L’ammortamento alla francese: “quando la scienza vien piegata a negar se stessa”

in Giuricivile, 2019, 10 (ISSN 2532-201X)

Nei finanziamenti con rimborso alla francese (a rata costante), ancorché la rata dell’ammortamento sia convenuta e determinata nel regime finanziario composto, gli interessi, maturati sul capitale residuo, risultando sistematicamente pagati ad ogni scadenza, assumono una natura esclusivamente ‘primaria’ (interessi su capitale), non ricorrendo produzione alcuna di interessi ‘secondari’ (interessi su interessi).

Con questa intuitiva, significativa e consistente argomentazione, buona parte della giurisprudenza di merito ha reiteratamente negato ogni forma di anatocismo riscontrabile nell’ammortamento alla francese dei mutui, arrivando finanche a ravvisare la temerarietà della domanda.

Tuttavia, in rapporto sia all’art. 1283 c.c., sia all’art. 120 TUB, 2° comma, una sostanziale criticità ermeneutica può insorgere nella pattuizione, ancor prima della scadenza, del regime composto dell’interesse, impiegato per la determinazione della rata.

Infatti, nell’ammortamento alla francese, al medesimo TAN pattuito in contratto, a seconda del regime impiegato, corrisponde un prezzo del finanziamento espresso dal monte interessi, più alto nel regime composto, più basso nel regime semplice: nella differenza si palesa la componente anatocistica dell’obbligazione accessoria implicitamente inclusa nel valore della rata riportata in contratto.[2] L’intermediario non indica i criteri di determinazione della rata, né quelli relativi alla sua imputazione, bensì fornisce direttamente il valore della rata e, in allegato, i valori della quota capitale da rimborsare e quelli della quota interessi da pagare; come pervenga a tali valori rimane un’omissione che lede i più elementari principi di trasparenza.

Nei piani di rimborso graduale, la criticità dell’anatocismo con l’art. 1283 c.c. e, dopo la recente rivisitazione legislativa, anche con l’art. 120 TUB, appare insorgere nella convenzione pattizia che regola la determinazione del monte interessi attribuita al piano di ammortamento. La dottrina sembra propendere per una lettura restrittiva dell’art. 1283 c.c., estesa alla convenzione precedente la scadenza degli interessi, a prescindere dall’esigibilità o meno degli stessi: il requisito degli interessi scaduti costituisce la condicio sine qua non di producibilità degli interessi su interessi. In questo senso appaiono attestarsi le posizioni assunte dalla Cassazione (Cfr. C. Colombo, L’anatocismo, Giuffré, 2007, pag. 79 dove si richiama sul punto Cass. n. 3500/86, Cass. n. 3805/04; Cass. n. 17813/02; Cass. n. 11097/04 e in dottrina, A. Nigro, L’anatocismo nei rapporti bancari: una storia infinita?, in Diritto Bancario, 2001; D. Sinesio, Il recente dibattito sull’anatocismo nel conto corrente bancario: profili problematici, in Dir. E giur. 2000).

La convenzione anatocistica rimane inclusa nel valore stesso della rata pattuita, determinata con la formula dell’interesse composto, nella quale si esprime la volontà, questa sì giuridica oltre che matematica, di equiparare al capitale finanziato C, il corrispondente valore futuro, espresso da M = C*(1+i)k, comprensivo di interessi anatocistici, anziché il valore futuro, espresso da M = C*(1+k*i), che lascerebbe improduttivi gli interessi maturati. La rata non potrebbe assumere il valore riportato in contratto senza convenire una legge composta di equivalenza finanziaria intertemporale che contempli la produzione di interessi su interessi.

Nell’ammortamento alla francese si consegue una anacronistica duplice penalizzazione: il mutuatario subisce l’onere di pagare anticipatamente gli interessi prima della scadenza del capitale senza alcun beneficio, dovendo comunque pagare un monte interessi maggiorato della lievitazione esponenziale, rispetto all’alternativo regime semplice di governo del piano di ammortamento. Al pagamento anticipato ad ogni scadenza degli interessi maturati sull’intero finanziamento in essere, non corrisponde alcun beneficio economico, rimanendo invariato il monte interessi esponenziale del regime composto.

