Fattura elettronica: Guida definitiva e istruzioni dell’Agenzia dell’Entrate

in Giuricivile, 2018, 10 (ISSN 2532-201X)

A poco più di due mesi dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica sono ancora molti i dubbi e le perplessità che si annidano in seno agli operatori economici che, per la prima volta, si apprestano ad entrare in contatto con questo innovativo strumento:

Quale sarà il funzionamento della fatturazione elettronica?
Come redigere il nuovo documento fiscale?
Come inoltrarlo e poi conservarlo per non incorrere in problemi con il fisco?
Quali i soggetti obbligati?
E quali gli strumenti telematici idonei a gestire il flusso di fatture in entrata ed in uscita?

L’Agenzia delle Entrate, al precipuo scopo di fornire risposta a tutti questi interrogativi ha fornito specifiche istruzioni adoperando i più svariati strumenti di diffusione e mezzi di comunicazione, a partire dal Provvedimento del Direttore dell’A.E. nr. 89757 del 30 aprile 2018 corredato di talune specifiche tecniche, passando per la Circolare nr. 13/E del 2 luglio 2018, il documento informativo pubblicato dall’ufficio comunicazione dell’Agenzia nel mese di settembre, sino alla recentissima audizione innanzi alla Commissione Finanze della Camere del neo direttore dell’A.E. del 3 ottobre.

L’iter normativo

A far data il 1° gennaio 2019 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere fra soggetti residenti ovvero stabiliti sul territorio nazionale potranno essere documentate unicamente attraverso fatture elettroniche. Tuttavia il percorso legislativo che ha condotto a questa novità epocale per il fisco nazionale non è stato certo breve e privo di ostacoli.

Le origini di tali disposizioni vanno ricercate nell’intento di semplificazione amministrativa anche in materia fiscale[[1]] che ha portato la Legge 11 marzo 2014, nr. 23 a conferire delega al Governo allo scopo di “incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti”.[[2]]

L’evoluzione normativa aveva quindi condotto all’emanazione del D. Lgs. 5 agosto 2015 nr. 127,[[3]] ove veniva resa nota la predisposizione, ad opera dell’Agenzia:

  • di un “servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche”;[[4]]
  • del Sistema di Interscambio[[5]] (SdI) istituito con Legge nr. 244 del 2007, articolo 1 commi 211[[6]] e 212,[[7]] per la gestione della trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche, la cui emissione sarebbe divenuta obbligatoria, nonché dei dati relativi ai corrispettivi, la cui trasmissione invece sarebbe rimasta, almeno per un primo momento, soltanto facoltativa.

Con la Legge di Stabilità 2018,[[8]] oltre alla previsione, per tutti coloro che sarebbero stati soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica, di una serie di agevolazioni di natura amministrativa e contabile, venivano inoltre individuati due ambiti che avrebbero dovuto fare da “apripista” per l’introduzione della fatturazione elettronica, con un semestre di prova, prima di estendere tale strumento alla totalità delle cessioni e degli acquisti nazionali, ossia il settore delle cessioni di gasolio e benzina[[9]] da adoperare come carburanti per motori e quello delle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti[[10]] posti all’interno di una filiera di imprese rientranti in un contratto di appalto stipulato con la Pubblica Amministrazione,[[11]] con decorrenza 1° luglio 2018.[[12]]

Tuttavia il Decreto Legge nr. 79 del 28 giugno 2018 ha provveduto a prorogare l’entrata in vigore del regime di fatturazione elettronica per l’acquisto di carburanti per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione[[13]] al 1° gennaio 2019, al pari di tutti gli altri settori economici, mantenendo sino al 31.12.2018 “le medesime modalità di documentazione precedentemente in essere”.

