Class action e risarcibilità dei danni non patrimoniali: una compatibilità “standardizzata”

in Giuricivile, 2019, 7 (ISSN 2532-201X), nota a Cass. Civ., Sez. III, 31.05.2019, n. 14886

La Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, tratteggia i caratteri della compatibilità, perlomeno su di un piano teorico, dell’azione di classe con la risarcibilità di danni non patrimoniali, addivenendo alla conclusione per cui con la prima possa scientemente ottenersi unicamente un risarcimento standardizzato dei secondi, laddove, viceversa, per una determinazione personalizzata del ristoro il soggetto asseritamente danneggiato dovrebbe optare per intentare un’azione individuale.

La ricostruzione del fatto

La Corte d’appello di Milano, riformando la sentenza di primo grado e accogliendo l’azione di classe proposta dalle associazioni originarie attrici, condannava Trenord s.p.a. a corrispondere, oltre agli indennizzi già erogati, la somma di cento euro in favore di ciascuno dei soggetti aderenti allo strumento di tutela de quo, a titolo di risarcimento del danno conseguente ai gravi disagi sofferti dagli utenti del servizio di trasporto ferroviario, gestito dalla convenuta, nel periodo dedotto in giudizio. Più nello specifico, il giudice di seconde cure, dopo aver premesso la natura minima degli indennizzi contrattualmente previsti in caso di ritardo nell’effettuazione delle prestazioni di trasporto e la conseguente riconoscibilità del risarcimento dei danni ulteriori e diversi, riteneva che la straordinarietà dei disagi e dei fastidi arrecati potesse giustificare il riconoscimento, in favore degli utenti del servizio ferroviario, di un risarcimento generalizzato, suscettibile di conservare l’omogeneità richiesta dall’art. 140bis Cod. cons., del danno non patrimoniale sofferto da questi ultimi, equitativamente individuato.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione Trenord s.p.a., formulando cinque motivi d’impugnazione.

La risarcibilità del danno non patrimoniale, tra interesse sotteso, gravità della lesione e consistenza del pregiudizio.

Ai fini di questa annotazione, assumono indubbia centralità il terzo e il quarto motivo di doglianza, con cui la società ricorrente ha censurato l’impugnata sentenza per violazione dell’art. 17 del Reg. CE n. 1371/2007, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 140bis Cod. cons., per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente che il carattere eccezionale delle circostanze dannose dedotte in giudizio valesse a giustificare il risarcimento di danni eccedenti la misura dell’indennizzo minimo previsto in caso di ritardi sporadici od occasionali dei mezzi ferroviari, nonché per aver ritenuto risarcibile, poiché intrinsecamente dotato di quel necessario carattere di omogeneità, imprescindibile per la forma di tutela consumeristica richiesta, il danno non patrimoniale asseritamente sofferto dagli utenti del trasporto ferroviario oggetto di contestazione.

La Terza Sezione non reputa suscettibile di condivisione e, quindi, di accoglimento il primo motivo riportato, sì come formulato, poiché evidentemente infondato, sulla scorta di una lettura orientata del dato normativo, nonché degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi sulla questione. Per converso, statuisce circa la fondatezza del secondo, perimetrandone, pur tuttavia, la sua configurazione.

Ritiene, in tal senso, il Collegio che la Corte d’appello abbia interpretato correttamente le norme di diritto summenzionate, ritenendo, a ragione, astrattamente superabili i minimi compensativi previsti dalla disciplina positiva del rapporto contrattuale in esame, in sintonia con quanto puntualmente disposto dalla normativa comunitaria regolamentare settoriale[1]; quest’ultimo, difatti, prevede espressamente, al di là delle ipotesi di indennizzo in caso di ritardi ordinari, il diritto dei passeggeri titolari di un titolo di viaggio o di un abbonamento, che siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizio durante il periodo di validità dello stesso, di richiedere un indennizzo adeguato, secondo le modalità di indennizzo delle imprese ferroviarie. Previsione normativa cui deve ragionevolmente assommarsi la circostanza per cui sia impossibile, ex abrupto, escludere, perlomeno in astratto, l’eventuale sussistenza di danni ulteriori e diversi da quelli normalmente correlati ai pregiudizi identificati dal rimborso del costo della prestazione di trasporto promessa e non (o inesattamente) eseguita, ovverosia di pregiudizi dissimili, ma pur sempre caratterizzati, segnatamente nel caso di esperimento di un’azione di classe, da caratteri effettivi di omogeneità, in ossequio a quanto testualmente disposto dalla formazione contenuta nel Codice del consumo. In maniera direttamente inferente, da siffatta premessa, la Corte territoriale, nel suo percorso motivazionale, acconsentiva all’ulteriore risarcibilità dei pregiudizi lamentati, ritenendo bastevole l’adempimento dell’onere probatorio, sì come allegato. La Terza Sezione, per converso, censura tale conclusione.