L’impiego del regime composto, accompagnato dal pagamento anticipato degli interessi maturati sul debito residuo, nell’ammortamento all’italiana comporta per il mutuatario solo ed esclusivamente un onere ‘virtuale’, non propriamente economico e del tutto consentito dall’ordinamento, costituito appunto dall’anticipato pagamento degli interessi. Al contrario, nell’ammortamento alla francese l’impiego del regime composto, abbinato al menzionato criterio di imputazione, comporta, oltre a detto onere ‘virtuale’, un’effettiva maggiorazione del monte interessi, esattamente corrispondente all’anatocismo che distingue il regime composto con capitalizzazione dal  regime semplice.

Di fatto, il TAN viene impiegato in capitalizzazione composta per determinare la rata riportata in contratto, senza alcuna esplicita menzione del regime finanziario applicato. Per evitare la convenzione anatocistica, l’intermediario dovrebbe determinare la rata attraverso la formula inversa ottenuta dal regime semplice [R=C/∑1/(1+k*i)], rimanendo libero di convenire il sistema di calcolo degli interessi riferito al debito residuo, anziché alla quota capitale in scadenza, nel tasso equivalente che riviene matematicamente dalla formula di chiusura del piano.

I manuali di matematica finanziaria, adeguandosi agli usi uniformemente impiegati sul mercato finanziario, prestano attenzione prevalentemente all’ammortamento a rata costante in capitalizzazione composta e con gli interessi della rata calcolati sul debito residuo. Ma questa non è l’unica alternativa che la scienza finanziaria offre per i piani a rata costante, è solo un uso o consuetudine negoziale, convenuti nel mercato finanziario, trasposti ed ‘imposti’ nei contratti predisposti dagli intermediari bancari nel mercato del credito.

In matematica finanziaria le tipologie di ammortamento (francese, italiana, ecc.) si combinano con i regimi finanziari di regolamentazione del piano di rimborso (regime finanziario semplice o composto). Per la tipologia di ammortamento alla francese (o rata costante), in particolare, accanto all’usuale regolamentazione in capitalizzazione composta, se ne riscontra una seconda, ancorché ormai desueta, che sviluppa il piano di ammortamento in capitalizzazione semplice. La prima forma di ammortamento ha incontrato nel tempo una generale ed uniforme diffusione fra gli intermediari, favorita dalla rimarchevole asimmetria contrattuale ed informativa che presiede i rapporti di credito, accompagnata, come detto, da una significativa opacità delle condizioni contrattuali, in una sostanziale inconsapevolezza della clientela.

L’alternativa fra le due forme (capitalizzazione semplice e composta) è implicitamente considerata anche nelle disposizioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari della Banca d’Italia. Nelle disposizioni in vigore sino al 30 settembre 2015, nell’Allegato 4B relativo al foglio informativo del mutuo offerto a consumatori, alla nota (5) si riporta: ‘Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuali i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2=(1+i1)t1/t2-1’. [3]

Né un uso, pur radicato nel tempo – che investe, oltre all’ammortamento alla francese o ‘a rata costante’, buona parte dei finanziamenti a rimborso graduale – può assumere una qualche pregnanza normativa e/o di legittimità negoziale.

Non sembra ricorrano clausole d’uso ex art. 1340 c.c., né si ravvisa un’adesione ad un precetto di diritto che, al contrario, si fonda, invece, sulla proporzionalità lineare degli interessi al tempo, oltre che al capitale. Si configurano nella circostanza, come descritto dalla Cassazione S.U. n. 21095/04, ‘clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria, (…) sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare’.

