Clausola compromissoria: la rinuncia ad avvalersi dell’arbitrato si estende a tutte le successive controversie?

Con la sentenza n. 3464 del 20 febbraio 2015, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito in che modo opera la clausola compromissoria e, in particolare, se la rinuncia tacita ad avvalersene contenuta in un giudizio ormai concluso, possa operare anche in un successivo giudizio relativo ad una controversia derivante dal medesimo contratto ma avente diverso petitum e diversa causa petendi.

In primo luogo, è opportuno ricordare che con la clausola compromissoria le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, stabiliscono che le controversie (d’interpretazione o d’esecuzione) nascenti dal medesimo siano decise da soggetti terzi, in qualità di arbitri. Mediante tale clausola, in virtù del principio di autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c. e ai sensi dell’art. 808 c.p.c., i contraenti decidono pertanto di rinunziare alla giurisdizione statale e di far decidere agli arbitri da essi nominati le eventuali liti che potranno insorgere durante la fase dell’esecuzione del contratto. La clausola compromissoria si differenzia, inoltre, dal compromesso dal momento che mentre la prima può riguardare solamente le controversie che devono ancora sorgere tra le parti, il compromesso ha ad oggetto tutte le controversie già in corso.

Venendo al caso di specie, la Corte d’Appello aveva ritenuto che la rinuncia, peraltro implicita, a far valere la clausola compromissoria in un giudizio vertente tra le parti fosse estendibile ad ogni altro giudizio instauratosi tra le stesse parti e riferito al medesimo contratto, nonostante i due giudizi avessero diverso petitum e diversa causa petendi e la rinunzia non integrasse gli estremi di un patto risolutivo del patto compromissorio. Nello specifico, la rinunzia alla clausola compromissoria era stata desunta dal fatto che la parte non aveva sollevato alcuna eccezione di incompetenza a seguito della citazione in giudizio.

Sul punto, la Corte di legittimità ha tuttavia chiarito che “per quanto la clausola compromissoria possa essere omnicomprensiva – cioè riferibile a tutte le controversie civili o commerciali, attinenti a diritti disponibili, che possono insorgere tra i soggetti parti del contratto cui quella clausola accede – essa può essere e va rapportata ad ogni singola controversia che può insorgere tra i soggetti interessati. Conseguentemente, la rinuncia a far valere la clausola compromissoria in occasione di una controversia insorta tra i contraenti non comporterà di per sè una rinuncia definitiva e complessiva della clausola arbitrale anche in relazione ad ogni altra controversia che possa insorgere tra i contraenti diversa da quella per la quale entrambi le parti, o la parte interessata, hanno ritenuto di non ricorrere all’arbitrato.

Piuttosto, “l’efficacia della rinunzia a far valere la clausola compromissoria è delimitata dalla specifica vicenda cui accede, lasciando, invece, che quella clausola sopravviva per ogni altra controversia. Fatto salvo, chiaramente, il caso in cui le parti rinunzino definitivamente alla clausola nel suo complesso, il che comporterebbe una modifica dell’assetto del contratto che opererebbe solo mediante un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio.

Sulla scorta di quanto detto, la Corte di Cassazione ha dunque accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata.

(Cassazione Civile, Sez. II, Sent. n. 3464 del 20.02.2015)

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