Con la sentenza n. 16333 del 4 agosto 2016, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito se sussista la responsabilità della banca nel caso in cui, a seguito dello smarrimento di carta Bancomat, siano stati operati prelievi abusivi.
Il caso in esame: smarrimento del Bancomat e prelievi sospetti
Nel caso di specie, due correntiste proponevano domanda di risarcimento del danno contro la banca di Poste italiane per abusivi prelevamenti con carta Bancomat, il cui smarrimento era stato da esse tardivamente segnalato. Il Tribunale, in parziale accoglimento, condannava il gestore della carta a pagare una somma inferiore a quella richiesta.
La corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava invece la domanda originariamente proposta: secondo la corte territoriale, essendo indiscussa la responsabilità delle titolari della carta nell’aver smarrito la tessera e nell’avere tardivamente denunciato la circostanza, non poteva ritenersi sussistente alcun titolo di corresponsabilità del gestore della carta. Le correntiste ricorrevano dunque in Cassazione.
La decisione della Corte: sussiste la responsabilità della banca
Ai fini della valutazione della responsabilità della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat, la Suprema Corte ha in primo luogo rilevato che non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante la denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente non sia stata tempestiva.
La diligenza posta a carico del professionista ha infatti natura tecnica e deve valutarsi, tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro la figura dell’accorto banchiere. A parere della Cassazione, è perciò sempre necessario un esame che tenga conto del titolo di corresponsabilità del gestore della carta.
Tornando al caso in esame, in effetti la società convenuta non aveva né controllato l’andamento del conto né tempestivamente attivato le conseguenti opportune cautele idonee ad evitare l’uso indebito della carta da parte di soggetti non abilitati, che appariva palese dall’anomalia delle operazioni effettuate, sia per numero che per importo. Peraltro, a conferma di tale inadempimento, solo successivamente all’episodio per cui è causa l’Istituto convenuto aveva introdotto il limite mensile dei prelievi che avrebbe potuto senza dubbio contenere la perdita subita dalle attrici.
In conclusione, la Corte accoglieva il ricorso e cassava il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.