Fra le misure, in un primo momento, introdotte dalla predetta Legge di Stabilità, figurava l’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica altresì ai soggetti semplicemente identificati, ai fini IVA, sul territorio nazionale (in aggiunta ai residenti ed alle stabili organizzazioni). Sul punto tuttavia è da rilevare un’inversione di rotta,[[14]] comprovata dall’articolo 15 dello schema di D.L. fiscale[[15]] elaborato, in una prima bozza, dal CdM del 16 ottobre, ed approvato in una nuova versione, a seguito del CdM nr. 24 del 20 ottobre, in base al quale viene opportunamente modificato il testo del D. Lgs. nr. 127 del 2015, rimuovendo in tal modo tale categoria dal novero dei soggetti obbligati.[[16]]

fattura elettronica

Fattura elettronica: definizione, contenuto e formato

L’A.E. con il decreto nr. 89757 dello scorso 30 aprile, alla luce degli innumerevoli interventi legislativi intervenuti in materia, ha fatto il punto della situazione sulla fatturazione elettronica, in modo tale da fornire i principali concetti di natura teorica corredati da specifiche tecniche che potessero essere d’ausilio per l’applicazione pratica dello strumento fiscale di prossima introduzione.

Per fattura elettronica (o e-fattura) deve intendersi quel “documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al SdI […] e da questo recapitato al soggetto ricevente.  Ciascuna trasmissione elettronica può riguardare tanto una singola fattura, quanto un lotto di fatture”.

Il contenuto della fattura elettronica può essere determinato enumerando da un lato gli elementi informativi obbligatori ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. nr. 633 del 1972 (ovvero art. 21-bis nel caso di fattura semplificata), dall’altro le informazioni obbligatorie avendo riguardo della natura informatica di detto documento, ai sensi dell’allegato A al Decreto in parola.

Contenuto ex D.P.R. nr. 633 del 1972:

  • data di emissione;[[17]]
  • numero progressivo;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, partita IVA, residenza o domicilio del cedente/prestatore e del cessionario/committente, dei rappresentanti fiscali nonché ubicazione delle stabili organizzazioni per i non residenti;
  • natura, qualità e quantità dei beni/servizi oggetto della prestazione;
  • corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
  • aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile;
  • annotazione che la stessa è stata emessa per conto del cedente/prestatore, dal cessionario/committente ovvero da un terzo.

Contenuto ex allegato A:

  • informazioni necessarie ai fini di una corretta trasmissione della fattura al SdI e da questi al soggetto destinatario;
  • informazioni necessarie a consentire una completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento con i processi ed i sistemi gestionali e di pagamento;
  • ulteriori eventuali informazioni che possono risultare utili sulla base delle tipologie di beni/servizi ceduti/prestati e delle esigenze informative intercorrenti tra singolo fornitore e singolo cliente.

Con specifico riferimento al formato, la e-fattura deve costituire un file in formato eXtensible Markup Language (XML), la cui predisposizione impedisce l’alterazione dei dati ivi riportati; qualora vengano inoltrate simultaneamente più fatture elettroniche è data facoltà all’emittente di comprimere i file adoperando il formato ZIP.[[18]]

L’Agenzia, al fine di agevolare la predisposizione delle e-fatture adoperando il suddetto formato obbligatorio, mette a disposizione degli utenti:

  • una procedura web;
  • un’app per i dispositivi mobile;
  • un software da scaricare ed installare sui pc, utilizzabili da remoto.

Soggetti obbligati ed esclusi

Sono tenuti, dal 1° gennaio 2019, all’emissione della fattura elettronica:

  • i soggetti residenti nel territorio nazionale;
  • le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

E’ tuttavia prevista l’esclusione dagli obblighi di fatturazione elettronica per le seguenti categorie:

  • i soggetti meramente identificati, ai fini IVA, nel territorio nazionale (quindi non residenti e non stabiliti);
  • tutti i produttori agricoli rientranti nel regime speciale per i produttori agricoli (con un volume d’affari non superiore a 7.000 euro);[[19]]
  • i soggetti in regime di vantaggio;[[20]]
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime forfettario;[[21]]

Tutti i soggetti esclusi dall’obbligo di emettere la e-fattura, possono tuttavia esserne destinatari (ferma restando la possibilità di richiedere copia cartacea della stessa). E’ comunque consentita a tali soggetti la facoltà, del tutto volontaria e discrezionale, di emettere fatture elettroniche.

In relazione al regime forfettario, che attualmente prevede, tra i requisiti oggettivi di accesso, una soglia massima annua di ricavi che varia dai 25.000 euro[[22]] ai 50.000 euro[[23]] a seconda dell’attività esercitata (30.000 euro per i professionisti[[24]]), è in atto una rimodulazione che, come anticipato da una prima bozza del Documento Programmatico di Bilancio 2019, presentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria (rigettato lo scorso 23 ottobre, in tale prima versione, dal collegio di commissari dell’UE), nell’ambito nella più ampia riforma concernente l’introduzione della flat tax, prevede un innalzamento della soglia di ricavi e compensi a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata.

