L’adozione è il rapporto di filiazione giuridica che si instaura tra persone non legate tra loro da vincoli di sangue.
Nel nostro ordinamento possono distinguersi quattro diversi modelli di adozione:
- a) adozione di persona maggiorenne (artt. 291 e ss. c.c.);
- b) l’adozione di minori c.d. legittimante (artt. 6-28, L. 184/2013);
- c) adozione di minori c.d. internazionale (artt. 29-43, L. 184/2013);
- d) adozione di minori in casi particolari (artt. 44-57, L. 184/2013).
Il presente articolo ha ad oggetto proprio l’adozione dei maggiorenni, la sua definizione, le condizioni, gli effetti previsti e il procedimento per effettuarla.
La guida è inoltre completa della giurisprudenza più recente in materia nonché di un modello fac simile di domanda di adozione di persona maggiorenne.
I) Art. 291 c.c.: Le condizioni
“L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti [legittimi o legittimati][1], che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare. / Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente”.
Riferimenti Normativi
Art. 105, D.lgs. 154/2013; art. 1, L. n. 219/2012; art. 6 e ss., L. n. 184/1983.
Interventi della Corte Costituzionale
L’adozione di persone maggiori di età nacque come istituto volto a garantire la possibilità di tramandare il cognome a chi non avesse discendenti legittimi o legittimati: per questo motivo, il richiedente, per accedere all’istituto, doveva dimostrare l’assenza di discendenti.
La Corte Costituzionale[2] ha, però, dichiarato illegittimo l’art. 291 c.c. nella parte in cui non consentiva l’adozione a persone che avessero discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti: ciò, in quanto considerata irragionevole la difformità rispetto all’art. 297 c.c., che riteneva (e ritiene) non ostativa all’adozione l’esistenza del coniuge, purché assenziente.
Con una seconda pronuncia[3], la Consulta ha, poi, dichiarato illegittimo l’art. 291 c.c. nella parte in cui non inibiva l’adozione in presenza di figli naturali, riconosciuti dall’adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti.
Presupposti per l’adozione di persona maggiore di età
Sulla base dell’art. 291 c.c. ed alla luce delle citate pronunce giurisprudenziali, l’adozione di maggiorenni è consentita a coloro che:
- a) non abbiano discendenti (senza distinzione tra “legittimi”, “legittimati” e “naturali”), ovvero abbiano discendenti maggiorenni e consenzienti;
- b) abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- c) abbiano un’età che superi di almeno diciotto anni quella dell’adottando (in sostanza, pertanto, l’adottante deve aver compiuto almeno trentasei anni), salvo eccezioni[4].
II) Art. 294 c.c.: Il consenso per l’adozione
“Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando”.
Riferimenti Normativi
Artt. 4 e ss., L. n. 184/2013.
Inquadramento
L’adozione di un maggiorenne postula la previa prestazione del consenso da parte dell’adottante e dell’adottando.
Presupposti per la prestazione del consenso
Per dare il proprio consenso tanto l’adottante quanto l’adottando devono avere la capacità di agire[5], la quale deve perdurare sino al momento della pronuncia giudiziale dell’adozione[6].
Il consenso postula, inoltre, la sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento della sua prestazione, il cui difetto può essere fatto valere solo dal soggetto interessato (l’adottante) e non anche dai suoi eredi o aventi causa[7].
Vizi del consenso
Il consenso di adottante ed adottando, pur avendo natura contrattuale e essendo considerato atto unilaterale a contenuto patrimoniale, costituisce un negozio di diritto famigliare, quindi soggetto al controllo di legittimità e di merito da parte dell’autorità giudiziaria.
Anche dopo la sentenza di adozione conserva, però, una propria autonomia ed una funzione sul piano del diritto privato.
E’ possibile, dunque, impugnare il consenso che sia viziato da errore, violenza morale o dolo entro un termine che, in mancanza di espressa previsione, deve considerarsi quello quinquennale fissato in generale dall’art. 428 c.c.[8].
Legittimati a fare valere i vizi del consenso sono solo le parti del rapporto adottivo, non trovando applicazione l’art. 428 c.c. che estende la possibilità di impugnazione anche agli eredi ed agli aventi causa[9].
III) Art. 297 cc: Assenso del coniuge e dei genitori
“Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati. / Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo”.
