Con la sentenza n. 11024 del 28 maggio 2015, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, in tema di condizioni di divorzio, ha chiarito se le spese condominiali sono comprese tra le spese ordinarie e straordinarie inerenti ad un immobile.
Nel caso di specie, l’ex moglie aveva ottenuto decreto ingiuntivo per le spese condominiali e dell’acqua relative agli immobili, dei quali la sentenza di divorzio aveva posto il mantenimento a carico dell’ex marito. Costui aveva poi proposto opposizione, sostenendo che la sentenza di divorzio poneva a suo carico esclusivamente il mutuo e i costi ordinari e straordinari degli immobili in questione (quali spese “relative all’unità immobiliare di proprietà individuale”) e non anche le spese condominiali e quelle per il consumo dell’acqua (in quanto “relative alle parti di proprietà comune di un immobile”).
Tribunale e Corte d’Appello respingevano tuttavia codesta opposizione, sul presupposto che le spese ordinarie e straordinarie degli immobili comprendevano anche le spese condominiali. L’ex marito ricorreva dunque in Cassazione.
Ebbene, secondo la Suprema Corte, “non è sostenibile che tra le spese ordinarie e straordinarie relative ad un immobile non possano ricomprendersi anche le spese condominiali“. Ciò che conta ai fini del carattere dell’ordinarietà o straordinarietà della spesa è infatti l’inerenza all’immobile: inerenza che non può considerarsi assente per il solo fatto che le spese condominiali attengono alle parti comuni dell’immobile piuttosto che alle singole unità di proprietà individuale.
Stessa conclusione anche per le spese per il consumo dell’acqua, certamente dovute dall’ex marito, giacchè relative all’irrigazione del giardino condominiale e da corrispondere direttamente all’amministratore del condominio.
Sulla scorta di tale ragionamento, la Corte rigettava pertanto il ricorso con condanna del ricorrente alle spese processuali.
(Corte di Cassazione, I Sez. civile, sentenza n. 11024 del 28 maggio 2015)