Agevolazioni ed obblighi per chi emette la fattura elettronica

Agevolazioni

Nel più ampio quadro della semplificazione fiscale entro cui è incardinato l’obbligo della fatturazione elettronica, è stata predisposta[[25]] una serie di agevolazioni di natura amministrativa e contabile volte a snellire il carico di incombenze sin ora gravanti sui contribuenti, nello specifico:

  • esonero dall’obbligo delle comunicazioni ai fini dello spesometro;[[26]]
  • esonero dalla comunicazione degli “elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del D.P.R. nr. 633 del 1972 resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’U.E. e quelli da questi ultimi ricevuti”[[27]] (nonché degli elenchi di cessioni e vendite eseguite nei confronti di soggetti residenti nella Repubblica di San Marino[[28]]);
  • accesso prioritario, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, ai rimborsi spettanti ai fini IVA;[[29]]
  • riduzione di due[[30]] anni dei termini di decadenza dall’accertamento[[31]] al ricorrere dell’ulteriore requisito della tracciabilità dei pagamenti;
  • esonero dagli obblighi di registrazione delle fatture di acquisto e di vendita previsti dagli artt. 23 e 25 del D.P.R. nr. 633 del 1972; [[32]]
  • esonero dall’obbligo di presentazione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa al fine di ottenere rimborsi IVA di ammontare superiore ad euro trentamila.

Obblighi

I soggetti passivi destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica dovranno:

  • con riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nei confronti di soggetti residenti o stabiliti sul territorio nazionale, emettere la e-fattura secondo le disposizioni previste dal Decreto del 30 aprile dell’A.E. e dalle specifiche tecniche ad esso allegate ed inoltrarla al SdI tramite uno dei 4 sistemi di trasmissione predisposti;
  • con riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di emissione/ricezione del documento comprovante l’operazione, dei dati ad esse relative,[[33]] con l’esclusione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale ovvero fattura elettronica.[[34]]

Nomenclatura

Il nome del file inoltrato al SdI, contenente la e-fattura, deve rispettare delle rigide regole inerenti la denominazione dello stesso. Nello specifico il nome del file deve essere composto di tre parti essenziali:

  1. Codice Paese[[35]] (IT per l’Italia);
  2. Identificativo fiscale del soggetto trasmittente (codice fiscale ovvero partita iva);
  3. Progressivo univoco del file (stringa massima di 5 caratteri alfanumerici).[[36]]

Tra il secondo ed il terzo elemento va inserito il separatore “underscore” (“_”). Un esempio di nome del file contenente una e-fattura, sulla scorta della composizione e delle regole sopra esposte potrebbe quindi essere, nel caso di persona fisica quale destinatario: “ITAAABBB11C22D333E_00001.xml”.

Un file inoltrato sarà scartato dal SdI se:

  • La nomenclatura non rispetta le regole prescritte;
  • Il nome risulta identico a quello di un file precedentemente inoltrato.

fattura elettronica 2019 iter sdi

Trasmissione al SDI

Il cedente/prestatore, soggetto obbligato all’emissione della fattura elettronica, ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. nr. 633 del 1972, è altresì tenuto alla trasmissione della stessa al SdI direttamente, ovvero servendosi di un intermediario.[[37]] Tale trasmissione può essere effettuata adoperando una delle 4 modalità di seguito elencate, le uniche in grado di soddisfare i requisiti necessari all’identificazione del soggetto trasmittente:

1. Posta elettronica certificata

La fattura elettronica sarà, in questo caso, allegata alla mail. Può essere allegata più di una fattura per ciascuna mail, rispettando il limite dimensionale entro cui il gestore della PEC è tenuto a garantire l’invio, pari a 30 megabytes.

2. Cooperazione applicativa su rete internet

Il SdI mette a disposizione un servizio web su rete internet in grado di trasmette le fatture elettroniche come allegati ad un messaggio SOAP.[[38]] Per adoperare tale strumento sono necessarie la sottoscrizione mediante firma digitale nonché capacità di gestione di certificati digitali. E’ possibile inoltrare un solo allegato (quindi una sola fattura elettronica) per volta e la capacità dimensionale massima è pari a 5 megabytes.

