
Nel contenzioso relativo ai contratti di appalto, uno degli aspetti più dibattuti riguarda la corretta ripartizione dell’onere della prova tra appaltatore e committente. Il punto nevralgico è stabilire chi debba dimostrare l’esistenza o l’assenza di vizi e difformità, soprattutto nei casi in cui il committente si opponga al pagamento del corrispettivo contrattuale eccependo l’inadempimento dell’altra parte o proponendo una vera e propria domanda riconvenzionale di garanzia. In questo contesto, l’ordinanza n. 1701/2025 della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione) assume una particolare rilevanza, in quanto si sofferma con rigore e puntualità sull’individuazione della corretta regola di distribuzione dell’onere probatorio, distinguendo nettamente tra eccezione generale di inadempimento e domanda di riduzione del prezzo ai sensi dell’art. 1668 c.c.
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Manuale pratico dei contratti di impresa
Il volume propone, con un taglio pratico e operativo, una trattazione aggiornata e approfondita dei principali e più recenti argomenti riguardanti i contratti d’impresa, con particolare attenzione alle questioni più controverse.
L’opera si articola in due parti: la prima parte analizza la casistica più rilevante, proponendo soluzioni giuridiche accurate e motivate.
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Ogni capitolo si conclude con una sezione di risposte ai quesiti più frequenti, organizzati in schede sinottiche per facilitarne la consultazione.
Completano il testo utili tabelle riepilogative, che rendono la lettura ancora più chiara e accessibile.
Antonio Gerardo Diana
Giurista, esperto di diritto civile, processuale civile ed amministrativo, è autore di numerose pubblicazioni giuridiche monografiche e collettanee.
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Antonio Gerardo Diana, 2024, Maggioli Editore
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La vicenda processuale e l’iter delle decisioni di merito
La controversia trae origine da un contratto di subappalto stipulato tra TECO S.r.l., quale subappaltatrice, e AHRCOS S.r.l., sub-committente, per l’esecuzione di lavori presso un cantiere edile. In seguito alla mancata corresponsione del corrispettivo, TECO otteneva un decreto ingiuntivo per la somma di euro 27.908,04, oltre interessi.
AHRCOS proponeva opposizione, deducendo l’esistenza di difetti e vizi nell’opera eseguita (in particolare, infiltrazioni d’acqua e malfunzionamenti derivanti dal montaggio di un velux) e chiedendo, in via riconvenzionale, la riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c., nonché il risarcimento del danno. Il Tribunale, con sentenza del 2019, respingeva l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, ritenendo carente la prova dei vizi dedotti e inammissibile, per tardività, l’eccezione di decadenza sollevata da TECO. La domanda risarcitoria veniva parimenti respinta, in quanto fondata su allegazioni generiche e non supportata da idonea documentazione.
La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’impugnazione proposta da AHRCOS nella parte in cui sosteneva che l’onere probatorio in ordine all’adempimento gravasse sull’appaltatore, e revocava il decreto ingiuntivo. Secondo i giudici del gravame, poiché il committente aveva eccepito l’inadempimento dell’appaltatore, spettava a quest’ultimo dimostrare la corretta esecuzione delle opere.
Il ricorso per cassazione e l’intervento della Corte
Avverso tale sentenza proponeva ricorso TECO, sostenendo che la Corte d’appello aveva errato nel qualificare la domanda di riduzione del prezzo come mera eccezione d’inadempimento, anziché come autonoma domanda riconvenzionale di garanzia, con conseguente applicazione delle regole speciali di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la decisione impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. In motivazione, la Suprema Corte ha svolto un’accurata ricostruzione dogmatica della distinzione tra eccezione d’inadempimento e azione di garanzia per vizi, sottolineando come solo nel primo caso l’onere della prova dell’esatto adempimento gravi sull’appaltatore, mentre nel secondo è il committente, quale attore sostanziale, a dover provare la sussistenza dei difetti lamentati e le loro conseguenze dannose.
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La distinzione tra eccezione e domanda riconvenzionale: il criterio qualificatorio
Il discrimen fondamentale individuato dalla Corte consiste nella natura della contestazione mossa dal committente. Se questi si limita a sollevare, in via di mera difesa, un’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., allora è l’appaltatore che, agendo per ottenere il pagamento del corrispettivo, deve fornire la prova di aver adempiuto regolarmente l’obbligazione, eseguendo l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte. Si tratta, in sostanza, dell’applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum.
Al contrario, se il committente propone una vera e propria domanda di riduzione del prezzo per vizi dell’opera, egli si pone nella posizione di attore sostanziale rispetto alla pretesa, e pertanto gli compete dimostrare l’esistenza delle difformità e dei vizi, nonché l’entità della riduzione richiesta. La Cassazione chiarisce che una tale domanda non può essere considerata un’eccezione, ma una domanda riconvenzionale che amplia il thema decidendum, e che, come tale, è soggetta al regime probatorio proprio dell’azione di garanzia.
Le regole probatorie in materia di appalto e l’onere del committente
Nel delineare il quadro normativo di riferimento, la Corte ribadisce che la responsabilità dell’appaltatore per vizi e difformità dell’opera ha natura oggettiva, essendo fondata sull’esistenza dei difetti e non sull’elemento soggettivo della colpa. L’appaltante che agisce in giudizio per ottenere una tutela specifica (eliminazione del vizio), una tutela economica (riduzione del prezzo), o una tutela risolutoria, è tenuto a dimostrare la ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 1668 c.c.
La prova richiesta varia a seconda che si deduca una difformità — ossia la mancata conformità a determinate pattuizioni contrattuali — o un vizio tecnico — cioè un’anomalia che incide sul valore o sul rendimento dell’opera. In ogni caso, la Cassazione riafferma la validità del principio di vicinanza della prova: è colui che ha la disponibilità fisica e giuridica dell’opera (cioè il committente, una volta acquisita l’opera) a trovarsi nella posizione più idonea per dimostrare l’esistenza dei difetti.
Il principio di diritto e le conseguenze sistematiche
La Corte formula il seguente principio di diritto:
«In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall’appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l’eccezione generale di inadempimento, spetta all’appaltatore provare l’esatto adempimento della propria obbligazione; mentre, ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell’opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso committente dimostrare l’esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate».
Tale enunciazione non si limita a risolvere il caso concreto, ma contribuisce a chiarire un’importante questione sistematica, evitando sovrapposizioni concettuali tra eccezione e domanda riconvenzionale e offrendo ai giudici di merito una guida precisa nella qualificazione delle domande formulate in giudizio.
Conclusione
Con l’ordinanza n. 1701 del 2025, la Corte di cassazione compie un intervento chiarificatore di grande rilievo in materia di appalto, ribadendo con fermezza la distinzione tra eccezione di inadempimento e domanda di garanzia per vizi. Il criterio dirimente è rappresentato dalla qualificazione dell’atto processuale: se si tratta di eccezione, l’onere probatorio ricade sull’appaltatore; se si tratta di domanda riconvenzionale, l’onere è in capo al committente. In questo modo, la Corte riafferma l’importanza della chiarezza sistematica e del rigore interpretativo nell’applicazione delle norme processuali e sostanziali, con particolare riguardo alla corretta dinamica del sinallagma contrattuale e alla tutela dell’equilibrio tra le parti nel contratto di appalto.