Azione di regresso dell’assicurazione contro i coobbligati solidali

in Giuricivile, 2018, 11 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. III civ., ord. 27/6/2018 n. 16922

Nel caso di incidente stradale (che si tratti di lesioni personali o danni alla vettura) il danneggiato può agire citando in giudizio l’assicurazione del danneggiante mediante procedura ordinaria oppure, con indennizzo diretto, citando in giudizio la propria assicurazione.

La questione potrebbe complicarsi qualora il soggetto leso dal sinistro sia un terzo trasportato: quest’ultimo può infatti pretendere il risarcimento dei danni patiti dai danneggianti e dalle loro compagnie assicuratrici.

In questo caso potrebbe sorgere spontanea la domanda se siano obbligate entrambe le assicurazioni a risarcire il danno o se sia obbligata soltanto l’assicurazione del veicolo danneggiante.

Tale dubbio è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 27 giugno 2018 n. 16922.

Il fatto

Nel caso di specie, a seguito di un sinistro stradale verificatosi tra un’autovettura ed un motoveicolo, il terzo trasportato sul motoveicolo riportando lesioni citava in giudizio il conducente dell’automobile, nella veste di responsabile civile, e la sua compagnia assicuratrice.

Il giudice di prime cure analizzando la questione condannava i convenuti al pagamento del risarcimento del danno ed accertava una corresponsabilità del motociclista nel verificarsi dell’incidente, nella misura del 20%.

A seguito di tale accertamento l’assicurazione dell’automobile esercitava azione di regresso contro la compagnia assicuratrice del motoveicolo, rimasta estranea al primo giudizio e, in secondo grado, veniva accertata la responsabilità solidale. L’assicurazione del motoveicolo, a sua volta, conveniva il proprio assicurato, agendo in via di rivalsa nei suoi confronti, sostenendo la non operatività della copertura assicurativa al caso di specie, in quanto il trasporto del terzo era vietato dalla carta di circolazione del mezzo.

L’assicurato impugnava la pronuncia e la Corte d’appello rigettava il gravame. Si giungeva così in Cassazione.

Normativa

L’azione di regresso dell’assicurazione nei confronti del proprio cliente è una particolare clausola che viene inserita all’interno del contratto assicurativo, con cui la compagnia si può rivalere sull’assicurato nel caso in cui i danni da pagare ad un terzo soggetto siano derivanti da condotte sconsiderate o comunque viziate.

Se da un lato il terzo danneggiato nel corso di un sinistro ha sempre diritto ad un risarcimento, che può essere di entità ridotta nel caso di concorso di colpa, dall’altro non significa che il pagamento del premio relativo alla propria RCA protegga automaticamente l’assicurato dalle possibili responsabilità di altro genere.

Tanto che nel caso in cui l’incidente sia stato provocato a seguito di una condotta del conducente non in linea con il principio di prudenza o da altri comportamenti a rischio, l’impresa assicurativa può decidere di rivalersi in regresso sul proprio cliente, procedendo alla richiesta delle somme che è stata costretta a liquidare alla terza parte a titolo risarcitorio.

Nel caso in oggetto, il conducente non poteva trasportare terzi a bordo in quanto il trasporto del terzo era vietato dalla carta di circolazione del motoveicolo, pertanto il conducente violando le regole principali in capo alla propria assicurazione si era reso attaccabile in regresso dalla stessa.

Per quanto invece riguarda l’azione di regresso dell’assicurazione dell’autovettura all’assicurazione del motoveicolo a legittimarla è l’art 292 del codice delle assicurazioni private, il quale al comma I prevede che “ L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a) b) , d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese”.

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione sottolinea come l’art. 2055 c.c., in materia di responsabilità solidale, preveda che se il fatto dannoso sia imputabile a più persone, siano tutte obbligate in solido al risarcimento del danno. Pertanto, il danneggiato da sinistro stradale può pretendere l’intera somma nei confronti di ciascun responsabile e dei rispettivi assicuratori.

Trova, quindi, applicazione la disciplina generale dettata in materia di solidarietà passiva e di rapporti interni; in particolare, si fa riferimento all’art. 1299 c.c. rubricato “Regresso tra condebitori”, che prevede il diritto del debitore in solido – che abbia pagato l’intero debito – di ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi.

Proprio per questo motivo, appare pienamente legittima l’azione di regresso esercitata dall’assicuratore di un danneggiante nei confronti dell’assicurazione dell’altro danneggiante. Infatti, l’art. 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990, richiamato più volte dal ricorrente, prevede una specifica legittimazione attiva nell’esperire l’azione diretta a favore del danneggiato, ma non riguarda i rapporti interni tra i danneggianti-coobbligati in solido.

In conclusione, la Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ha confermato la legittimità della domanda di regresso esperita della compagnia assicuratrice dell’auto contro quella della moto; parimenti, ha affermato l’ammissibilità della conseguente azione di rivalsa dell’assicurazione del motoveicolo contro il proprietario del mezzo.

Infatti, il regresso può essere azionato anche dall’assicuratore della responsabilità civile che abbia pagato il danneggiato in luogo del proprio assicurato, giacché l’assicuratore, rispetto alla prestazione risarcitoria, è nella posizione dell’obbligato in solido; trova quindi applicazione il disposto degli art. 2055 c.c. (responsabilità solidale) e 1299 c.c. (regresso tra condebitori).

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