E’ opportuno inoltre osservare che, seppur consentito, non è affatto scontato che, a ciascuna scadenza, gli interessi debbano essere prontamente pagati sull’intero debito residuo in essere. Anche nel rispetto del principio che ‘il pagamento fatto in conto capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi’ (art. 1194, 2° comma c.c.) possono darsi modalità diverse, tutte finanziariamente equivalenti e legittime, di comporre la rata in quota capitale e quota interessi, evitando che il pagamento del capitale preceda il pagamento degli interessi. In assenza di una legittima pattuizione appare conseguente il pagamento degli interessi riferiti al capitale in scadenza che risulta liquido ed esigibile: nella circostanza l’operatività del criterio di imputazione legale dell’art. 1194 c.c. viene dalla giurisprudenza circoscritta alla contemporanea sussistenza dei requisiti di liquidità e di esigibilità, sia del capitale che degli interessi.

Nei contratti di finanziamento a rimborso graduale, l’impiego diffuso della capitalizzazione composta, attraverso forme negoziali che sollevano apprezzabili perplessità sul piano della legittimità, non sembra per altro accompagnarsi ad un adeguato bilanciamento con una idonea e compiuta trasparenza delle scelte adottate dagli intermediari nella costruzione dei piani di ammortamento sottoposti all’adesione dell’operatore retail: frequentemente condizioni di rilievo vengono omesse o, come le dizioni ‘alla francese’ e ‘all’italiana’, rimangono fraintese alla comprensione, configurando aspetti sostanziali di indeterminatezza e vizio del consenso. Pur fornendo, talvolta, ma non sempre, i valori del capitale ed interessi che compongono la rata, si omette sia il regime finanziario che presiede la costruzione del piano di ammortamento, sia l’esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi, adottato nell’ambito del regime composto.[4] In tal modo si lascia l’operatore retail nell’assoluta impossibilità, in via ordinaria, di acquisire consapevolezza delle scelte imposte dall’intermediario. L’art. 117 TUB e la Direttiva sul credito al consumo 2008/48/CE nelle informazioni da inserire nei contratti, menzionano rispettivamente, ‘il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati’ e  ‘il tasso debitore e le condizioni che ne disciplinano l’applicazione, …’. Tra queste ultime non sembra si possa ‘tacere’ il regime di capitalizzazione composta, né tanto meno il criterio di calcolo degli interessi, senza i quali non è possibile conseguire un’univoca determinazione del prezzo, né un consapevole consenso dell’impegno assunto.

Risulta alquanto più significativa l’indicazione in contratto del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi, rispetto ad una mera elencazione tabellare in allegato di importi che, noto l’importo della rata, da soli, poco o nulla aggiungono all’acquisizione della consapevolezza dell’impegno assunto; nell’ampia profusione dei valori tabellari si omettono gli elementi essenziali che caratterizzano il finanziamento, che rimangono inespressi sia nel corpo del contratto che nell’allegato. Non sembra proprio rispondere a corrette modalità di trasparenza e correttezza riportare in contratto il valore della rata e in allegato i valori del criterio di imputazione delle rate senza esprimere alcunché delle regole finanziarie che a tali valori conducono: appare palese la violazione dell’art. 117 TUB, 4° comma. Come espresso dalla Cassazione le difficoltà di calcolo non rilevano, ma i criteri di calcolo devono con esattezza essere riportati in contratto.[5]

Il timore di palesarne espressamente la peculiare costruzione ha suggerito, in luogo del termine capitalizzazione composta, l’impiego delle equivoche dizioni ‘ammortamento alla francese’e ‘ammortamento all’italiana’. In una lettura prettamente ortodossa della scienza finanziaria, la dizione ‘alla francese’ e ‘all’italiana’ viene, dai padri storici (Bonferroni, De Finetti, Santoboni, Levi), attribuita ai piani – con rata, o rispettivamente quota capitale, costante – sviluppati in capitalizzazione composta, con ammortamento progressivo, implicante gli interessi calcolati sul debito residuo. Tuttavia, nell’accezione corrente, anche fra gli addetti al credito, le dizioni ‘alla francese’ e ‘all’italiana’ vengono intese semplicemente come sinonimi di ‘a rata costante’ e ‘a quota capitale costante’; non è infrequente, infatti, riscontrare nei contratti, l’impiego alternativo di questa seconda dizione, o il termine parimente dirimente ‘alla francese o a rata costante’. Ancor più generica risulta la definizione riportata nelle Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia: incorrendo in una palese inesattezza, si identifica, più semplicemente, l’ammortamento alla francese con la rata che prevede la quota capitale crescente e la quota interessi decrescente; le definizione risulta sistematicamente ripresa e riportata nei glossari e legende che nei contratti devono spiegare ‘con un linguaggio preciso e semplice’ i termini tecnici.[6] Anche l’ABF ha avuto modo di rilevare l’uso promiscuo del termine ‘alla francese’, valutando: ‘Tale piano non risulta espressamente definito ‘alla francese’, né ciò invero potrebbe assumere decisa rilevanza, atteso che non pare esistere nella prassi un unico tipo di ammortamento ‘alla francese’ (come parrebbe ritenere la parte ricorrente)’.[7]