Ricezione della fattura, scarto ovvero impossibilità di recapito sono comunicati a mezzo apposite ricevute.

3. Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP[[39]]

Tale sistema consente la possibilità di inoltrare file tramite canali di trasmissione e protocolli di interconnessione, adoperando circuiti chiusi che, tramite chiavi crittografate, consentono l’individuazione, in modo univoco e certo, dell’identità dei soggetti comunicanti. Anche in tale caso, come nel precedente, si rende necessaria la sottoscrizione mediante firma digitale, oltre la disponibilità di un server FTP in internet. In ragione della struttura architettonica client-server cui il sistema si adatta, lo strumento di trasmissione in parola appare adeguato a soggetti intermediari i quali assumono la funzione di nodi di concentrazione e di smistamento.

La dimensione massima di inoltro è pari a 150 megabytes.

4. Invio tramite Web

L’A.E. mette a disposizione sul web l’interfaccia “Fatture e corrispettivi” ove è possibile effettuare l’upload di una o più fatture (nel limite massimo di 5 megabytes). In tale caso il protocollo di comunicazione adoperato è l’HTTP.[[40]]

I sistemi di trasmissione di cui alle lettere b) e c) necessitano di un accreditamento preventivo al SdI idoneo a stabilire le regole comunicative fra il Sistema di Interscambio e l’infrastruttura informatica di cui si serve l’emittente della e-fattura, al termine del quale viene generato un codice numerico di 7 cifre, denominato “codice destinatario”.

Un sistema di apposite ricevute create ad hoc, per ciascuno dei 4 strumenti esaminati, comunica: al mittente:

  • l’avvenuta ricezione;
  • l’eventuale scarto del file da parte del SdI;
  • l’impossibilità di recapito.

La ricevuta di scarto viene inoltrata entro 5 giorni[[41]] dal Sdi al soggetto trasmittente tramite il medesimo canale adoperato per il primo inoltro della e-fattura se non risultano superati i controlli effettuati sul file e sulla validità del certifica di firma (qualora il file sia firmato elettronicamente). La fattura elettronica in relazione alla quale sia stata recapitata una ricevuta di scarto si considera non emessa.

Qualora venga adoperato il sistema di trasmissione via PEC al mittente vengono inoltrate due ricevute: una per l’avvenuta accettazione da parte del gestore della PEC del mittente, l’altra di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del destinatario.

Nel caso in cui invece venga utilizzato il sistema web “Fatture e corrispettivi” il messaggio di avvenuta ricezione consiste in un avviso che compare nella medesima schermata dell’interfaccia immediatamente dopo l’inoltro.

Per tutti gli strumenti di trasmissione il riscontro di avvenuta consegna attesta unicamente la ricezione della e-fattura ma non la correttezza della stessa e quindi l’emissione.

Recapito al destinatario

La e-fattura viene recapitata al destinatario ovvero ad un suo intermediario attraverso uno dei 4 sistemi di comunicazione analizzati in precedenza.

L’Agenzia delle Entrate consente, a ciascun utente, di scegliere e registrare in modalità predefinita un “indirizzo telematico” di default per la ricezione delle fatture elettroniche. Tale indirizzo consiste in una PEC, qualora venga adoperato il sistema comunicativo della posta elettronica certificata, ovvero un “codice destinatario” nel caso in cui venga scelto quale sistema di ricezione uno tra la cooperazione applicativa su rete internet ed il sistema di trasmissione dei dati fra terminali remoti basato sul protocollo FTP.

In ogni caso, qualora non sia possibile recapitare la fattura elettronica tramite il sistema registrato dal destinatario,[[42]] la stessa verrà resa disponibile dal SdI nell’apposita area riservata del soggetto sul sito internet dell’A.E. e di ciò il destinatario dovrà essere tempestivamente informato dall’emittente.

Se il cessionario/committente non ha registrato alcun sistema di comunicazione possono verificarsi le seguenti casistiche:

  • Il cedente compila il campo inerente il “codice destinatario” ed il SdI utilizza tale dato per recapitare la fattura elettronica;
  • Il campo codice destinatario è compilato tramite il codice convenzionale “0000000” e, contestualmente, viene indicata la PEC tramite la compilazione dell’apposito campo “PECDestinatario”, in tal caso verrà adoperata quest’ultima quale strumento di comunicazione.

