Attribuzioni patrimoniali tra ex conviventi more uxorio

in Giuricivile, 2020, 7 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. III civ., sentenza n. 2392 del 3/02/2020

La questione affrontata dalla Cassazione con la sentenza in esame si inserisce nella problematica relativa alla qualificazione giuridica delle prestazioni rese da un ex convivente a beneficio dell’altro.

Sul punto, si confrontano tre tesi:

  • a) obbligazioni naturali;
  • b) donazioni;
  • c) arricchimenti senza causa.

Discrimine tra le predette qualificazioni è da rinvenire nel requisito della proporzionalità e dell’adeguatezza. Nell’ipotesi in cui il predetto requisito risulti rispettato, le prestazioni patrimoniali potranno essere definite quale obbligazioni naturali, senza che sia necessario rispettare il requisito della forma scritta; diversamente si tratterà di elargizioni di somme di denaro.[1]

Se, invece, viene superato il requisito dell’adeguatezza e della proporzionalità, l’elargizione di denaro risulta compiuta in adempimento di un dovere morale o sociale, ossia eseguita per quel vincolo sentimentale derivante dalla convivenza more uxorio. In quest’ultimo caso, viene attribuita al convivente l’azione dell’ingiustificato arricchimento.

L’arricchimento senza causa

L’azione di ingiustificato arricchimento trova origine nell’actio de in rem verso.[2]

Nel codice del 1942, viene introdotta con la disciplina degli art. 2041 e 2042 c.c.

I presupposti dell’azione di ingiustificato arricchimento sono da individuare nei seguenti: a) arricchimento di un soggetto; b) ingiustificato depauperamento di un altro; c) rapporto di causalità diretta ed immediata tra arricchimento e depauperamento; d) assenza di una giustificazione causale dell’arricchimento; e) sussidiarietà dell’azione.

Il primo requisito deve essere inteso in senso reale: si avrà arricchimento soltanto nel caso di incremento di valori patrimoniali.[3] In tal senso, si intende un arricchimento di tipo economico/patrimoniale.[4] Tale arricchimento assume rilevanza in termini oggettivi, quindi, a prescindere da ulteriori elementi di carattere soggettivo.

Dal punto di vista del depauperamento, le prime interpretazioni giurisprudenziali ritenevano possibile la sola ipotesi di un’effettiva diminuzione patrimoniale, qualificabile come perdita di un diritto. Successivamente si è posto il problema di comprendere se nel concetto di depauperamento possa essere ricompreso anche il lucro cessante (mancato guadagno).

Per lungo tempo, la giurisprudenza ha accolto una lettura estensiva, ma le Sezioni Unite del 2008[5] hanno aderito all’orientamento minoritario, escludendo dall’ambito oggettivo dell’indennizzo il lucro cessante. Ragioni a fondamento di ciò, si ravvisano nel dato letterale dell’art. 2042 c.c.: la norma fa riferimento al “pregiudizio subito” da individuare, dunque, nel solo decremento/perdita subita e non anche nel mancato guadagno.

In riferimento al rapporto di causalità, è necessario verificare se sussistano dei limiti soggettivi all’esperimento dell’azione di arricchimento, ossia se l’azione di arricchimento possa essere proposta nei soli confronti del soggetto che si è arricchito oppure anche nei confronti del terzo che risulti essersi effettivamente arricchito.

Sul punto si confrontano due tesi.

Da un lato, coloro che ritengono possibile esperire l’azione di arricchimento anche nei confronti di un soggetto diverso, rispetto a quello nei cui confronti è destinata la prestazione.

Dall’altro, coloro che precisano come l’azione di arricchimento postuli l’arricchimento di un soggetto e la conseguente diminuzione patrimoniale di un altro soggetto, ma collegati da un nesso di causalità. Di conseguenza, l’azione ex 2041 c.c. non può essere proposta nei casi di diversità soggettiva, perchè l’arricchimento è effetto riflesso della prestazione e verrebbe meno il requisito della sussidiarietà, che esclude l’azione quando il danneggiato può esperire altra azione tipica nei confronti di altri soggetti obbligati per legge o per contratto nei confronti dell’impoverito.

Le Sezioni Unite, nel 2008[6], hanno composto il contrasto affermando che, in linea di principio l’azione di arricchimento non può essere proposta quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale, chi ha eseguito la prestazione, ha avuto un rapporto diretto. La Corte, però, individua due eccezioni alla regola generale: 1. quando l’arricchimento è stato conseguito da una pubblica amministrazione; 2. quando l’arricchimento conseguito dal terzo risulti essere a titolo meramente gratuito.

In ordine alla sussidiarietà, invece, si deve intendere come mancanza accertabile, anche d’ufficio, di un’azione tipica, dovendosi considerare tale non qualsiasi iniziativa processuale, ma quella derivante da un contratto oppure prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata.

La pronuncia della Cassazione

Nel caso di specie, il ricorrente agiva per la restituzione di una somma di denaro, nei confronti dell’ex convivente, fondando la domanda sul rapporto di partecipazione intercorso tra le parti ai sensi dell’art. 2549 c.c.

