Assegno divorzile e TFR nel fondo pensione: spetta una quota all’ex coniuge?

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 8375/2025, del 30 marzo, ha disposto il rinvio alla pubblica udienza della seguente questione: il titolare dell’assegno divorzile conserva il diritto a ottenere la quota del TFR maturato dall’ex coniuge anche nel caso in cui quest’ultimo faccia confluire l’intero TFR in un Fondo di previdenza complementare? 

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Ida Grimaldi,
Avvocato cassazionista, esperta in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori, lavoro e discriminazioni di genere. È docente e relatrice in numerosi convegni nazionali, dibattiti e corsi di formazione. Autrice e curatrice di diverse opere in materia di diritto di famiglia e minorile, lavoro e pari opportunità, scrive per numerose riviste giuridiche ed è componente del Comitato Scientifico della rivista “La Previdenza Forense”, quadrimestrale della Cassa di Assistenza e Previdenza Forense.

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Il caso

Il Tribunale condannava l’ex marito al pagamento, a favore dell’ex moglie, titolare dell’assegno divorzile, di una quota del TFR maturato.

La Corte d’Appello riformava la decisione di primo grado dichiarando la non debenza delle somme dal momento che, l’ex marito aveva fatto confluire l’intero TFR in un Fondo di Previdenza Complementare.

Avverso tale decisione, l’ex moglie presentava ricorso in Cassazione e l’ex marito resisteva con controricorso.

Il diritto del titolare dell’assegno divorzile a una quota del TFR: la tesi della Corte d’Appello

L’art. 12 bis della legge n. 898 del 1970 prevede che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.

La riforma previdenziale (d.lgs. n. 252 del 2005) ha previsto la possibilità per il lavoratore di mantenere il proprio TFR in azienda o di destinarlo ad un qualsiasi fondo di previdenza complementare: il rapporto tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare è di natura contrattuale e consente al lavoratore il conseguimento di una prestazione previdenziale integrativa.

Secondo i giudici di secondo grado, il TFR ha, in generale, natura retributiva, ma, il TFR conferito al Fondo Previdenziale dal datore di lavoro, e poi erogato da quest’ultimo al lavoratore, ha natura previdenziale. Il lavoratore percepisce il TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro, mentre riscuote le somme versate nel Fondo pensionistico al raggiungimento dei requisiti per la percezione della pensione.

La Corte d’Appello ha evidenziato come l’art. 12 bis limiti l’importo dovuto al titolare dell’assegno divorzile alla somma percepita dall’ex coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora, come nel caso di specie, l’ex coniuge versi l’intero TFR a un Fondo di previdenza complementare, riscuoterà le somme a cui ha diritto quando andrà in pensione, e non al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

I giudici d’appello hanno, allora, ritenuto che la ricorrente non avesse diritto ad ottenere una quota dell’indennità di fine rapporto perché l’ex marito aveva versato l’intero TFR in un Fondo di Previdenza Complementare.

Il ricorso in Cassazione: la censura dell’ex moglie

L’ex moglie ha censurato la decisione della Corte d’Appello sostenendo che l’art. 12 bis riconosce al titolare dell’assegno divorzile il diritto alla percezione di una quota del TFR, anche quando l’altro coniuge abbia versato l’intera indennità di fine rapporto in un fondo pensionistico. Secondo la ricorrente, l’ex coniuge avrebbe fatto confluire il TFR in un fondo previdenziale, in un’unica soluzione, poco prima del pensionamento, mettendo in atto “finalità aggiratorie” dell’art. 12 bis l. 898/1970.

La ratio dell’art. 12 bis l. 898/1970

La Suprema Corte ha, in primo luogo, ribadito che la condizione per l’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile al momento in cui l’ex coniuge matura il diritto alla corresponsione di tale trattamento.

La ratio dell’art. 12 bis, infatti, è quella di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell’assegno divorzile. Il trattamento di fine rapporto è attribuito quando il vincolo matrimoniale è ormai sciolto, ma deriva dall’accantonamento di somme operato nel corso del rapporto di lavoro e, per il tempo in cui tale rapporto si è svolto durante la convivenza matrimoniale.

La finalità, in sintesi, è quella di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato.

In applicazione dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge va, dunque, verificata al momento in cui nasce, per quest’ultimo, il diritto all’ottenimento del menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro.

Le Sezioni Unite hanno precisato che e, al fine di stabilire se una determinata attribuzione in favore del lavoratore rientri o meno fra le indennità di fine rapporto contemplate dall’art. 12 bis, non è determinante il carattere strettamente o prevalentemente retributivo della stessa, essendo decisivo, piuttosto, il correlarsi dell’attribuzione all’incremento patrimoniale prodotto nel corso del rapporto dal lavoro del coniuge che si è giovato del contributo indiretto dell’altro.

Il rinvio alla pubblica udienza

La Corte di Cassazione ha osservato come, in ordine all’operatività del disposto dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970 nei casi in cui il TFR sia destinato ad un Fondo pensionistico complementare, si rinviene solo una pronuncia di legittimità che ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della Corte d’appello che aveva riconosciuto il diritto alla percezione della quota (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 12882 del 22/05/2017).

Nel caso in esame, invece, la sentenza di secondo grado ha dato rilievo al fatto che l’art. 12 bis l. 898/1970 riconosce al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile la quota del TFR “percepito” alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre, nel caso in cui il TFR sia conferito ad un fondo di previdenza complementare, la liquidazione non è riconosciuta alla cessazione del rapporto di lavoro, ma alla maturazione dei requisiti per la pensione. Inoltre, secondo tale soluzione interpretativa, il TFR ha natura retributiva, ma se viene conferito nel Fondo Previdenziale dal datore di lavoro, per essere poi erogato da quest’ultimo al lavoratore, assume natura previdenziale.

Secondo la Suprema Corte, si pone, dunque, la necessità di valutare:

“se il titolare dell’assegno divorzile conservi il diritto ad ottenere la quota del TFR maturato in capo al l’ex coniuge anche nel caso in cui quest’ultimo faccia confluire l’intero TFR in un Fondo di previdenza complementare, ovvero se tale scelta comporti l’esclusione del diritto previsto dall’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, non percependo l’ex coniuge obbligato al pagamento dell’assegno divorzile alcuna indennità di fine rapporto, ma un capitale o una rendita periodica che non ha natura retributiva ma solo previdenziale”.

La questione è di grande rilievo nomofilattico per la natura delle problematiche coinvolte e per l’incidenza delle soluzioni su diversi settori del diritto.

La Prima Sezione Civile, pertanto, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza al fine di esaminare i profili evidenziati con il contributo della Procura Generale e degli Avvocati.

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