
Il d.l. n. 19/2026 ha introdotto, tra le altre, delle novità in materia di ATP (accertamento tecnico preventivo), aggiungendo nuovi commi agli artt. 696 e 696-bis c.p.c. Vediamo insieme cosa prevedono. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
• riferimento normativo puntuale,
• commento operativo,
• indicazione dei termini e delle scadenze,
• preclusioni processuali,
• massime giurisprudenziali di riferimento.
Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.
Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
Punti di forza
• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto
Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
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Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Accertamento tecnico preventivo: sospensione fino al deposito della CTU
Il decreto legge interviene sull’art. 696 c.p.c., dedicato all’accertamento tecnico preventivo e all’ispezione giudiziale, introducendo due nuovi commi che disciplinano in modo espresso la fase successiva alla nomina del consulente tecnico.
Il nuovo comma 4 stabilisce che il conferimento dell’incarico al consulente tecnico d’ufficio, o, se successivo, il giuramento dell’ausiliario, determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica. La norma precisa inoltre che la sospensione non impedisce lo svolgimento delle operazioni peritali e che essa non può comunque superare il termine di sei mesi.
Con il nuovo comma 5 viene poi chiarito quando il procedimento deve considerarsi definito. La disposizione stabilisce che l’ATP si conclude con il deposito della consulenza tecnica di ufficio. La liquidazione dell’onorario e delle spese del consulente avviene successivamente, con separato provvedimento del giudice.
La modifica introduce quindi una regola espressa sulla sospensione del procedimento durante l’espletamento della consulenza e individua nel deposito della CTU il momento di definizione del procedimento.
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Consulenza tecnica preventiva: sospensione e definizione del procedimento
Analoghe previsioni sono state inserite anche nell’art. 696-bis c.p.c., relativo alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.
Il nuovo comma 7 stabilisce che il conferimento dell’incarico al consulente tecnico, oppure il suo giuramento se successivo, determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di conciliazione o della consulenza tecnica d’ufficio. Anche in questo caso la sospensione non impedisce l’espletamento della consulenza e non può comunque eccedere il termine di sei mesi.
Il nuovo comma 8 disciplina invece la definizione del procedimento. La norma stabilisce che il procedimento si conclude con il decreto che attribuisce efficacia esecutiva al verbale di conciliazione oppure, in mancanza di accordo tra le parti, con il deposito della consulenza tecnica. Anche in questo caso la liquidazione del compenso e delle spese dell’ausiliario è rimessa a un successivo provvedimento del giudice.
La riforma chiarisce quindi, anche per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., sia il regime della sospensione del procedimento durante l’attività del consulente, sia il momento in cui il procedimento deve considerarsi definito.
In sintesi: cosa cambia nell’ATP con il d.l. 19/2026
Il d.l. n. 19/2026 interviene sugli artt. 696 e 696-bis c.p.c. introducendo una disciplina espressa della fase di svolgimento della consulenza tecnica nei procedimenti di ATP.
Di seguito una tabella di confronto tra il testo previgente e quello modificato dal d.l. 19 febbraio 2026, n. 19.
| Profilo | Prima della riforma | Dopo il d.l. 19/2026 |
|---|---|---|
| Sospensione del procedimento | Non era prevista una disciplina espressa della sospensione durante lo svolgimento della consulenza tecnica. | Il conferimento dell’incarico al CTU o il suo giuramento determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza o del verbale di conciliazione, per un periodo non superiore a sei mesi. |
| Svolgimento della consulenza | La norma non chiariva il rapporto tra procedimento e attività peritale. | La sospensione non impedisce lo svolgimento delle operazioni peritali. |
| Definizione del procedimento | Non era individuato in modo espresso il momento di chiusura del procedimento. | Il procedimento si definisce con il deposito della CTU oppure, nell’ATP conciliativo, con il decreto che recepisce la conciliazione. |
| Liquidazione del CTU | Non era esplicitato il rapporto tra chiusura del procedimento e liquidazione del compenso. | La liquidazione dell’onorario e delle spese del consulente avviene successivamente alla definizione del procedimento. |
Le modifiche introducono quindi una disciplina espressa della sospensione del procedimento durante l’espletamento della consulenza tecnica e chiariscono che la definizione dell’ATP coincide con il deposito della CTU o, nel caso dell’art. 696-bis c.p.c., con il decreto che recepisce la conciliazione.