Riferimenti Normativi
Artt. 4 e ss., L. n. 184/2013.
Inquadramento
L’assenso è una dichiarazione di volontà a contenuto adesivo proveniente da soggetti che non sono parti del rapporto di adozione, ma potrebbero avere interessi contrapposti all’instaurarsi del medesimo.
E’ uno strumento posto a tutela delle relazioni famigliari preesistenti, su cui l’adozione è destinata ad incidere.
Differenza tra assenso e consenso
Mentre il consenso deve provenire dai soggetti direttamente coinvolti nell’adozione (adottante e adottando), l’assenso è richiesto a quei soggetti che, appunto, non sono parti del rapporto ma possono essere lesi dal medesimo.
Il consenso, inoltre, deve provenire personalmente dalla parte, mentre l’assenso può provenire anche da un soggetto munito di procura speciale.
Il consenso, infine, è indefettibile, mentre l’assenso, in presenza di talune condizioni, può anche mancare (essendo prevista, in tal caso, la possibilità di un intervento sostitutivo del Tribunale, come esposto infra).
L’assenso dei genitori dell’adottando
Nell’originaria formulazione della norma, era indicato come presupposto essenziale dell’adozione l’assenso dei genitori dell’adottando ove essi esercitassero la potestà (oggi responsabilità genitoriale). Tale inciso, tuttavia, è da intendersi tacitamente abrogato a seguito della riforma del 1983, posto che la disciplina codicistica è, ad ora, confinata alla sola adozione di maggiorenni, come tali non soggetti a responsabilità genitoriale.
L’assenso deve, in ogni caso, provenire anche dai genitori naturali dell’adottando, pena la nullità dell’adozione[10].
L’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando
Presupposto per l’adozione di persona maggiorenne è anche l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, ove si tratti di coniuge convivente e non legalmente separato.
La ratio è quella di tutelare il rapporto coniugale, dal momento che l’adozione può condurre all’instaurarsi di un rapporto di convivenza tra adottante ed adottato[11].
Il ricorso al Tribunale
Il rifiuto a prestare l’assenso è superabile tal Tribunale, che può ugualmente pronunciare l’adozione ove ritenga che il rifiuto sia ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, ovvero qualora sia impossibile acquisirlo per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
IV) Art 300 c.c.: Diritti e doveri dell’adottato
“L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. / L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge”.
Riferimenti Normativi
Artt. 1 e ss., L. 184/1983; artt. 315 e ss. c.c.; artt. 87, 304, 436 e 567 c.c.
Inquadramento
La norma citata è fondamentale per comprendere la ratio e la funzione dell’adozione di maggiorenni, in quanto chiarisce come l’instaurarsi del rapporto adottivo non estingua i legami giuridici tra l’adottato e la famiglia di origine, né instauri legami giuridici tra l’adottato e la famiglia dell’adottante o tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, salve le eccezioni di legge (v. infra).
Diritti e doveri dell’adottato
Nell’adottato maggiorenne coesiste un duplice status filiationis, in quanto lo status di figlio adottivo non si sostituisce allo status acquisito alla nascita, ma si aggiunge ad esso. L’adottato, quindi, conserva i diritti ed i doveri di legge verso la sua famiglia di origine ed acquista, al tempo stesso, i diritti ed i doveri di legge verso l’adottante (ma non verso la famiglia di quest’ultimo).
Eccezioni di legge
La regola ora esposta soffre, tuttavia, di eccezioni.
In particolare:
– è vietato il matrimonio tra adottante, adottato e suoi discendenti; tra i figli adottivi dello stesso adottante; tra l’adottato ed i figli dell’adottante; tra l’adottato ed il coniuge dell’adottante; tra l’adottante ed il coniuge dell’adottato[12];
– il figlio adottivo può succedere al congiunto dell’adottante qualora il genitore adottivo, figlio o fratello del defunto, sia premorto a quest’ultimo[13]: fuori da tali ipotesi, i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante, così come quest’ultimo non ha alcun diritto successorio rispetto al patrimonio dell’adottato;
– l’adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui: l’instaurarsi del rapporto di adozione fa venire meno, cioè, l’obbligazione alimentare dei genitori naturali dell’adottato, trasferendola in via esclusiva sui genitori adottivi[14].