L’ormai radicata sinonimia fra ammortamento ‘alla francese’ e ‘a rata costante’ trova conferma nella stessa giurisprudenza; nella sentenza del Tribunale di Milano n. 5733/14, alla quale si sono informate successive decisioni giurisprudenziali, si ribadisce espressamente: ‘con il termine “piano di ammortamento alla francese” (ovvero “a rata costante”) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all’evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso’.

Nel contratto di finanziamento a rimborso graduale, frequentemente, al di là del nomen che individua esclusivamente la tipologia di rata, non risulta alcuna univoca indicazione sui due menzionati aspetti che maggiormente qualificano l’ammortamento impiegato.[8] Il riferimento in contratto all’ammortamento alla francese, così come espresso, indica solamente la costanza della rata: come illustrato, non implica necessariamente un calcolo degli interessi in regime composto, visto e considerato che il piano può anche essere sviluppato nel regime semplice, né implica il riferimento al debito residuo per il calcolo degli interessi, potendo la composizione della rata essere suddivisa in variegati modi, tutti rispettosi dei vincoli del piano; i distinti valori del piano, quando viene allegato al contratto, non colmano propriamente tali lacune, fornendo solo le risultanze numeriche di principi finanziari non convenuti nel corpo del contratto e che rimarrebbero accessibili, solo per via implicita, previo calcoli non elementari, a coloro che di tali principi hanno specifica conoscenza e competenza.

Se la banca, nel predisporre il contratto, si limita a prevedere ‘ammortamento alla francese o a rata costante’, risulta scontato che voglia identificare nella costanza della rata, in termini esaustivi, la caratterizzazione del piano di ammortamento. L’operatore retail non è tenuto né potrebbe arguire dal testo del contratto che, oltre alla rata costante, tra le varianti possibili si utilizza il regime composto, nonché il calcolo degli interessi su tutto il capitale in essere a ciascuna scadenza: per giunta, con l’unica ed esclusiva indicazione in contratto del valore della rata costante è indotto a ritenere che non vi siano alternative e sia univocamente determinato il piano di ammortamento. Come osserva A.A. Dolmetta, la presenza di una disciplina della trasparenza per definizione suppone il riconoscimento della disparità strutturale delle relative posizioni e della diversità funzionale tra chi il prodotto crea, o assembla, e chi il prodotto, invece, consuma.

Risulta oltremodo negletta la disciplina di correttezza e trasparenza che, in più aspetti, sia l’ordinamento generale che quello specifico bancario dispongono a tutela della parte debole. Non si può desumere alcuna volontà, condivisione e consapevolezza da parte del mutuatario, se la sua partecipazione al negozio è esclusivamente ridotta ad un elenco di ammontari riconosciuti con il pagamento delle rate (a titolo di capitale e interesse), per di più relegato in allegato e nel quale l’evidenza dell’interesse composto rimane celata nell’inversione dell’ordine delle rate stesse. L’allegato è sì parte del contratto, nel senso che specifica e qualifica gli accordi già esaustivamente definiti compiutamente nel contratto stesso.[9]

