Clausola penale e interessi in mora: nullo il cumulo eccessivo nei finanziamenti

La sentenza in commento, emessa dal Tribunale di Modena (puoi leggerla cliccando qui), affronta la spinosa e attualissima questione del rapporto tra interessi moratori e clausola penale nei contratti di finanziamento stipulati con i consumatori. Il cuore del problema giuridico risiede nello stabilire se, ai fini della valutazione di vessatorietà, tali oneri debbano essere considerati separatamente o cumulativamente.

Il Tribunale emiliano offre un’importante applicazione dei principi comunitari e nazionali a tutela del consumatore, stabilendo che la valutazione del carattere “manifestamente eccessivo” della penale, ai sensi del Codice del Consumo, non può prescindere da un’analisi globale degli oneri imposti al debitore inadempiente. L’analisi del giudice si concentra quindi sulla valutazione cumulata di tali costi, giungendo a dichiarare la nullità della clausola che, sommando penale e mora, supera le soglie di legge, anche in presenza di un giudicato parziale formatosi sulla non usurarietà dei singoli tassi.

Il caso in esame

La vicenda trae origine da un’opposizione tardiva proposta da un consumatore contro il decreto ingiuntivo n. 1952/2022, emesso su richiesta della società cessionaria di due contratti di finanziamento. L’opponente non solo contestava la titolarità del credito in capo alla cessionaria, ma eccepiva anche la nullità di alcune clausole contrattuali, in particolare dell’art. 27 del contratto di finanziamento, che prevedeva una penale e l’applicazione degli interessi moratori in caso di inadempimento.

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In via preliminare, il Tribunale delimita con chiarezza il perimetro del giudizio. Poiché l’opposizione è stata introdotta oltre i termini previsti dall’art. 650 c.p.c., il giudice rileva che il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo impedisce di riesaminare questioni come la titolarità del credito o la corretta indicazione del TAEG, trattandosi di aspetti non attinenti al tema dell’abusività delle clausole.

Richiamando, tuttavia, la fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 9479/2023, il Tribunale precisa che il giudicato non limita il potere–dovere del giudice di rilevare d’ufficio la vessatorietà delle clausole contrattuali. Il giudizio deve quindi proseguire con lo scrutinio dell’abusività delle clausole contestate, considerato che l’opponente riveste pacificamente la qualifica di consumatore, come emerge dal contratto stesso, il quale specifica che i beni finanziati erano “non connessi all’attività professionale del richiedente”.

Analisi della clausola e quadro normativo

Il fulcro della decisione riguarda l’esame dell’art. 27 del contratto di finanziamento, la cui nullità era stata dedotta dall’opponente ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. f), Codice del Consumo. Tale disposizione presume vessatorie le clausole che impongono al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo, il pagamento di una somma manifestamente eccessiva a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente.

Il giudice chiarisce da subito che lo scrutinio di abusività è distinto e autonomo rispetto alla valutazione della liceità del tasso, compresa l’eventuale usurarietà, quest’ultima già coperta da giudicato. Ciò che rileva, invece, è la struttura della clausola: il contratto prevedeva un TAN pari a zero, ma, in caso di inadempimento, imponeva al consumatore un duplice onere economico:

  1. Penale dell’8% sul capitale residuo;

  2. interessi di mora del 14,60% annui.

Lo scrutinio di vessatorietà e il superamento dei tassi soglia

Richiamando l’art. 4 della Direttiva 93/13/CEE e l’art. 34 del Codice del Consumo, il Tribunale di Modena ribadisce che la valutazione della vessatorietà deve essere globale: non è possibile scomporre o valutare separatamente le prestazioni esigibili “alternativamente o cumulativamente” dal consumatore. Occorre, invece, considerare l’impatto economico complessivo della clausola.

Applicando tale criterio, il giudice somma aritmeticamente i due oneri: 8% + 14,60% = 22,60% del capitale residuo. Questo valore viene confrontato con i tassi soglia vigenti al momento della stipula (aprile 2010), dai quali risulta un evidente superamento:

  • soglia TEGM usurario: 19,68%;

  • soglia tasso di mora: 21,78%.

Ne deriva, per il Tribunale, l’eccessività manifesta dell’importo imposto al consumatore moroso. La creditrice, inoltre, non ha fornito alcuna prova di una trattativa individuale sulla clausola, prova che non può essere sostituita dalla mera approvazione specifica ex art. 1341 c.c. Da ciò discende la dichiarazione di nullità dell’art. 27 per violazione dell’art. 36 Cod. Consumo.

Le conseguenze della nullità e la rideterminazione del debito

Chiarito che il giudice non può “rivedere” o riequilibrare la clausola abusiva, secondo i principi della Corte di Giustizia UE, l’unica tutela effettiva è la non applicazione della clausola stessa, il Tribunale procede alla ricostruzione del debito epurandolo integralmente degli effetti dell’art. 27: vengono quindi eliminati sia la penale dell’8% sia gli interessi di mora del 14,60%.

Il calcolo aggiornato porta ai seguenti importi:

  • Primo finanziamento: dal capitale di € 3.799,88, sommate le spese di riscossione € 55,90 e detratti i pagamenti effettuati € 3.558,00, residua € 297,78;

  • Secondo finanziamento: capitale residuo € 3.106,94.

Il credito complessivo viene quindi rideterminato in € 3.404,72, importo notevolmente inferiore ai € 6.270,50 oggetto del decreto ingiuntivo.

Su tale somma ridotta, il giudice riconosce alla creditrice i soli interessi legali ex art. 1284 c.c., dalla data di deposito del ricorso monitorio fino al saldo. Per queste ragioni, il Tribunale accoglie l’opposizione tardiva, revoca il decreto ingiuntivo n. 1952/2022, dichiara la nullità dell’art. 27 e condanna l’opponente al pagamento della sola somma ricalcolata.

Conclusioni

Un aspetto singolare della decisione, tuttavia, risiede nella regolamentazione delle spese processuali. Nonostante l’accoglimento dell’opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e il significativo ridimensionamento della pretesa creditoria (quasi dimezzata), il giudice condanna l’opponente a rimborsare alla convenuta le spese processuali dell’opposizione, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori. Questa statuizione, sebbene la motivazione dia atto della “soccombenza globale” della convenuta creditrice (le cui spese della fase monitoria restano a suo carico), appare frutto di una valutazione di soccombenza reciproca. Evidentemente, il giudice ha ritenuto prevalente il fatto che l’opponente fosse comunque risultato debitore di una somma cospicua, ponendo quindi a suo carico i costi della fase di opposizione da lui stesso introdotta, seppur vittoriosamente, per la parte relativa alla nullità della clausola.

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