Con l’ordinanza n. 28207 del 2024, la II sez. civ. della Corte di Cassazione ha chiarito i requisiti di validità per il deposito di copie cartacee delle notifiche PEC.
La vicenda processuale
Il caso nasce da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’appello di Napoli, che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’appello principale a causa di un presunto difetto formale nella documentazione presentata dalle parti di causa.
In particolare, il giudice di secondo grado aveva ritenuto insufficiente il deposito cartaceo degli atti digitali notificati via PEC, ritenendo, invece, necessario il deposito telematico degli originali. Secondo quest’ultimo, il difensore degli appellanti, pur avendo notificato l’atto di appello tramite PEC, si era costituito depositando copie analogiche degli atti accompagnate dall’attestazione di conformità, senza depositare gli originali digitali. A causa di queste mancanze, la Corte d’Appello aveva dichiarato l’appello improcedibile.
L’argomentazione dei ricorrenti
I ricorrenti, tuttavia, hanno contestato l’interpretazione offerta dalla Corte d’Appello, sostenendo che il deposito della notifica pec in copia cartacea, completo delle ricevute di accettazione e consegna, nonché dell’attestazione di conformità, fosse sufficiente a dimostrare la regolarità della notifica. Secondo loro, la conformità delle copie analogiche agli originali digitali soddisfaceva i requisiti normativi richiesti e rendeva superfluo un ulteriore deposito telematico, soprattutto in assenza di contestazioni specifiche da parte delle controparti.
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La decisione della Cassazione
I giudici della II sez. Civ. ha accolto le argomentazioni dei ricorrenti, ritenendo rigorosa l’interpretazione della Corte d’Appello. In particolare, la Cassazione ha chiarito che, secondo il codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005) e la legge n. 53 del 1994, le copie analogiche e i documenti digitali, corredate da un’attestazione di conformità, possono sostituire gli originali. Pertanto, l’improcedibilità dell’appello non può essere dichiarata se la parte ha presentato tempestivamente copie cartacee degli atti digitali con dichiarazione di conformità.
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I precedenti giurisprudenziali richiamati
A sostegno di questa posizione, la Corte di Cassazione ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali comela sentenza n. 17711/2023, in cui la Suprema Corte ha stabilito che un atto di appello notificato via PEC non è improcedibile se l’appellante si costituisce tempestivamente e deposita copie analogiche con attestazione di conformità agli originali digitali. Tale interpretazione è stata ribadita anche nella sentenza n. 6583/2024, dove è stato sottolineato come l’attestazione di conformità sia sufficiente a garantire la validità del deposito, salvo specifiche contestazioni.
Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha così cassato la sentenza della Corte d’Appello e rinviato la causa per un nuovo esame, invitando il giudice di merito a seguire i principi indicati e a riconoscere la validità del deposito cartaceo con attestazione di conformità, a meno che non emergano contestazioni specifiche.