L’indeterminatezza non si ravvisa negli importi da corrispondere, ma nell’omissione dei criteri adottati per la loro determinazione che trascinano con sé il vizio del consenso. La Cassazione 3968/14 precisa: ‘Per la determinatezza e determinabilità dell’oggetto dell’obbligazione accessoria ad essi relativa, è bensì indispensabile che gli elementi estrinseci od i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici’. Gli ‘elementi estrinseci’ e i ‘parametri della determinazione degli interessi’, costituiscono il complesso delle condizioni ex art. 117 TUB che conducono univocamente alla determinazione dell’ammontare dell’obbligazione accessoria. Nei contratti viene indicato il valore della rata, ma non ‘i parametri di calcolo per la sua determinazione’, né i criteri che presiedono i criteri di imputazione a rimborso del capitale e pagamento degli interessi. La menzionata sentenza della Cassazione fa espresso riferimento ai criteri di calcolo e alle formule, precisando l’esigenza di una univoca elaborazione: ‘Ora, da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;’.

D’altra parte, l’art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio ’00, prima dei mutamenti introdotti dal legislatore nell’art. 120 TUB, prevedeva che le clausole relative alla capitalizzazione infrannuale degli interessi non avessero effetto se non fossero specificatamente approvate. Ma prima ancora di essere specificatamente approvate, quale che sia la periodicità e il regime adottato, devono essere specificatamente riportate nel testo del contratto, attraverso modalità compiutamente acquisibili alla consapevolezza del prenditore.

Come mostra la Tavola seguente, la componente anatocistica, espressa dalla differenza fra il tasso applicato in forma composto e l’equivalente nel regime semplice, per gli ordinari ammortamenti alla francese che si protraggono oltre il quinquennio, anche per tassi moderati, assume un rilievo apprezzabile.

La Tavola riporta, per l’usuale ammortamento alla francese (a rata costante), nell’ipotesi di scadenza annuale, per le diverse durate e TAN impiegati in capitalizzazione composta, il tasso corrispondente in capitalizzazione semplice. La Tavola – costruita su un piano di ammortamento a rata annuale costante, con un TAN coincidente con il TAE (e TAEG) – restituisce un ammontare degli interessi annuali in rapporto al capitale che, nel regime semplice, esprimerebbe un TAN apprezzabilmente più elevato. Il TAN e il TAE indicati in contratto, non includono come detto, nella loro espressione percentuale, l’anatocismo in quanto questo è distintamente implicito nel regime finanziario nel quale il TAN viene impiegato.

Nell’ammortamento alla francese, nelle modalità nelle quali è espresso l’enunciato pattizio, risulta assai frequente riscontrare a posteriori lo stupore e sorpresa della clientela retail che, dopo aver pagato per più anni le rate del mutuo, realizza di aver pagato prevalentemente interessi e costata un debito residuo eccessivamente elevato; non ne comprende la motivazione, riconducibile effettivamente ai maggiori esborsi rispetto al regime semplice: questa ‘sorpresa’ palesa una modesta emancipazione finanziaria ma, al tempo stesso, denuncia un sostanziale vizio del consenso, riconducibile all’originaria carenza di informazione e alle ermetiche peculiarità enunciative e di calcolo del regime finanziario composto, impiegato senza essere specificatamente convenuto in contratto.

Senza una puntuale e circostanziata esplicitazione in contratto del regime finanziario e del sistema di calcolo degli interessi, la rilevante deroga alla proporzionalità degli interessi al capitale e al tempo, che induce un ricarico degli interessi non più su una funzione lineare ma esponenziale, nelle pregnanti omissioni informative che si riscontrano nell’enunciato del contratto, può ben configurare una significativa e sostanziale ‘sorpresa’ del debitore, come vizio negoziale ex art. 1195 c.c.