V) Art. 304 Diritti di successione
“L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione. / I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II”.
Riferimenti Normativi
Artt. 55 e ss., L. 184/1983.
Inquadramento
Altro effetto tipico dell’adozione di maggiorenne è l’acquisto, da parte dell’adottato, dei diritti successori nei confronti dell’adottante. L’adottante, al contrario, non acquista alcun diritto successorio rispetto all’adottato. Nulla esclude, tuttavia, che il genitore adottivo sia volontariamente istituito erede dell’adottato, fatti salvi i diritti dei legittimari.
Diritti successori dell’adottato maggiore di età
Per effetto dell’adozione, il maggiorenne acquista diritti successori pieni nei confronti dell’adottante. Diversamente, nessun diritto successorio venta l’adottato rispetto ai parenti dell’adottante, fatto salvo l’istituto della rappresentazione sopra richiamato.
VI) Art. 311 cc: Manifestazione del consenso
“Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l’adottante ha la residenza. / L’assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata”.
Riferimenti Normativi
Art. 29, L. 184/1983; art. 3, L. n. 431/1967.
Inquadramento
L’istituto in esame, come già brevemente argomentato, poggia sull’incontro del consenso tra adottante ed adottando[15] e richiede, per il suo perfezionarsi, l’assenso dei soggetti individuati dall’art. 297 c.c.
Di seguito le forme di prestazione del consenso e dell’assenso.
Le forme di prestazione del consenso
La prestazione del consenso da parte di adottante e adottando deve avere luogo dinanzi al Presidente del Tribunale nel cui circondario l’adottante ha la residenza[16].
Il consenso deve essere prestato da adottante e adottando personalmente e verbalmente, senza possibilità di ricorrere ad un procuratore speciale.
Le forme di prestazione dell’assenso
A differenza di quanto previsto per il consenso, l’assenso dei soggetti menzionati dall’art. 297 c.c. (genitori dell’adottando e coniuge dell’adottante e dell’adottando) può essere prestato anche da soggetto munito di procura speciale, che, per espressa disposizione di legge, deve essere rilasciata a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
VII) Art. 312 c.c.: Accertamenti del Tribunale
“Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l’adozione conviene all’adottando”.
Riferimenti Normativi
Artt. 737 e ss. c.c.; art. 64, L. 184/1983.
Inquadramento
La norma de qua disciplina gli accertamenti istruttori che il Tribunale è chiamato a svolgere nel procedimento di adozione di maggiorenne, alla luce delle modifiche apportate dalla L. 184/1983[17].
Il procedimento
La domanda di adozione di maggiorenne si introduce con ricorso (v. fac-simile di cui infra), a cui devono essere allegati i documenti finalizzati a consentire la verifica dei presupposti richiesti dalla legge per l’instaurazione del rapporto di filiazione giuridica[18].
La competenza spetta al Tribunale del luogo di residenza dell’adottante, che procederà nelle forme del procedimento camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c.
E’ prevista una prima fase preliminare innanzi al Presidente del Tribunale, che raccoglie i consensi e gli assensi e rimette, poi, le parti dinanzi al Collegio, a cui è demandato lo svolgimento della fase istruttoria, sempre nelle forme del procedimento camerale.
E’ necessario l’intervento del Pubblico Ministero, trattandosi di azione di status[19].
Gli accertamenti istruttori del Tribunale
Depositata la domanda di adozione, il Tribunale, assunte le opportune informazioni, deve compiere la valutazioni di cui all’articolo in esame, accertando l’adempimento delle condizioni di legge e la convenienza dell’adozione per l’adottando.
Tale attività non è tipizzata: conseguentemente, i giudici procedono nel modo che ritengono più opportuno per verificare quanto ora citato. Trattasi, in ogni caso, di una valutazione di merito, dovendo il Tribunale valutare che l’adozione risulti moralmente vantaggiosa ed economicamente non pregiudizievole per l’adottante e l’adottando.
VIII) Art. 313 cc.: Provvedimento del Tribunale
“Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. / L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero”.
Riferimenti Normativi
Art. 30, L. n. 149/2001; art. 65, L. 184/1983.
