La responsabilità per danno da cose in custodia ex art. 2051 cc

in Giuricivile, 2019, 7 (ISSN 2532-201X)

Secondo gli orientamenti più recenti, la responsabilità per danno da cose in custodia[1], oggetto negli ultimi anni di accesi dibattiti, rientra nell’alveo della responsabilità oggettiva[2], anche se secondo un orientamento minoritario, essa si afferma come una presunzione di colpa del custode.[3]

Il Tribunale di Catania, Sez. III, Sent. del 11 gennaio 2019 ha affermato come “la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva; al danneggiato compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale; il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché questo fatto costituisca la causa esclusiva del danno”. Cosa afferma il tenore della norma?

1. L’art. 2051 c.c.: il significato di custodia e di custode.

L’art. 2051 c.c. stabilisce che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Dalla norma si evince come è “custode”[4] qualunque soggetto che tiene il potere di vigilanza e di controllo sulle cose. La Corte d’Appello di Genova, Sez. I, Sent. del 05 aprile 2019 ha chiarito come “può essere qualificato custode della cosa per i fini di cui all’art. 2051 c.c., colui che ha la disponibilità di fatto di una cosa, non disgiunta però, dalla disponibilità giuridica di essa. Deve considerarsi perciò custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il proprietario che il conduttore del bene, in quanto detentore qualificato ma non il loro dipendente”.

Seguendo il dato normativo, si nota come l’art. 2051 c.c. si sofferma sul termine “custodia”: dallo stesso si può desumere come il suo significato sia molto più ampio rispetto a quello che si possa immaginare, superando oltre quale modo i limiti della semplice detenzione. Al custode, sia esso proprietario, sia esso fruitore, sia esso terzo (anche) senza utile alcuno, incombe l’obbligo sulla cosa, inteso sullo stato di costituzione, di manutenzione oltreché di tutte quelle attività tali da preservarla e non arrecare un altrui danno ingiusto.

L’unico modo affinché il custode possa andare esente da responsabilità è la prova liberatoria del caso fortuito, ovvero provi che l’evento verificatosi – e che ha cagionato un danno dalle cose da lui custodite – non poteva essere prevedibile ed evitabile, non determinabile a priori ma a posteriori.

2. I presupposti richiesti dall’art. 2051 c.c.

L’art. 2051 c.c. annovera tre presupposti affinché si possa configurare una responsabilità di questo tipo.

Prima fra tutti, come esplicitato sopra, è la figura del custode, che secondo parte della dottrina si identifica come il titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, in grado di controllarla (anche) in relazione al grado di rischio che su di essa potrebbe incombere.

Altresì è necessaria la cosa oggetto di custodia, causa diretta dell’evento dannoso che può identificarsi sia come una cosa inerte – e l’interazione del danneggiato risulta indispensabile per determinare l’evento (l’esempio classico si riconosce nelle insidie e nei trabocchetti o, in generale, le irregolarità sulla superficie del manto stradale[5]) – sia come una cosa attivata mediante la condotta umana, fino ad addivenire preponderante od esclusiva.

Infine, è necessario che sussista il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Sul punto, si è espressa la Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 2482 del 01 febbraio 2018 che, delineando un quadro completo sulla responsabilità per danni da cose in custodia ha specificato come non sia sufficiente una relazione causale suffragata sul modello della “conditio si ne qua non” al fine di addivenire ad una causalità rilevante giuridicamente, ma deve darsi rilievo a quelle condizioni rilevanti – ex ante – idonee a determinare l’evento secondo il modello della c.d. causalità adeguata (o c.d. regolarità causale).

Invero, “La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione furis tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”[6].

3. Tra l’onere della prova e la prova liberatoria del caso fortuito.

In materia di riparto dell’onere della prova, l’art. 2051 c.c. impone al danneggiato di fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo, nonché l’esistenza di un rapporto di custodia[7]. Bisogna evidenziare come in questi casi, la condotta tenuta dal danneggiato assume un ruolo significativo nella causazione dell’evento nonché rileva anche ai fini del quantum risarcitorio.[8] Anche la Cassazione Civile, Sez, III, ord. n. 25837 del 31 ottobre 2017, riconfermando quanto ora detto ha statuito come “la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce “caso fortuito”, idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ove sia colposa ed imprevedibile”.