La problematica, dunque, si pone in ordine alla qualificazione giuridica delle attribuzioni patrimoniali poste in essere tra conviventi more uxorio.

Il Tribunale, infatti, aveva rigettato la domanda dell’attore ex art 2549 c.c., escludendo che potessero essere applicate le norme in tema di mandato e di obbligazioni naturali. Nello specifico, aveva qualificato la domanda come azione di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c.

Coerentemente con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la sentenza oggetto di impugnazione aveva ritenuto che “la proponibilità dell’azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito della sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista dall’ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell’azione proposta per difetto del titolo posto a fondamento” e “l’azione generale di arricchimento ingiustificato costituisce un’azione autonoma, per diversità della causa petendi, rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale ed ha una natura sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito”.[7]

In particolare, il ricorrente lamentava il fatto che le dazioni o comunque i versamenti di denaro effettuati in favore dell’ex convivente non fossero stati ricompresi nel paradigma normativo dell’obbligazione naturale e diversamente fossero stati assoggettati all’azione di indebito arricchimento.

La sentenza aveva, infatti, affermato che l’importo delle operazioni effettuate non poteva essere ricondotto all’adempimento di un dovere morale e sociale così da rientrare nella previsione dell’irripetibilità di cui all’art. 2043 c.c., in quanto “esorbitanti rispetto alle esigenze familiari e non conformi ai requisiti minimi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all’art. 2043”.

Sul punto, la giurisprudenza della Corte si era già espressa qualificando l’attribuzione patrimoniale more uxorio come obbligazione naturale, quando la prestazione risultasse adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens.[8]

La Corte di Cassazione ribadisce quanto affermato dal Tribunale nel merito.

In particolare, precisando che l’azione generale di arricchimento senza causa ha quale presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro, avvenuta senza giusta causa, sicchè non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa, qualora l’arricchimento risulti conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale. Risulta, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento, da parte del convivente more uxorio nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni, a vantaggio del primo, esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.

Sulla scorta di quanto affermato dalla Cassazione, è possibile qualificare la prestazione di denaro, effettuata nei confronti di un ex convivente more uxorio, come ingiusto arricchimento, qualora quest’ultima non rientri nell’adempimento di un’obbligazione naturale nascente dal rapporto di convivenza, perchè eccedente i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.

Le attribuzioni patrimoniali rappresentano adempimento di un’obbligazione naturale, soltanto a condizione che la prestazione sia adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e delle condizioni sociali di chi effettua la dazione.


[1] In questo caso, è possibile individuare due alternative: 1. se il soggetto ha compiuto spontaneamente l’atto, senza ritenersi vincolato da un dovere, si tratta di una donazione ed è richiesto l’atto pubblico; 2. se manca l’atto pubblico, l’attribuzione è ripetibile per intero perchè si è in presenza di una donazione nulla (effetto restitutorio di un contratto nullo).

[2] Azione che consentiva di agire nei confronti del padre per gli atti negoziale compiuti dal figli, senza che vi fosse la necessaria autorizzazione.

[3] La dottrina prevalente nega la possibilità di un arricchimento diverso da quello patrimoniale; la giurisprudenza in parte lo ammette.

[4] Effetto economico vantaggioso per la parte che ha beneficiario di una condotta dell’impoverito, anche se non risulta acquisito alcun diritto reale nè un diritto di credito.

[5] Sezioni Unite 23385 del 2008: “In tema di azione d’indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all’assenza di un valido contratto di appalto di opere (nella specie perché annullato dal Giudice Amministrativo), tra la P.A. (nella specie un Comune) ed un privato (nella specie un consorzio di cooperative), l’indennità prevista dall’art. 2041 cod. civ.va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace; pertanto, ai fini della determinazione dell’indennizzo dovuto, non può farsi ricorso alla revisione prezzi, tendente ad assicurare al richiedente quanto si riprometteva di ricavare dall’esecuzione del contratto, la quale, non può costituire neppure un mero parametro di riferimento, trattandosi di meccanismo sottoposto dalla legge a precisi limiti e condizioni, pur sempre a fronte di un valido contratto di appalto”.

[6] Sezioni Unite 24772 del 2008: “Le norme in tema di mandato senza rappresentanza debbono essere interpretate nel senso che esse dettano una regola generale, secondo la quale il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, i quali non hanno alcun rapporto con il mandante. Devono considerarsi eccezionali quelle disposizioni che, in deroga a tale regola, stabiliscano una sorte diversa, imperniata sulla reclamabilità del diritto da parte del mandante. L’espressione diritti di credito di cui all’articolo 1705 comma 2, del Cc va, pertanto, rigorosamente circoscritta all’esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, con conseguente esclusione delle azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione e risarcimento”.

[7] Cassazione n. 2350 del 2017 – Cassazione n. 17317 del 2012

[8] Cass. civ. n. 3713 del 2003: “Un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l’adempimento di un’obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens.”

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