscritto, di clausole onerose previste dall’art. 1341 c.c., rendesse inammissibile la presunzione di una loro mancata conoscenza, per l’asserito insufficiente rilievo tipografico o per la loro scarsa leggibilità.

Il Collegio, senza soluzione di continuità con la pronuncia da ultimo citata, rilevava l’insufficienza della quasi – illegibilità del documento firmato, risultante dalla lettura degli atti in causa, ai fini dell’invalidità della clausola derogatoria della competenza territoriale e, quindi, dell’accoglimento del ricorso.

Dovendosi ritenere visibile e leggibile l’individuazione, tra le condizioni generali del contratto, di una disposizione derogatoria, specificamente connotata in ossequio ai requisiti più volte decretati in sede giurisprudenziale[6] e pacifica l’esistenza del modello di contratto originale (a prescindere dalla sua produzione in atti), l’eventuale illeggibilità di una (o più) clausole vessatorie non possa assurgere a elemento esonerativo per il contraente debole dall’onere di vigilare affinchè non vengano apposte firme “ad occhi chiusi” [7].

Lo stesso primo comma dell’art. 1341 c.c., infatti, correla l’efficacia delle clausole de quibus all’ordinaria diligenza della parte; di tal guisa, la società ricorrente non può addurre, in senso avvalorativo della propria tesi, la circostanza fattuale che la deroga alla competenza per territorio fosse contenuta in una disposizione “chiaramente comprensibile e decifrabile”, specie tenendo in considerazione la rilevata mancata contestazione della conformità della copia del contratto prodotta con quello originariamente sottoscritto.

In conclusione, la Sesta Sezione procede a elidere l’eventualità di poter ricondurre la scarsa possibilità di conoscenza lamentata dalla società ricorrente all’effettiva impossibilità di fermare l’attenzione sul contenuto della clausola.

La doppia sottoscrizione deve, viceversa, essere interpretata, quasi in adesione al principio di autoresponsabilità del danneggiato, alla stregua di una sostanziale disattenzione del soggetto firmatario o, al più, del mancato esercizio della facoltà di farsi consegnare un modulo contrattuale pienamente leggibile.


[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. VI, 12 febbraio 2018, n. 3307.

[2] Dall’obbligo di informazione e di tutela del consumatore  deriverebbe anche la necessità di scelte tipografiche effettuate nell’ottica di non penalizzare il soggetto firmatario di un contratto prestampato. Sul punto, Trib. Genova, sentenza n. 518/2013. Nel caso di specie, il Tribunale dall’illegibilità ha fatto derivare la vessatorietà della clausola e, conseguentemente, la sua invalidità.

[3] Per una disamina della vessatorietà delle commissioni, nell’ambito dell’attività bancaria e finanziaria, sul piano operativo e rimediale, A. Zurlo, Vessatorietà delle commissioni “opache”: il rimedio contrattuale all’impossibile intelligibilità delle commissioni, in Diritto Bancario, Novembre 2016, http://www.dirittobancario.it/spunti-dall-abf/spese-e-commissioni/vessatorieta-commissioni-opache-rimedio-contrattuale-impossibile-intelligibilita-commissioni.

[4] Sul punto, Cass. Civ., Sez. III, 14 ottobre 2009, n. 21816.

[5] Il riferimento è alla sentenza n. 2562/1973.

[6] V. Cass. Civ., Sez. VI, 21 luglio 2015, n. 15278, per cui «le clausole vessatorie devono essere indicate specificamente in maniera idonea (quanto meno col numero o la lettera che le contraddistingue) a suscitare l’attenzione del sottoscrittore». V. anche Cass. Civ., Sez. III, 11 novembre 2015, n. 22984.

[7] Sull’onere del contraente di effettuare un controllo diligente delle disposizioni contrattuali e sull’impossibilità di connettere, automaticamente, l’inadeguatezza informativa (nella variante dell’illegibilità) con l’invalidità del contratto (o della clausola), ABF, Collegio di Roma, 14 aprile 2014, n. 2351.

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