Senza soluzione di continuità col consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a giudizio del Collegio, pare opportuno, in apertura, rimarcare come il danno non patrimoniale, derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona[2] (e, quindi, costituzionalmente garantiti), sia risarcibile, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., oltre che in concomitanza di una delle ipotesi di pregiudizio conseguente alla commissione di un reato o di uno dei casi in cui sia la legge a consentirne espressamente il ristoro, ove sussistano tre condizioni, puntualmente ravvisabili:

  • nella rilevanza costituzionale dell’interesse leso (e non, viceversa, del pregiudizio sofferto), pervenendosi, in caso contrario, a una surrettizia abrogazione, per via interpretativa, dello stesso 2059 c.c., derivandone la patologia conclusione che qualsiasi danno non patrimoniale possa di per sé essere sempre risarcibile;
  • nella gravità della lesione dell’interesse, ovverosia nella necessità l’offesa superi una determinata soglia minima di tollerabilità, direttamente discendente dall’art. 2 Cost. (che, infatti, impone a ciascuno di dover tollerare intrusioni minime nella propria sfera personale, quale soluzione compromissoria inevitabile per la civile convivenza);
  • nella consistenza del danno, che non deve essere futile e, con sequenzialmente, non rivelarsi coincidente con meri disagi o fastidi, con la lesione di diritti “immaginifici” (come, a titolo esemplificativo, quello alla qualità della vita o alla felicità), dovendo ritenersi espunti dall’area della tutela e della risarcibilità tutti i nocumenti lievi e lievissimi, i disappunti, le ansie e ogni altro tipo di insoddisfazione inerente gli aspetti più disparati della vita[3].

La stessa interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. è stata viatico per l’affermazione della risarcibilità, al ricorrere di determinati presupposti e tenendo in debita considerazione la caratterizzazione della patrimonialità della prestazione ex art. 1174 c.c., del danno non patrimoniale anche in materia di responsabilità contrattuale[4]. Applicabilità di tali principi confermata dalla pronuncia annotata, con la precisazione che debba essere certamente sussumibile nell’ambito degli oneri di indagine istruttoria e di articolazione argomentativa riferibile al giudice di merito il compito di descrivere analiticamente le forme e i modi attraverso i quali i pregiudizi non patrimoniali specificamente e analiticamente individuati abbiano effettivamente superato quell’anzidetta soglia di sufficiente gravità, già individuata, in via interpretativa, dalla pronuncia delle Sezioni Unite nel 2008[5], rappresentante limite imprescindibile della tutela risarcitoria. È, dunque, compito dell’organo giudicante argomentare circa la modalità con cui i danni lamentati, necessariamente legati da un controllabile nesso di causalità materiale e giuridica all’inadempimento contestato, possano impersonare l’esito di un’offesa effettivamente seria e grave dell’interesse protetto sul piano costituzionale, che adduca con sé qualcosa di ulteriormente pregiudizievole, tale da non potersi derubricare, pragmaticamente, in quei meri, benchè odiosi o sgradevoli, disagi, fastidi, disappunti, ansie o in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita[6], insuscettibili, come anticipato, di apprezzamento nel giudizio valutativo de quo.

L’astratta compatibilità: il risarcimento standardizzato collettivo quale alternativa all’azione individuale.

Dovendo scontare l’ontologica configurazione del danno non patrimoniale[7] e la trasmutazione dell’originario istituto di matrice statunitense nel panorama ordinamentale italiano[8], il Collegio rileva come, ai fini del riconoscimento della fondatezza della domanda avente a oggetto il risarcimento del danno de quo, proposta nelle forme processuali tipizzate dell’azione di classe, spetti, quindi, al giudice di merito apprezzare la serietà e la gravità dell’offesa inferta all’interesse costituzionalmente protetto, parametrandole con le esigenze proprie di tale modalità collettiva di tutela e, segnatamente, con la necessaria sussistenza della commonality, ovverosia con l’ineludibile esigenza che le situazioni soggettive attenzionate e i diritti concretamente pregiudicati siano caratterizzati da una relativa omogeneità: deve trattarsi, sostanzialmente, di pretese individuali, ascrivibili in capo a un insieme di consumatori/utenti, accomunate da caratteristiche tali da giustificarne un apprezzamento seriale e una gestione processuale congiunta. Principio di distribuzione probatoria, invero, affatto nuovo, in quanto già enucleato in una molteplicità, ben assortita, di contesti[9].

