
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4725/2025, ha chiarito se, ai fini della prova della tempestività dell’impugnazione di una sentenza notificata a mezzo PEC, occorre il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale. Vuoi consultare il testo integrale dell’ordinanza? Puoi farlo cliccando qui.
Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile” aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali, offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €

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Il caso
La vicenda trae origine dal procedimento instaurato davanti al Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere nei confronti dell’Ufficio Centrale Italiano di Assistenza Assicurativa Automobilisti in Circolazione Internazionale (UCI). L’attore aveva ottenuto il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale.
L’UCI aveva impugnato la sentenza del Giudice di pace proponendo appello in Tribunale. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il gravame ritenendo insufficiente la prova della tempestività dell’impugnazione.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale sosteneva che l’UCI non avesse assolto l’onere di dimostrare il rispetto del termine breve di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c. Il giudice d’appello, in particolare, applicando l’art. 369, comma secondo, n. 2 c.p.c. al caso di specie, asseriva che tale onere fosse soddisfatto solo mediante il deposito dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale (cert.eml e dati cert.xml), ritenendo insufficiente la semplice produzione di copie in formato .pdf.
I motivi di ricorso
L’UCI, avverso la decisione del Tribunale, ha presentato ricorso in Cassazione articolato in tre motivi.
Con il primo motivo, contestava l’erronea applicazione dell’art. 369, comma secondo, n. 2 c.p.c. al giudizio d’appello. Secondo il ricorrente, la disciplina della procedibilità del ricorso per cassazione non poteva estendersi analogicamente all’appello, in relazione al quale gli artt. 342 e 348 c.p.c. dettano una normativa specifica e dettagliata sia dell’inammissibilità che dell’improcedibilità.
Con il secondo motivo di ricorso, lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) secondo cui, le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
Con il terzo motivo, il ricorrente censurava l’erronea percezione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., del contenuto oggettivo della prova della notificazione, dal momento che il Tribunale aveva escluso l’inferenza probatoria del deposito in giudizio delle copie in .pdf del messaggio PEC ricevuto, della sentenza notificata e della relata di notifica, ai fini della dimostrazione della tempestività dell’impugnazione.
Inapplicabilità dell’art. 369 c.p.c. al giudizio d’appello
La Suprema Corte, in primo luogo, ha chiarito che la disposizione dell’art. 369, comma secondo, n. 2 c.p.c. che prevede il deposito della copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, ai fini della procedibilità del ricorso per Cassazione, non può essere estesa analogicamente al giudizio d’appello.
Tale norma, infatti, è relativa al giudizio di legittimità e non trova applicazione al giudizio di secondo grado per il quale gli artt. 342 e 348 c.p.c. dettano una normativa specifica e dettagliata sia dell’inammissibilità che dell’improcedibilità dell’appello.
Prova della tempestività dell’impugnazione: è necessario il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro formato digitale originario?
La Corte ha precisato che, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la prova dell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato .pdf, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato originale (.eml o .msg), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all’art. 325 c.p.c.. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo, dunque, che la prova dell’avvenuta notificazione della sentenza tramite PEC può essere fornita anche mediante il deposito delle ricevute di accettazione e consegna in formato .pdf, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici.
L’art. 369, comma secondo, n. 2 c.p.c. non si applica al giudizio d’appello e non è necessario, ai fini della prova della tempestività dell’impugnazione, il deposito dei files delle ricevute nel loro originario formato digitale (.eml o .msg).