Nei casi in cui il SdI non proceda al recapito della fattura elettronica al soggetto destinatario tramite PEC ovvero tramite l’utilizzo del codice destinatario, in quanto:

  • il cessionario/committente non comunica al cedente né codice destinatario né indirizzo PEC;
  • il cessionario/committente rientra in una delle seguenti categorie:[[43]]
    • Consumatore finale (e sia stato validato il capo “CodiceFiscale” in luogo del capo “IdFiscaleIVA”);
    • soggetto in regime di vantaggio;[[44]]
    • soggetto che ha esercitato l’opzione per il regime forfettario;[[45]]
    • produttore agricolo;[[46]]
  • per cause tecniche non imputabili al SdI non sia possibile:
    • recapitare la fattura via PEC poiché questa è ad esempio piena ovvero non attiva;
    • adoperare uno fra il canale trasmissivo della cooperazione applicativa su rete internet ed il canale di trasmissione dei dati fra terminali remoti basato sul protocollo FTP poiché non funzionanti o non attivi,

il SdI mette a disposizione del cessionario/committente la e-fattura nella sua area riservata sul sito internet dell’A.E. e, contestualmente, comunica l’informazione al trasmittente.

Quest’ultimo avrà l’onere di informare tempestivamente (con strumenti comunicativi diversi dal SdI) il destinatario che potrà trovare l’originale della fattura elettronica nella propria area riservata sul sito internet dell’A.E.. Come precisato dal decreto del 30 aprile, la comunicazione si intende eseguita anche qualora il trasmittente inoltri al destinatario una copia, in formato digitale oppure in formato analogico, della e-fattura emessa.

L’A.E. provvede inoltre, fuori dai casi in cui il file trasmesso dall’emittente venga scartato, ad inserire, tanto nell’area riservata del cedente/prestatore, quanto in quella del cessionario/committente, un duplicato informatico[[47]] della e-fattura.

e-fattura elettronica

Data di emissione

La fattura elettronica si considera emessa, in caso di corretta trasmissione, nella data inserita dal trasmittente nell’apposito campo obbligatorio[[48]] “Data”[[49]] posto all’interno della sezione “DatiGenerali”.[[50]] In caso di scarto della e-fattura la stessa si considera invece non emessa.

Attestano l’emissione della fattura elettronica:

  • la ricevuta di avvenuto recapito al destinatario (ove è altresì indicata la data di ricezione) che il SdI inoltra al trasmittente;
  • l’avviso inoltrato al trasmittente della circostanza per cui non essendo stato possibile recapitare al destinatario la e-fattura tramite codice destinatario ovvero tramite PEC, la stessa è stata messa a disposizione nella sua area riservata sul sito web dell’A.E..

Entrando nel dettaglio della normativa in tema di momento di emissione della fattura occorre rilevare come attualmente nel nostro ordinamento viga il principio di contestualità fra momento di effettuazione dell’operazione e momento di emissione della relativa fattura, principio che si ritiene rispettato qualora l’emissione della fattura avvenga entro le ore 24 del medesimo giorno dell’operazione.[[51]]

L’A.E. tuttavia, consapevole delle difficoltà di adeguamento tecnologico cui andranno incontro moltissimi operatori economici, tanto con la Circolare nr. 13/E del 2 luglio, quanto tramite il suo direttore nell’audizione di ottobre alla Commissione Finanze, aveva affermato che “in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni”,[[52]] la e-fattura inoltrata con “un minimo di ritardo,[[53]] comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta”[[54]] avrebbe costituito una violazione non punibile.

E’ da rilevarsi come il cauto utilizzo, da parte dell’Agenzia, di locuzioni temporali volutamente indeterminate (di fatti non si è provveduto a definire in maniera puntuale né “la fase di prima applicazione” né tantomeno “il minimo ritardo”), abbia avuto l’intento di rendere noto al legislatore l’indirizzo in tal senso auspicato, lasciando a quest’ultimo l’onere di fissare dei paletti temporali che evitassero l’insorgere di un caos sanzionatorio altrimenti certo.

