La Corte di Giustizia UE ha esaminato un rinvio pregiudiziale posto dal Tribunale di Varsavia, accordandosi con i principi esposti dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 9479 del 06/04/2023, in tema di clausole abusive e tutela del consumatore. In particolare, i giudici europei hanno chiarito che la legge nazionale non può impedire al giudice di esaminare, anche d’ufficio, la potenziale abusività delle clausole di un contratto durante il procedimento di esecuzione forzata.
La Corte ha ricordato che la tutela del consumatore non è assoluta e che i giudici nazionali sono chiamati a rispettare i principi di equivalenza ed effettività.
La questione
La vicenda giuridica nasce da un caso di un consumatore, stipulante contratti di credito indicizzati al franco svizzero con la Getin Noble Bank.
La banca, invocando i mancati pagamenti, aveva risolto i contratti e avviato le procedure di ingiunzione. Dunque, il Tribunale di Lublino Ovest aveva emesso ingiunzioni di pagamento, e il consumatore non aveva contestato tali decisioni che sono divenute definitive.
Successivamente, nel procedimento di esecuzione forzata su un bene immobile avviato dalla creditrice, il giudice del rinvio ha sollevato alcuni dubbi circa la validità dei contratti e in particolare, sull’abusività di alcune clausole.
In particolare, si è chiesto se, in base alle direttive UE e ai principi fondamentali del diritto unionale, possa esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali e se l’iscrizione di clausole abusive nel registro nazionale delle clausole illecite possa estendere i suoi effetti a un professionista diverso da quello coinvolto nella procedura di iscrizione.
Il giudice che ha sollevato la questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha chiesto di accelerare la risoluzione della controversia dal momento che l’ufficiale giudiziario aveva già sequestrato la proprietà del consumatore e pianificato un’asta per venderla e ritenendo che , anche se il consumatore avrebbe potuto successivamente chiedere il risarcimento dei danni, non sarebbe stata garantita una protezione completa dei suoi diritti assoluti.
Il presidente della Corte ha respinto la richiesta di procedimento accelerato nel caso in esame, poiché ha ritenuto che la natura di esecuzione forzata del procedimento principale non dimostrasse l’urgenza richiesta dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.
Le argomentazioni della banca
D’altra parte, la banca ha sollevato dubbi sulla competenza e sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dal giudice del rinvio, sostenendo in primo luogoche il procedimento di esecuzione forzata nazionale, oggetto delle questioni pregiudiziali, non rientri nell’ambito di applicazione del diritto europeo.In particolare, la competenza della corte è stata contestata dalla banca in base al fatto che la procedura di esecuzione forzata non rientri nelle competenze della corte. Sul punto, la Corte ha ribadito che la stessa è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto UE e sulla validità degli atti compiuti dalle istituzioni dell’Unione, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sull’Unione Europea (TUE) e dall’articolo 267, primo comma, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Le questioni pregiudiziali riguardano la direttiva 93/13 e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, dimostrando chiaramente la competenza della Corte.
In secondo luogo, è stata contestata la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale in virtù del parametro dell’irricevibilità delle questioni sollevate dal giudice del rinvio. La banca ha infatti affermato che il giudice del rinvio non è legittimato a pronunciare una “sentenza” ai sensi dell’articolo 267 TFUE nell’ambito della procedura di esecuzione forzata. Tuttavia, la Corte UE ha respinto tali osservazioni, evidenziando che le questioni sono chiare e riguardano l’interpretazione del diritto unionale.
In definitiva, la Corte ha confermato la propria competenza e la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
Le questioni pregiudiziali
Nel contesto del procedimento di esecuzione forzata, il giudice nazionale ha sollevato la prima questione, sottolineando la necessità di valutare in che modo l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 siano incompatibili con una normativa nazionale che impedisce al giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali.
I giudici europei hanno sottolineato che il principio di leale cooperazione richiede che i procedimenti interni garantiscano una tutela effettiva quanto meno equivalente a quella offerta ai procedimenti interni. Inoltre, il principio di effettività, sancito all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, richiede una tutela giurisdizionale effettiva. Ciò significa che il sistema processuale nazionale deve consentire un esame d’ufficio del carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali anche nel procedimento di esecuzione forzata: il giudice nazionale deve essere in grado di affrontare una verifica d’ufficio sia nella fase dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento sia nella fase dell’opposizione proposta contro l’ingiunzione.
Quanto al termine di due settimane per proporre l’opposizione contro l’ingiunzione, la Corte ha sostenuto che un lasso di tempo breve possa costituire un rischio di impedimento all’esercizio dei diritti del consumatore.
La Corte ha chiarito che la tutela del principio di effettività non possa sostituire la passività completa del consumatore. Se sussiste un rischio non trascurabile che il consumatore non proponga opposizione, il giudice del rinvio è tenuto a effettuare un controllo d’ufficio per verificare la sussistenza dell’abusività delle clausole.
La seconda questione pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli articoli 3, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 8 della direttiva 93/13 in relazione a una giurisprudenza nazionale che considera abusiva una clausola contrattuale registrata nel registro nazionale delle clausole illecite.
La Corte UE ha confermato che la direttiva ha l’obiettivo di tutelare il consumatore, considerato in posizione debolezza rispetto al professionista. Infatti, L’articolo 3, paragrafo 1, stabilisce la natura abusiva di una clausola non negoziata individualmente che crea uno squilibrio significativo in danno del consumatore. L’articolo 6, paragrafo 1, prevede, invece, che clausole abusive non vincolino il consumatore, mentre l’articolo 7, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare misure per fermare l’utilizzo di queste clausole.
Conclusioni
I giudici europei hanno ricordato che la tutela del consumatore è di interesse pubblico, sottolineando che l’articolo 7, paragrafo 1, impone agli Stati membri di fornire mezzi adeguati ed efficienti per fermare l’uso di clausole abusive.
In definitiva, deve affermarsi che la direttiva UE 93/13 è diretta a garantire una parità tra consumatori e professionisti nei contratti, con particolare attenzione alla tutela del consumatore. Pertanto, le normative nazionali che ostacolano il potere ufficioso del giudice di controllo rappresentano violazioni della direttiva.
Con queste conclusioni, la Corte cerca di rafforzare la protezione del consumatore e garantire che gli Stati membri adottino misure coerenti con gli obiettivi della direttiva 93/13/CEE.
Il principio di diritto delle Sezioni Unite civili (sent. n. 9479 del 2023)
Le Sezioni Unite Civili, nell’ambito di una pronuncia basata sull’art. 363, comma 3, c.p.c., hanno dunque stabilito i seguenti principi nelle diverse fasi del procedimento:
Durante la fase monitoria il giudice deve effettuare d’ufficio il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole di un contratto tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia. Se l’accertamento è complesso e va oltre la funzione del procedimento, il giudice è tenuto a rigettare l’istanza d’ingiunzione. In caso di abusività, il decreto ingiuntivo può essere rigettato o accolto parzialmente.
In fase esecutiva, il giudice dell’esecuzione ha il dovere di verificare, sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito, la presenza di clausole abusive nel caso in cui il decreto ingiuntivo non motivi sull’abusività.
In fase di cognizione, il giudice dell’opposizione tardiva, in merito all’accertamento dell’abusività delle clausole contrattuali, può sospendere l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, procedendo secondo le forme di rito e l’opposizione si limita al profilo di abusività delle clausole.
Volume consigliato