Associazione non riconosciuta: la responsabilità non nasce dalla carica

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1679 del 26 gennaio scorso (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha statuito che la responsabilità, ai sensi dell’art. 38 c.c., presuppone un’attività negoziale posta in essere da colui che agisca in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori tra questa ed i terzi; di conseguenza, tale responsabilità non è collegata alla mera titolarità di rappresentare l’associazione, bensì all’effettiva attività negoziale svolta per conto di essa.

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I fatti di causa

Un’associazione ed i suoi associati proponevano opposizione ad un decreto ingiuntivo, emesso dal tribunale, che li condannava a pagare una determinata somma ad un professionista-avvocato a titolo di compensi per l’attività svolta da quest’ultimo; con sentenza il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione degli associati, ma rigettava quella dell’associazione condannandola.

Contro tale decisione, l’appellante proponeva gravame alla Corte d’appello competente, la quale respingeva la sua tesi che affermava che l’associazione fosse una società di fatto e la Corte distrettuale dichiarava che il tribunale, in modo corretto, avesse individuato solo l’associazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore, il soggetto obbligato a pagare i compensi professionali. Affermava, inoltre, che l’associato non poteva esser dichiarato obbligato in solido per il solo fatto di svolgere la funzione di legale rappresentante, poiché l’appellante non aveva dimostrato che il legale rappresentante avesse compiuto atti volti a far sorgere in lui la responsabilità personale.

Il motivo dell’impugnazione

Il professionista proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza del giudice di secondo grado con un unico motivo: la violazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. degli artt. 38 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Infatti, sebbene il ricorrente evidenziasse, in modo pacifico, che il tribunale avesse riconosciuto che egli stesso aveva prestato la propria attività professionale di avvocato per l’associazione confermando il decreto ingiuntivo nei confronti di essa, lamentava tuttavia che non vi sia stato il riconoscimento della responsabilità personale del legale rappresentante pro tempore.

Quest’ultimo, secondo il ricorrente, aveva rilasciato diverse procure alle liti, in nome e per conto dell’associazione rappresentata, per numerosi ricorsi, e che, seppur non fossero state prodotte in giudizio, lo stesso ricorrente aveva, comunque, prodotto atti e sentenze che davano atto delle procure conferite dal legale rappresentante.

Le ragioni della decisione

La responsabilità ex art. 38 c.c.

La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo che non vi fosse alcuna violazione dell’art. 38 c.c.

La corte d’appello ha applicato il principio corretto secondo il quale: “la responsabilità di cui all’art. 38 c.c. presuppone un’attività negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, creando rapporti obbligatori” tra la stessa ed i terzi, e, quindi, una simile responsabilità non può collegarsi alla mera titolarità di rappresentanza dell’associazione, ma solo all’attività negoziale che si svolge in modo effettivo per conto di quest’ultima.

Dunque, l’onere della prova della effettiva attività negoziale in nome e per conto dell’associazione grava su chi intende invocare in giudizio tale responsabilità, perché non può ritenersi sufficiente una prova che dimostri semplicemente la carica rivestita all’interno dell’ente.

La procura alle liti e la valutazione della prova del conferimento dell’incarico

La Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile anche la parte relativa alla valutazione della prova sollevata dal ricorrente in merito al conferimento dell’incarico professionale tramite le procure alle liti, le quali però non sono state prodotte in giudizio.

In via preliminare e generale, è configurabile una violazione dell’art. 2697 c.c. solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era effettivamente onerata, e non, invece, quando oggetto della censura sia una valutazione che il giudice abbia voluto dare delle prove che le parti abbiano prodotto in giudizio.

Allo stesso modo, anche le Sezioni Unite già si sono espresse in merito all’art. 115 c.p.c. e alla sua violazione: essa ricorre quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione delle prove che non sono state prodotte dalle parti, ma disposte di iniziativa dello stesso al di fuori dei poteri officiosi ad egli riconosciuti (fatto salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere ai fatti notori).