Per quanto concerne il custode, invece, dovrà dimostrare, al fine di andare esente da responsabilità, il verificarsi di un evento imprevedibile ed inevitabile, eccezionale, tale da interrompere il nesso di causalità. Questo fattore esterno si individua nel caso fortuito.[9] Prescinde l’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode.[10]

Sul punto, il Tribunale di Vicenza, con la Sent. del 20 febbraio 2019 ha confermato tale assunto definendo il caso fortuito “evento assolutamente eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, incidendo sul nesso di causalità, esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c.”.

3.1. Le ipotesi di caso fortuito che escludono la responsabilità ex art. 2051 c.c.

Nel tempo, la giurisprudenza e la dottrina hanno delineato come in alcune ipotesi, configurandosi il caso fortuito, si esclude il perfezionarsi di una responsabilità per danni da cose in custodia. In particolare, il caso fortuito[11] può consistere:

  • In un evento imprevedibile ed inevitabile che si verifica a prescindere dalla volontà dell’agente, rendendo impossibile l’adempimento di una obbligazione o il perfezionarsi di una responsabilità;
  • Nella forza maggiore esterna, che porta il soggetto al compimento di un’azione tale da configurare una condotta a cui non può opporsi (ad esempio, un grave evento atmosferico);
  • Nel comportamento dello stesso danneggiato. Sul punto, la Cassazione civile, con Sent. n. 5031/1998 ha osservato come in questi casi, venendo la cosa che ha provocato il danno “inquinata” dal comportamento del danneggiato, si verifica il c.d. caso fortuito incidentale, interruttivo del nesso eziologico tra la cosa e il danno.

4. Note Conclusive

A fronte di questa breve disamina, a parere dello scrivente, si può affermare come, anche sulla base del dato normativo proprio, si è spinti sempre in modo più consolidato verso la tendenza di riconoscere – con un certo grado di certezza – siffatta responsabilità ex art. 2051 c.c. nell’alveo delle ipotesi di responsabilità oggettiva.[12]

Circa la sua valutabilità in sede giudiziale, bisogna mettere in luce come essa sarà rimessa al giudice di merito, discrezionalmente, in relazione al singolo caso concreto.


[1] Si consiglia per approfondimento, R. Foffa, La responsabilità da cose in custodia, Altalex Editore, Wolters Kluwer, ed. 2019.

[2] Responsabilità la cui ratio emerge ella teoria economica della distribuzione dei costi e profitti. Tale teoria è assai nota nell’ambito imprenditoriale, a carico dell’imprenditore che svolge attività potenzialmente pericolose. Anche il Trib. Latina, Sez. II, Sent., 01 marzo 2019 ha chiarito che “la responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva ed è connessa alla mera custodia sulla “res” ed è esclusa solo dal c.d. caso fortuito”. Per una rassegna sulla responsabilità oggettiva, si rinvia a M. Franzoni, “La responsabilità oggettiva”, Padova 1995.

[3] La dottrina maggioritaria individua siffatta responsabilità nell’alveo della responsabilità oggettiva (Alpa, Bissone, Trimarchi), affermando come, al verificarsi di un danno, il (presunto) responsabile deve provare il caso fortuito. Nel caso in cui non riuscisse a provarlo, sarà comunque responsabile, anche se il danno stesso è stato cagionato da un evento imprevedibile ed eccezionale, gravando sullo stesso la prova della causa ignota.

Secondo la dottrina tradizionale, invece, (Corsaro, De Cupis), tale responsabilità viene ricondotta nell’ambito della responsabilità per colpa. Il custode viene chiamato a provare la sua diligenza nella custodia del bene anche mediante l’ausilio di presunzioni, conseguentemente consentendogli di fornire la prova del caso fortuito anche indirettamente, dimostrando l’adozione di tutte le misure di prudenza necessarie ad evitare (o comunque) attenuare le conseguenze dannose.

La giurisprudenza, sul punto, non è unanime.