Risulta all’evidenza pregiudicato lo stesso consenso, che trascina con sé l’applicazione dell’art. 1194 c.c, 2° comma c.c., previsto nei casi di omessa o irregolare pattuizione sull’imputazione degli interessi. Senza un’esplicita espressione della volontà del mutuatario sul rilevante quanto sfavorevole criterio di imputazione, oltre che di calcolo della rata, appare ineludibile l’adozione del regime semplice degli interessi e l’applicazione del principio dell’art. 1194 c.c., previsto esclusivamente per il capitale liquido ed esigibile (quota capitale) ex art. 1282 c.c. [10]

Si trae l’impressione che l’evoluzione normativa di maggiore rigore nell’equilibrio e diligenza informativa dei contratti di adesione non abbia indotto mutamenti di rilievo nella stesura dei contratti relativi ai finanziamenti a rimborso graduale. Reiterando modelli pattizi ormai obsoleti, è mancata una revisione critica e, altresì, un’attenta riflessione sui nessi fra la scienza finanziaria e i principi di diritto che vengono gradualmente riformandosi, per cogliere una sintesi che meglio riconcili sponde diverse ma non opposte. Permangono apprezzabili dubbi e perplessità che, oltre ad investire la legittimità e coerenza dell’utilizzo della capitalizzazione composta con gli artt. 820, 821, 1283 e 1284 c.c. e l’art. 120, 2° comma, lettera b) del TUB, coinvolgono la buona fede, correttezza e trasparenza, direttamente e indirettamente implicanti gli artt. 1195, 1284, 1337, 1341, 1344, 1346, 1370, 1418 nonché il Titolo VI del TUB e gli artt. 21, 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo.


[1] A cura di R. Marcelli, A.G. Pastore e A. Valente.

[2] Nell’ammortamento all’italiana non vi è alcun impiego del regime composto nella determinazione della rata: fissato il valore della quota capitale inclusa nella rata, dividendo semplicemente il capitale a rimborso per il numero delle rate, gli interessi maturati sul debito residuo risultano prontamente pagati nella rata ad ogni scadenza periodica e il monte interessi complessivo del piano rimane invariato rispetto a quello riveniente dal regime semplice. Il pagamento anticipato degli interessi non si accompagna, come nell’ammortamento alla francese, con la lievitazione esponenziale degli stessi, aspetto caratterizzante propriamente l’anatocismo o il contratto in frode alla legge. Di fatto nell’ammortamento all’italiana si riscontrano le medesime criticità dell’ammortamento alla francese in tema di trasparenza ma non si riscontra alcuna lievitazione degli interessi: le rate esprimono nell’ammontare complessivo un identico importo, che viene solo accelerato nel regime composto.

[3] Nelle successive disposizioni, nel prospetto informativo europeo standardizzato (PIES), si riporta ‘Se il contratto di credito prevede il rimborso differito degli interessi (ossia quando gli interessi non sono rimborsati interamente con le rate ma si cumulano all’importo totale del credito residuo) sono illustrate le conseguenze per il consumatore con riguardo al debito residuo’. E, per la Sezione 7. Tabella di ammortamento semplificativa, si riporta: ‘Questa sezione è compilata quando: i) il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del contratto di credito o ii) il contratto prevede il rimborso differito degli interessi (gli interessi non sono integralmente rimborsati con le rate e sono, invece, aggiunti all’importo totale del credito residuo)’.

[4] Le disposizioni di trasparenza prevedono l’allegazione del piano di ammortamento solo per le operazioni a tasso fisso. Nei finanziamenti a tasso variabile e nelle operazioni di leasing finanziario, spesso l’allegato viene omesso o riporta una prospettazione parziale e carente degli importi da riconoscere alle singole scadenze. Si osserva che fissato tasso, durata, rata e scadenze, rimane comunque indeterminato il contratto, se non viene indicato il regime finanziario e il criterio di calcolo degli interessi.

[5] Cfr. Cass. n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09, 25205/14.

[6] Disposizioni in materia di Trasparenza. Allegato 3 (Legenda):

▪ Piano di ammortamento. Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

▪ Piano di ammortamento “francese”. Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

▪ Piano di ammortamento “italiano”. Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.

▪ Piano di ammortamento “tedesco”. Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all’inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l’ultima è costituita solo dal capitale.

▪ Rimborso in un’unica soluzione. L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.

[7] ABF Milano, n.3569/15.

[8] . Il glossario o legenda, previsto dalle Disposizioni di Trasparenza, quando viene riportato in contratto, si limita a replicare la generica definizione indicata dalla Banca d’Italia: ‘La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta’.