Inquadramento
L’art. 313 c.c. disciplina la fase decisoria del procedimento di adozione di persona maggiore di età. L’attuale formulazione è frutto di varie modifiche, apportate con L. 184/1983 e L. 149/2001, per effetto delle quali, sulla domanda di adozione, il Tribunale decide oggi con sentenza e non con decreto; ferme sono rimaste, invece, l’omissione di ogni altra formalità di procedura diversa dall’acquisizione delle conclusioni del PM e la natura camerale del procedimento.
La fase decisoria
Esaurita l’istruttoria, sulla domanda di adozione il Collegio decide, infatti, in camera di consiglio con sentenza, sentito il PM ed omessa ogni formalità di procedura: conseguentemente, esaurita l’istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione, senza che siano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Vista, inoltre, la specificità di thema decidendum, la sentenza dovrà limitarsi ad accogliere o rigettare la domanda, ovviamente motivando in ordine alle ragioni della propria decisione. Essa ha natura costitutiva, incidendo direttamente sullo status del soggetto adottato.
Regime impugnatorio della sentenza
La sentenza che decide sulla domanda di adozione è impugnabile dinanzi alla Corte d’Appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Legittimati all’impugnazione sono soltanto l’adottante, l’adottando e il PM.
La Corte d’Appello decide in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, con sentenza. Si ritiene che la Corte d’Appello decida con sentenza, all’esito della riforma operata con L. n. 149/2001.
Modello fac-simile di ricorso per l’adozione di persona maggiorenne
Ecco di seguito un modello facsimile di domanda per l’adozione di persona maggiorenne.
TRIBUNALE CIVILE DI ………
Domanda di adozione di persona maggiorenne
Ill.mo Sig. Presidente,
Il sig. …………, C.F. …………….., nato a …….. il ………… e la sig.ra ………….., C.F. ……………, nata a …….. il ………, entrambi residenti in ……., Via ……… n. ………, assistiti e rappresentati, giusta procura in calce al presente atto, dall’avv. ………. del Foro di ……….. (C.F.: ……….., pec: ……………….., fax: …………….) ed elettivamente domiciliati presso la sua persona ed il suo studio in …………., Via ………,
PREMESSO CHE
– i ricorrenti intendono adottare il sig. …………, C.F. ………., nato a ……….. il ………… e residente in ………., Via ………… n. …;
– i genitori dei ricorrenti sono deceduti ormai da tempo;
– i ricorrenti non hanno alcun discendente e sono molto affezionati al sig. …….., con essi convivente ormai da lungo tempo e con la quale si è instaurato un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intendono dare anche veste giuridica;
– i ricorrenti hanno compiuto, rispettivamente, ……… e ………… anni: hanno, pertanto, più di trentacinque anni e superano di oltre diciotto anni l’età dell’adottando, in procinto di compiere ……… anni;
– l’adottando è figlio di ………………….;
– il padre dell’adottando è deceduto in data ………….;
– l’ adottando era sposato con, ma fra i coniugi è intervenuto il divorzio, pronunciato con sentenza ……………..;
– adottando, inoltre, non è mai stata adottato da nessuno;
– sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non sussiste alcun ostacolo all’adozione;
Tutto ciò premesso e ritenuto, i sig.ri ………… , come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati,
CHIEDONO
che l’Ill.mo Presidente del Tribunale di ……….. Voglia fissare l’udienza per la comparizione delle parti innanzi a sé, al fine di raccogliere ogni occorrenda dichiarazione di consenso e manifestazione di assenso ex artt. 296, 297 e 311 c.p.c. e che il Tribunale suintestato, riunito in Camera di Consiglio, assunta ogni opportuna informazione e sentito il Pubblico Ministero, Voglia dichiarare l’adozione del sig. …………, C.F. ………., nato a ……….. il ………… e residente in ………., Via ………… n. …, da parte del sig. …………, C.F. …………….., nato a …….. il ………… e della sig.ra ………….., C.F. ……………, nata a …….. il ………, entrambi residenti in ……., Via ……… n. ………, con tutti gli effetti di legge, ordinando all’Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento.
