Con la sentenza n. 12645 del 18 giugno 2015, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che l’ex coniuge non ha diritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il mantenimento dei figli.
Nel caso di specie, l’ex marito, obbligato al versamento del mantenimento della madre e della figlia minore ricorreva in Cassazione, dogliandosi della decisione della Corte territoriale che aveva respinto la sua richiesta di rendiconto in ordine alle somme versate per il mantenimento della minore, alla luce del mancato pagamento degli oneri condominiali relativi al godimento della casa coniugale, che aveva determinato il compimento di atti espropriativi in relazione a detto immobile.
La Suprema Corte, richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha in primo luogo chiarito che il mantenimento è determinato in misura forfetizzata e in maniera proporzionata sulle capacità dei coniugi, con particolare riguardo al sostentamento dei figli in ogni aspetto della loro vita quotidiana e di ciò che occorre per il loro benessere psico-fisico, corrispondente allo specifico ed inderogabile dovere dei genitori di mantenimento della prole.
Ne deriva, pertanto, che non sia dovuto al coniuge obbligato un rendiconto delle somme pagate e del loro effettivo impiego in favore dei figli, fatta salva la possibilità di far valere “ogni eventuale rilevante circostanza in sede di revisione dell’entità dell’assegno“.
Sulla scorta di tale ragionamento, la Cassazione respingeva dunque il ricorso dell’ex marito, con condanna alla spese del giudizio.
(Corte di Cassazione, I sez.civile, sentenza n. 12645 del 18 giugno 2015)
La decisione della Corte è coerente con la natura dell’assegno, quale contributo indiretto al mantenimento dei figli conviventi con il genitore collocatario, al quale? quindi, va versato e che provvede al mantenimento diretto della prole facendo proprie scelte. Certo è una c.d. fiction iris. Questo è, pertanto, il mio parere.