[4] La giurisprudenza maggioritaria individua la figura del custode come quel soggetto che, di fatto, ha la disponibilità della cosa, e che come tale, gli consente di effettuare un efficace controllo ed intervento tempestivo in situazioni si pericolo al fine di eliminare o quantomeno attenuare le conseguenze dannose.

Una corrente minoritaria invece lo individua come colui che, facente capo la cosa, risulta in grado di trarne profitto.

[5] Sul punto, la Cass. civ., Sez. III, sent. n. 24428 del 19 novembre 2009 ha definito l’insidia come “una situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità […] integra pericolo occulto ed è configurabile anche con riferimento al danno cagionato da cosa in custodia (art. 2051 c.c.): in tali ipotesi ha solo l’effetto di caratterizzare in fatto l’oggetto concreto dell’onere della prova a carico del custode, poiché questo è tenuto a dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità, l’insussistenza del nesso eziologico tra il suo potere di fatto sulla cosa, che ha prodotto o nell’ambito del quale si è prodotto l’insidia, ed il danno, in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione”. Per approfondimenti, si veda Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 3216 del 7 febbraio 2017; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 7805 del 27 marzo 2017.

[6] Cfr. P. Accoti, Danno da cose in custodia, caso fortuito e forza maggiore, in giurisprudenza commentata, Diritto & Diritti, ed. 2018, pp. 1-2.

[7] Tornando all’esempio di cui sopra, basti pensare a cadute accidentali a causa di insidie e/o trabocchetti sul manto stradale. In tali casi, non è sufficiente dimostrare il danno subito, ma è necessario per il danneggiato allegare e dimostrare il rapporto tra la cosa e il danno (nella specie, tra l’insidia e/o il trabocchetto e la caduta con conseguente danno, avendo sempre usato la diligenza del buon padre di famiglia, anche perché anche la condotta del danneggiato può assumere un ruolo importante nella causazione dell’evento) e il rapporto di custodia (nella specie, la mancata vigilanza, manutenzione stradale nonché tutte le attività connesse e/o collegate da parte dell’ente preposto).

[8] Secondo il Trib. Rieti, Sent., 15 marzo 2019 in tema di responsabilità civile, l’art. 2051 c.c. costituisce una particolare “species” di responsabilità extracontrattuale che, pur atteggiandosi in termini di responsabilità oggettiva, non prescinde dai criteri generali di imputazione della responsabilità aquiliana, presupponendo che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l’evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. Ed infatti, la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell’elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita. Solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito o l’impossibilità di esercitare il potere di controllo sulla cosa, ai fini della liberazione dall’obbligazione risarcitoria”. E ancora, il Trib. Frosinone, Sent., 31 gennaio 2019 ha osservato come in tema di danni derivanti da cose in custodia, nell’ipotesi di sinistro occorso su una strada di cui si contesta la mancanza di manutenzione, la conoscenza dello stato dei luoghi da parte del danneggiato impone allo stesso l’adozione della cautela necessaria ad evitare il sinistro medesimo, atteso che in tal caso il pericolo è non prevedibile ma altamente prevedibile, e quindi il mancato uso dell’ordinaria diligenza che sarebbe stato sufficiente a scongiurare l’evento dannoso comporta l’esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.”.

[9] Per approfondimenti, si veda Cass. civ., ord. n. 25837 del 31 ottobre 2017.

[10] Cfr. Sul punto, Trib. Ravenna, Sent., 19 marzo 2019, con cui si è statuito come ”la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso”.

[11] Sulla nozione, bisogna anche precisare come tra i fautori del diritto non vi è unanimità di vedute in merito. Cfr. I. Valentino, “Responsabilità da cose in custodia: la condotta colposa del danneggiato esclude il risarcimento”, in Riv. Cammino Diritto – Rivista di informazione giuridica, Civile – Responsabilità civile, ed. 21 Giugno 2018, p. 4. Si veda, F. Galgano, Trattato di diritto civile, ed. CEDAM, 2014.

[12] Cfr. Cass. civ., Sent. 1948 del 10 febbraio 2003, Foro.it, I, p. 1439 in Foro Italiano, Vol. 127, n. 2, ed. 2004, p. 511-512.

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