***
Riservata ogni occorrenda produzione e deduzione, si dimettono in copia i seguenti documenti:
1) certificato di residenza dell’adottante sig. ……………..;
2) certificato di residenza dell’adottante sig.ra ………..;
3) atto integrale di nascita dell’adottando ………;
4) certificato di residenza dell’adottando ………;
5) stato di famiglia dell’adottante sig. ……..;
6) stato di famiglia dell’adottante sig.ra ………;
7) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’assenza di discendenti degli adottanti ……….;
8) atto integrale di nascita dell’adottante sig. ……….;
9) atto integrale di nascita dell’adottante sig.ra ……….;
10) stato di famiglia dell’adottando sig. ………;
11) certificato di morte del padre dell’adottando sig. ………;
12) estratto per riassunto atto di matrimonio dell’adottando sig. …….;
13) sentenza di divorzio …………;
14) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che l’adottando non è stata adottato da altra persona.
***
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, D.P.R. n. 115/2002, si precisa che il valore della presente controversia è indeterminato ed il contributo unificato richiesto ammonta ad € 98,00.
***
Si rassegna con distinta osservanza.
…………, lì
Avv. ………..
[1] V. art. 1, comma 11, L. n. 219/2012 in materia di figli naturali, legittimi e legittimi e l’art. 105. D.l. n. 154/2013.
[2] Corte Cost. n. 557/1988.
[3] Corte Cost. n. 245/2004: tale pronuncia ha mosso dal presupposto che, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 557/1988, la giurisprudenza appariva concorde nell’interpretare l’art. 291 c.c. nel senso che il divieto di adozione di maggiorenni non potesse trovare applicazione nei confronti di coloro che avessero figli naturali riconosciuti. Si trattava, comunque, di interpretazione che implicava un’evidente disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali riconosciuti ed in pregiudizio di questi ultimi. La questione, tuttavia, non ha più ragion d’essere dall’introduzione del principio dell’unicità dello status di figlio, anche adottivo, con eliminazione di ogni distinzione e riferimenti presenti nelle norme a figli “legittimi” e “naturali (D.lgs. n. 154/2013).
[4] Il secondo comma dell’art. 291 c.c. stabilisce, invero, che, quando “eccezionali circostanze lo consigliano”, il Tribunale possa autorizzare l’adozione, anche nel caso in cui l’adottante abbia compiuto il trentesimo anno di età.
[5] Non possono adottare né essere adottati gli interdetti giudiziali. Potrebbero, invece, teoricamente adottare ed essere adottati gli inabilitati, previo assenso del Curatore ed autorizzazione del Giudice Tutelare. Più controversa appare, in dottrina, la questione dell’incapacità ad adottare dell’interdetto legale: alla tesi della parificazione con l’interdetto giudiziale si contrappone quella di chi rileva come l’art. 32 c.p. non sia ostativo a tale fine, potendo l’interdetto legale compiere anche atti personalissimi, quali matrimonio e testamento (Procida Mirabelli Di Lauro in Comm. S.B., 2012).
[6] Cass. Civ. n. 2355/1970: l’esistenza dei requisiti per l’adozione deve riferirsi al momento del provvedimento che la pronuncia, per cui, se tali presupposti siano venuti meno in quel momento, l’adozione non può essere pronunciata e, se pronunciata, è affetta da nullità.
[7] Cass. Civ. n. 4694/1992: legittimato a proporre l’azione di impugnazione del consenso dell’adottante è solo lo stesso adottante, dovendo tale azione considerarsi personale e non trasmissibile.
[8] Cass. Civ. 4461/1983.
[9] Cass. Civ. n. 12556/2012.
[10] Cass. Civ. n. 2355/1970.
[11] Procida Mirabelli Di Lauro in Comm. S.B., 1994.
[12] Art. 87 c.c.
[13] Istituto della rappresentazione ex art. 468 c.c.
[14] Art. 436 c.c.
[15] Art. 296 c.c.
[16] Trattasi, come esposto di seguito, di procedimento di volontaria giurisdizione, che si svolge nelle forme del giudizio camerale e la cui comparizione delle parti innanzi al Presidente rappresenta la prima e preliminare fase.
[17] Tale legge ha notevolmente snellito la procedura mediante l’eliminazione, in particolare, della necessità per i Giudici di sentire preventivamente i genitori dell’adottante al fine di accertare la “buona fama” di quest’ultimo.
[18] Segnatamente, fra gli altri, atti integrali di nascita, certificati di residenza, stato di famiglia di adottante ed adottando e certificato di morte dei genitori dell’adottando (se deceduti).
[19] Art. 70, n. 3, c.p.c.