Con la sentenza n. 14083 del 7 luglio 2015, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, in tema di notificazione, ha chiarito che la notifica in mani proprie è valida anche se effettuata in luogo diverso dalla residenza del destinatario.
Nel caso di specie, la notifica in questione era avvenuta ai sensi dell’art. 138 c.p.c., a mani del destinatario, che assumeva tuttavia di aver fissato, al tempo, la sua residenza in indirizzo differente da quello in cui si era concretizzata la notifica. Riteneva pertanto che la notifica dovesse considerarsi invalida, giacchè la consegna non era avvenuta all’indirizzo del destinatario, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la necessità della proposizione della querela di falso.
Ebbene la Suprema Corte ha affermato che la notificazione a mani proprie del destinatario, anche se effettuata in luogo diverso da quello in cui lo stesso destinatario ha la normale residenza o il domicilio, deve essere considerata perfettamente valida, “per avere raggiunto lo scopo di portare a conoscenza del soggetto l’atto notificato“.
Il riferimento ai criteri della residenza, domicilio, dimora, sono dunque rilevanti solo nell’ipotesi che la notificazione non abbia avuto luogo in mani proprie: circostanza che, nel caso in esame, ha costituito la ratio decidendi del provvedimento impugnato, non criticata dal ricorrente.
In conclusione, la Corte, ritenuto infondato e rigettato tale motivo di ricorso, ha tuttavia accolto il secondo motivo del ricorso principale, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviando, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale in diverso magistrato.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza n. 14083 del 7 luglio 2015)