Il requisito della commonality, mutuato dall’esperienza americana, nell’azione di classe italiana è confluito nell’affermazione che i diritti azionati debbano essere collettivi omogenei, caratterizzati da un’identità tale da consentire al giudice adito di poter pronunciare una sentenza di condanna applicabile a tutti i soggetti rappresentati, minimizzando la necessità di interventi individuali successivi, atti a implementare la pronuncia a favore di ogni singolo danneggiato[10].

Ne deriva come si debba ragionevolmente escludere la compatibilità della class action con l’esecuzione di accertamenti calibrati su specifiche situazioni personali o, tanto più, con valutazioni incentrate sulla consistenza specifica della sfera emotiva o dell’esperienza dinamico – relazionale di singoli danneggiati. Laddove le doglianze, per come strutturate, siano tali da non consentire una valutazione tendenzialmente standardizzata delle relative conseguenze pregiudizievoli, sia con riferimento all’an, che in relazione al quantum del danno, il meccanismo della tutela collettiva deve, necessariamente, ritenersi affetto da incompatibilità e, conseguentemente, impraticabile.

La Terza Sezione, in definitiva, pur non escludendo l’astratta compatibilità del risarcimento del danno non patrimoniale con lo strumentario tutelare consumeristico, rileva come l’azione di classe rimanga pur sempre compatibile con la sola rivendicazione della risarcibilità di danni non patrimoniali, sufficientemente caratterizzati da una rigorosa comunanza sostanziale, tra tutti i componenti della classe. Circostanza che implica indubbi riflessi anche sull’atteggiarsi stesso dell’azione collettiva, in quanto, a tal riguardo, l’originario proponente dovrà articolare la sua domanda di riparazione in modo tale da riferirla compiutamente a un pregiudizio non individualizzato, ma, al contrario, incentrato su circostanze comuni a tutti i membri della classe.

Tale conclusione, escludendo l’obbligo di personalizzazione del danno non patrimoniale nell’ambito dell’azione di classe, pone ciascun soggetto asseritamente danneggiato di fronte a una scelta “procedurale”: promuovere o aderire a una class action, accontentandosi di un alleggerimento istruttorio e di un risarcimento forfetizzato; promuovere un’azione individuale, perseguendo la richiesta di una liquidazione personalizzata del danno non patrimoniale subito. Nell’una come nell’altra delle ipotesi sarà, tuttavia, necessaria la precisa identificazione delle situazioni soggettive lese, della qualità della relativa protezione a livello costituzionale[11] e dei termini concreti dell’effettiva serietà e gravità delle lesioni inferte e dei pregiudizi subiti, non confondibili con meri disagi, fastidi, disappunti, ansie o con ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita. Nel caso di rivendicazione della tutela risarcitoria mediante le forme dell’azione di classe, per rifuggire da qualsivoglia accezione punitiva della responsabilità in segmenti ordinamentali nei quali non sia normativamente tipizzata[12], l’onere probatorio dei soggetti danneggiati dovrà, altresì, ritenersi inclusivo dell’allegazione e della prova dei profili concreti dei pregiudizi lamentati capaci di valorizzarne i tratti condivisi da tutti i membri della classe, non personalizzabili e accomunati da caratteristiche tali da giustificarne la possibilità di un apprezzamento seriale e l’utilità di una gestione processuale congiuntamente rivendicata. In sostanza, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di merito, l’omogeneità tra i diritti deve tradursi, su di un piano più squisitamente pragmatico – operativo, nella comunione della fonte del danno e nella quantificazione, in base a criteri uniformi, del risarcimento[13].

Relativamente alle circostanze fattuali oggetto di ricorso, la Corte territoriale, disattendendo i principi descritti, ha evidentemente trascurato di procedere alla puntuale identificazione tanto dell’interesse costituzionalmente protetto, sotteso ai danni non patrimoniali lamentati, quanto delle forme e dei modi in cui gli stessi pregiudizi attenzionati avrebbero fattivamente superato quel minimum di rilevanza giuridica, ovverosia quella summenzionata soglia di sufficiente gravità e serietà, eletta dal massimo consesso della giurisprudenza di legittimità a limite imprescindibile della tutela risarcitoria, delimitante il nocumento realmente risarcibile dai disagi, i fastidi, i disappunti, le ansie e ogni altro tipo di insoddisfazione, concernente gli aspetti più disparati della vita, relegati nella sfera della comune tollerabilità e, in quanto tali, irrilevanti in forza del principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.