[9] Il piano di ammortamento riportato in allegato è parte integrante del contratto e viene a costituire, a tutti gli effetti, una clausola negoziale determinante per l’equilibrio economico del contratto, ‘con la conseguenza che in caso di estinzione del contratto anteriormente alla sua naturale scadenza, rappresenta l’elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi (Cass. 19 aprile 2002 n. 5703). Ne consegue che non può disconoscersi al documento che lo contiene la qualità di prova scritta delle somme dovute alle singole scadenze, ai fini del rispetto dell’art. 634 c.p.c.’ (Cassazione n. 23972/10). Tuttavia una parte integrante il contratto che renda inaccessibile, con l’ordinaria diligenza e conoscenza, i termini qualificanti il rapporto di credito, contravviene ad elementari regole di trasparenza, correttezza e buona fede. Al riguardo osserva C. Camardi: ‘posto che il contratto di mutuo deve contenere e di solito contiene tutti gli elementi idonei a determinare con chiarezza e trasparenza l’operazione finanziaria programmata, con particolare riguardo al tasso di interesse, alla maturazione degli interessi e alla relativa capitalizzazione, nei modi e nelle forme in cui è consentita, e alla durata, oltre che alle garanzie, etc; si può dire che il piano di ammortamento ne costituisce l’accordo esecutivo, nel quale le parti attuano e sviluppano matematicamente gli accordi già presi sui tassi e sulla durata del mutuo attraverso un prospetto di rate, delle quali si indica la scadenza esatta, nonché la composizione interna, con riguardo alla quota capitale e alla quota interessi. Il valore precettivo del piano di ammortamento, dunque, è innegabile, perché la scadenza delle singole rate, ad esempio, è decisiva per la definizione della diligenza del mutuatario e della puntualità del pagamento, nonché per l’eventuale messa in mora dello stesso, con tutte le conseguenze del caso; mentre la distribuzione delle stesse negli anni definisce la posizione del mutuatario con riguardo all’esercizio di altri eventuali diritti stabiliti nel contratto, ad esempio il diritto all’estinzione anticipata; e quella del mutuante con riguardo, ad esempio, al diritto alla risoluzione per inadempimento nel pagamento esatto e puntuale delle rate. E tuttavia tale valore precettivo andrebbe di regola individuato in ogni suo aspetto in relazione alle previsioni contenute nel contratto di mutuo, ed è perciò — se ci si consente il bisticcio — “mutuato” da quest’ultimo, del quale è accordo esecutivo, suscettibile perciò di oggettivo sviluppo sulla base delle regole tecniche matematiche normalmente adottate nella prassi degli operatori. In caso di dubbio o incompletezza del piano, pertanto, il giudice dovrebbe poterlo sviluppare applicando le ordinarie regole di interpretazione del contratto. In caso di errore nel computo delle rate o della loro composizione interna, invece, si dovrebbe poter rimediare attraverso la rettifica. E ciò pure nel caso in cui si rinvengano calcoli del tutto incoerenti con le clausole del contratto di mutuo, cioè rate e computi non connessi logicamente e matematicamente con le clausole del contratto relative agli interessi o alla durata del mutuo; nel qual caso però sarebbe pure da valutare la buona o mala fede, ovvero il dolo della banca, agli effetti dell’annullamento del contratto o dell’applicazione dell’art. 1440 c.c.’ (C. Camardi, Mutuo bancario con piano di ammortamento “alla francese”, Nullità delle clausole sugli interessi e integrazione giudiziale’, in Banca Borsa e Tit. cred., I, 2015).

[10] La Cassazione n. 10941/16 ha avuto modo di chiarire: ‘Come infatti ritenuto nelle pronunce 6022/2003, 20904/2005, 9510/2007 e 16448/2009, la disposizione dell’art. 1194 c.c. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili’. Nella circostanza – seppur specificatamente riferita ad un rapporto di credito in conto corrente, ‘dove è la banca che provvede all’imputazione’ – la Cassazione ha ravvisato ‘la simultanea ricorrenza dell’esigibilità e liquidità di capitale ed interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità per il credito entro il fido al saldo di chiusura del rapporto e dell’apertura di credito’.

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