Al contrario, deve ritenersi inammissibile la diversa lamentazione che il giudice possa aver attribuito un maggior e vigoroso convincimento ad alcune piuttosto che ad altre prove, poiché, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., tale attività di valutazione è consentita.

Quando si configura la violazione dell’art. 116 c.p.c. e quando no

In via generale, la violazione dell’art. 116 c.p.c. può essere dedotta solo in ipotesi specifiche.

1) Violazione per errato criterio di valutazione della prova
L’art. 116 c.p.c. è violato se si allega che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia applicato il criterio del prudente apprezzamento (salvo che la legge imponga un diverso criterio). Ciò avviene, ad esempio, quando il giudice:

  • attribuisce alla prova un valore diverso da quello consentito dal prudente apprezzamento; oppure

  • tratta come “prova legale” una prova che tale non è, cioè le attribuisce un valore che il legislatore riserva solo a determinate prove.

2) Violazione per inversione tra regola legale e prudente apprezzamento
La violazione ricorre anche quando una prova è soggetta a una regola legale specifica di valutazione, ma il giudice dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento, come se fosse libera.

3) Se si contesta solo il “cattivo” prudente apprezzamento
Se, invece, si lamenta che il giudice abbia male esercitato il prudente apprezzamento (senza denunciare un errore sul criterio di valutazione), la censura può essere ammissibile solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., e nei limiti del controllo di legittimità sui vizi di motivazione.

4) Limite ulteriore: la “doppia conforme” nel caso concreto
Nel caso dell’ordinanza in commento, però, questa via non è praticabile, perché opera la preclusione della “doppia conforme” ex art. 348-ter c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis).

Procura alle liti e rapporto di patrocinio: natura, funzione e limiti probatori in cassazione

Dunque, dopo un excursus preliminare, si deve ricordare che – come affermato anche dalla Suprema Corte – la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale (il quale conferisce il c.d. ius postulandi) che conferisce il potere di rappresentare la parte in giudizio.

Per tale ragione, il rapporto di patrocinionegozio bilaterale che genera il diritto al compenso e tramite il quale il legale svolge l’attività professionale secondo lo schema del mandato ex art. 1703 e ss. del codice civile – non può essere presupposto dall’esistenza di essa, la quale rappresenta solo un indice presuntivo della sussistenza del c.d. contratto di patrocinio tra le parti, che deve esser provato dalle stesse, ancor di più se anche le procure alle liti non è sono state prodotte nel corso del giudizio, quindi non sindacabili in sede di legittimità per violazione degli artt. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 del codice di rito.

Conclusioni

In conclusione, l’ordinanza stabilisce, quindi, che la responsabilità degli associati di un’associazione non riconosciuta, derivante dall’art. 38 c.c., deve presupporre un’effettiva attività negoziale svolta in nome e per conto di essa, poiché non può ritenersi sufficiente che la stessa venga attribuita solo per una mera titolarità di rappresentanza.

Nondimeno, molto importante anche la statuizione, sotto il profilo probatorio, in merito alla procura alle liti che, come negozio unilaterale endoprocessuale, non può far supporre conseguentemente l’esistenza di un rapporto (contratto) di patrocinio tra le stesse persone; difatti, essa è solamente un indice presuntivo del negozio bilaterale con il quale un legale svolge l’attività professionale, secondo lo schema del mandato.

Perciò, la violazione degli articoli 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta dalla mera presenza delle procure alle liti – come nel caso di specie – per di più se esse non sono prodotte in giudizio, al fine di far riconoscere la responsabilità personale dell’associato-legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta e, allo stesso modo, se essa, come nel precedente capoverso, sia collegata ad una semplice attività di rappresentare l’ente.

Abilitato all'esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma, mi occupo principalmente delle tematiche di diritto civile. Ho conseguito un Master in "Diritto d'impresa", presso la Luiss, discutendo un elaborato dal titolo "La lista del c.d.a. uscente: il naufragar di un disegno di legge". Laureato presso l'Università Roma Tre, con un elaborato dal titolo ""La fideiussione del socio, del consumatore e del familiare" (Rel. Prof. Andrea Zoppini). Scrivo per riviste giuridiche e giornali online.

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