Cartella di pagamento alle società: quando la notifica è nulla

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 26548 del 2 ottobre 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), affronta due aspetti fondamentali del contenzioso tributario relativo alla riscossione: l’onere della prova della notificazione della cartella di pagamento e i limiti operativi della procedura per irreperibilità assoluta delle persone giuridiche, prevista dall’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973. Il provvedimento in commento consolida l’indirizzo giurisprudenziale che esige un rigore probatorio perentorio da parte dell’Agente della Riscossione e sanziona l’inosservanza degli adempimenti di ricerca in capo al messo notificatore.

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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La vicenda processuale

La controversia trae origine dal ricorso proposto da una società contro un estratto di ruolo e la conseguente cartella di pagamento per tributi (IRES, IVA, IRAP) relativi all’anno 2004.
La società, venuta a conoscenza della pretesa tributaria soltanto tramite l’estratto, eccepiva la mancata notifica dell’atto presupposto e la conseguente decadenza dell’Amministrazione finanziaria.

In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l’estratto non fosse impugnabile. La Commissione Tributaria Regionale (CTR), invece, correggeva tale impostazione, dichiarando l’ammissibilità del ricorso.

Questa statuizione è coerente con l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’estratto di ruolo, pur non essendo un atto impositivo in senso stretto, è impugnabile quando rappresenta il primo e unico mezzo di conoscenza della pretesa esattoriale. In tale ipotesi, infatti, l’estratto rivela al contribuente un’iscrizione a ruolo non altrimenti notificata.

Il giudizio nel merito e le censure della contribuente

Pur risolvendo positivamente la questione processuale, la CTR rigettava il ricorso nel merito, ritenendo regolarmente notificata la cartella.

La contribuente proponeva ricorso per Cassazione, lamentando – con il primo motivo – vizio di motivazione per mancata verifica dell’effettiva esistenza della prova di notifica. In particolare, contestava l’assenza dell’originale della cartella esattoriale, sostenendo che senza tale documento non potesse dirsi dimostrato il contenuto della notifica.

La posizione della Corte sulla prova della notifica

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo.
Richiamando il proprio consolidato orientamento in materia di notifiche ex art. 26 del D.P.R. 602/1973, ha ribadito che:

  • non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica della cartella;

  • è sufficiente la matrice o la copia della cartella con allegata relazione di notifica;

  • la prova può essere fornita anche tramite la relazione di notificazione o l’avviso di ricevimento, purché contengano il numero identificativo della cartella.

L’estratto di ruolo, inoltre, costituisce un equipollente della matrice e contiene gli elementi essenziali per identificare la pretesa creditoria, risultando quindi prova sufficiente in assenza di contestazioni specifiche.

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L’irreperibilità e la validità della notifica semplificata

Con il secondo motivo di ricorso – fondato sull’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – la società denunciava la violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, per erronea applicazione della disciplina sull’irreperibilità assoluta.

Sosteneva che la dichiarazione di irreperibilità presso la sede legale fosse illegittima, poiché il notificatore avrebbe dovuto verificare la presenza della società in altro stabilimento situato nello stesso Comune.

La Cassazione ha accolto il motivo, richiamando il principio secondo cui la notifica semplificata per irreperibilità assoluta può attivarsi solo se:

  • il messo notificatore indica le ricerche effettuate per rintracciare il destinatario;

  • l’attestazione generica o l’uso di moduli prestampati non consente alcun controllo effettivo sull’attività svolta, rendendo la notifica invalida.

Nel caso concreto, la CTR non aveva verificato se tali ricerche fossero state realmente eseguite e se apparissero adeguate in presenza di un indirizzo operativo noto all’interno dello stesso Comune.

La decisione della Cassazione e il principio affermato

La Suprema Corte, accogliendo il secondo motivo e rigettando il primo (assorbito il terzo), ha ribadito che la notifica per irreperibilità assoluta è legittima solo se l’assenza del destinatario risulta da una verifica puntuale e documentata.
La condizione per l’attivazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), sussiste soltanto quando nel Comune non esista alcuna abitazione, ufficio o azienda del contribuente.

Il notificatore ha quindi l’onere di dimostrare, con attestazione specifica, di aver svolto ogni ricerca ragionevolmente idonea a escludere la reperibilità del soggetto notificando.
La Corte ha dunque cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per un nuovo esame, precisando che l’irreperibilità non può essere presunta, ma deve derivare da una verifica effettiva.

La decisione in sintesi

L’estratto di ruolo è impugnabile?

Sì. L’estratto di ruolo è impugnabile quando costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria. In tal caso, assume la funzione di comunicazione sostanziale della cartella non notificata.

Serve l’originale della cartella per dimostrare la notifica?

No. La Cassazione ritiene sufficiente la matrice, la copia o l’estratto di ruolo, purché contengano i dati identificativi dell’atto e della notifica. L’assenza dell’originale non invalida la prova, salvo contestazioni specifiche.

Quando si può parlare di irreperibilità assoluta?

L’irreperibilità assoluta sussiste solo se, nel Comune del domicilio fiscale, non è reperibile alcuna sede, abitazione o ufficio del destinatario. Il notificatore deve documentare le ricerche effettuate: in mancanza, la notifica è nulla.

Cosa accade se la notifica è invalida per irreperibilità non verificata?

Se il messo notificatore non attesta puntualmente le ricerche, la notifica è inefficace e l’Amministrazione può decadere dal potere di riscossione. La tutela del contribuente prevale, poiché l’effettiva conoscenza dell’atto è condizione di legittimità.

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