Non risultano, parimenti, adeguatamente allegati e comprovati quei necessari profili di comunanza dei pregiudizi tra i membri della classe, difettando, quindi, la sussistenza della commonality, elemento fenotipico imprescindibile per il corretto esperimento dello strumento di tutela collettiva.

Conclusioni

L’iter argomentativo proposto dalla Corte pare assolutamente condivisibile. La tutela offerta da uno strumento collettivo, quale l’azione di classe, sì come congegnata nell’ordinamento italiano, mal si attaglia a quelle intrinseche esigenze di personalizzazione delle voci segnatamente proprie del danno non patrimoniale, lontane da qualsivoglia automatismo[14]. Siffatta operazione impone al giudice di far emergere e, al contempo, di valorizzare, rendicontando in motivazione le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze fattuali, peculiari del caso sottoposto a esame, la cui accertata ricorrenza valga, di per sé, a superare le conseguenze ordinarie già attenzionate dall’ordinamento e compensate dalla liquidazione standardizzata indicata nelle previsioni tabellari[15]. L’indagine sulle circostanze individuali ulteriori, quindi, è un leitmotiv, caratterizzando dapprima quel surplus di nocumento necessaria alla risarcibilità di un pregiudizio più esteso rispetto a quello forfettariamente indennizzato dai meccanismi contrattuali e, in seguito, rappresentando il discrimen tra una catalogazione standardizzata di situazioni omogenee (quali quelle degli aderenti alla class action), con istruttoria indubbiamente semplificata, e un’indagine con specifico scandaglio sul conformarsi di ciascun pregiudizio.


[1] Il riferimento è all’art. 17 Reg. CE n. 1371/2007, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

[2] Sul punto, E. Navarretta, Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 1, 2009, 63 ss.

[3] Così, Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, con nota di P. G. Monateri, Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 1, 2009, 56 ss. V. anche P. Ziviz, Il danno non patrimoniale: istruzioni per l’uso, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 1, 2009, 94 ss.

[4] In tal senso, C. Poncibò, Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale: il valore esistenziale del denaro, in Persona e Danno, personaedanno.it.

[5] V. supra nota 3.

[6] Sul punto, Cass. Civ., Sez. III, 8 febbraio 2019, n. 3720, con nota di R. Savoia, Treno sistematicamente in ritardo? Certamente fastidioso, ma non lesivo dei diritti inviolabili della persona, in Diritto & Giustizia, fasc. 27, 2019, 12. V. anche Cass. Civ., Sez. III, 4 maggio 2018, n. 10596, con nota di S. Vernizzi, Ritardo nel trasporto ferroviario, danno alla persona e disciplina applicabile: le difficoltà del Supremo Collegio, in Responsabilità  Civile e Previdenza, fasc. 1, 2019, 245 ss; v. anche A. Ievolella, Il viaggio in treno è un incubo: per i viaggiatori niente risarcimento ma solo la restituzione di metà biglietto, in Diritto & Giustizia, fasc. 80, 2018, 6.

[7] Per un’analisi approfondita, P. Ziviz, Di che cosa parliamo quando parliamo di danno non patrimoniale, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 3, 2018, 0863C.

[8] Per un’analisi della contiguità tra i due modelli, M. Gorgoni, Ancora prove tecniche dell’applicazione dell’azione di classe: un inventario di questioni irrisolte, in Giurisprudenza di merito, fasc. 7-8, 2011, 1792 ss.

[9] Così, A. Palmieri, La class action consumeristica inciampa sul danno non patrimoniale, in Quotidiano giuridico (il), 13 giugno 2019.

[10] Sul punto, Tribunale di Torino, Risposte alla consultazione sui ricorsi collettivi della Commissione Europea, 2011.

[11] Rappresentano, come già rilevato precedentemente, un’eccezione i casi di danni non patrimoniali da reato o da tipizzazione legislativa del fatto.

[12] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601, con nota di V. Brizzolari, Danni punitivi, dall’ordinamento americano a quello italiano, in GiustiziaCivile.com, 31 OTTOBRE 2017. V. anche R. Savoia, Le Sezioni Unite aprono la strada al riconoscimento in Italia di sentenze straniere che contengano risarcimenti punitivi, in Diritto & Giustizia, fasc. 118, 2017, 7.

[13] Così, Trib. Venezia, 25 maggio 2017.

[14] In tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 27 maggio 2019, n. 14364

[15] Così, Cass. Civ., Sez. III, 21 settembre 2017, n. 21939, con nota di R. Savoia, Personalizzazione del danno o duplicazione risarcitoria: a never ending story., in Diritto & Giustizia, fasc. 147, 2017, 12.

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