Di fatti l’invito dell’A.E. è stato positivamente accolto dal Governo (nell’esercizio della sua, sempre più prolifica, funzione legislativa) che, all’articolo 10 dello schema di D.L. fiscale, al precipuo scopo di facilitare la transizione degli operatori economici al nuovo regime di fatturazione ha previsto, per i primi 6 mesi del 2019:

  • la disapplicazione delle sanzioni per la tardiva emissione della fattura elettronica se questa è comunque emessa entro il termine della liquidazione periodica dell’IVA del medesimo periodo;
  • l’applicazione in misura ridotta dell’80% delle sanzioni previste per l’emissione tardiva della fattura elettronica qualora la stessa venga emessa entro il termine della liquidazione periodica dell’IVA del periodo successivo.

Lo schema del D.L. fiscale è però andato oltre, prevedendo, a partire dal 1° luglio 2019 (quindi al termine della cd. fase di prima applicazione) una modifica sostanziale (e non più transitoria) delle disposizioni normative in tema di momento di emissione della fattura, con il definitivo superamento del principio della contestualità operazione economica / fattura, e la conseguente scissione fra momento di effettuazione dell’operazione e momento di emissione della fattura, con il secondo che potrà spingersi sino al 10° giorno successivo rispetto al primo.[[55]]

In ragione di tale modifica, con la medesima decorrenza di cui sopra, è stato aggiunto all’elenco degli elementi che la fattura deve contenere,[[56]] la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi qualora differente da quella di emissione della fattura.

Data di ricezione

La data di ricezione coincide con la data in cui la fattura elettronica viene recapitata, attraverso uno degli strumenti comunicativi disponibili, al soggetto destinatario.

Nel caso in cui invece la e-fattura, non può essere direttamente recapitata e viene messa a disposizione del destinatario nella sua area riservata sul sito dell’A.E., occorre effettuare un distinguo:

  • nel caso in cui non sia possibile inoltrare la e-fattura né tramite il codice destinatario, né tramite la PEC, al soggetto destinatario in quanto questo non ha fornito nessuno dei precedenti dati, ovvero per ulteriori cause non imputabili al SdI, la data di ricezione coincide con la data di presa visione della stessa da parte del destinatario;
  • nel caso in cui il destinatario della fattura elettronica sia un consumatore finale (ed il trasmittente compili il dato “CodiceFiscale” e non il dato “IdFiscaleIVA”), un soggetto in regime di vantaggio od in regime forfettario, ovvero un produttore agricolo, la data di ricezione coincide invece con la data di messa a disposizione da parte del SdI.[[57]]

Scarto della e-fattura e nuovo inoltro

A seguito dello scarto della fattura elettronica inoltrata al SdI che non abbia superato i dovuti controlli, la stessa si considera non emessa ed il soggetto che ha posto in essere l’operazione sarà tenuto quindi ad un nuovo inoltro al fine di regolarizzare la propria posizione fiscale.

In tal caso l’A.E., come specificato nella Circolare 13/E dello scorso luglio, propugna per l’inoltro di una nuova e-fattura riportante i medesimi dati (compreso il numero progressivo della stessa), nel rispetto del principio di unicità della fattura. Di fatti, è precisato, lo scarto di un documento elettronico avente i medesimi dati di una e-fattura precedentemente inoltrata avviene, allo scopo di prevenire inoltri plurimi del medesimo documento, unicamente se la precedente fattura elettronica non sia stata scartata; di contro, qualora il predetto documento venga inoltrato una seconda volta con i medesimi dati di un documento precedentemente scartato allora il SdI, se l’errore che ha dato vita allo scarto è stato sanato, provvederà a registrare correttamente il secondo inoltro.

Però l’Agenzia consente anche, nel caso in cui non sia possibile procedere all’inoltro di un nuovo documento avente dati analoghi (compreso il numero), di emettere una nuova fattura elettronica avente alternativamente:

  • numero completamente differente ma contestuale richiamo al numero del documento precedentemente scartato;
  • specifico numero avente esplicito rimando al precedente (a titolo esemplificativo vengono citate le possibili numerazioni rettificative “1/R” ovvero “1/S”).

Autofattura

Il cessionario/committente, nei casi in cui è prevista l’emissione di autofattura,[[58]] esegue la medesima trasmissione al SdI descritta nei paragrafi precedenti, inserendo nel campo “TipoDocumento”,[[59]] l’apposito codice alfanumerico prescritto dal citato Allegato A – specifiche tecniche (codice TD20).

fattura elettronica autofattura

Il soggetto che emette l’autofattura elettronica dovrà inserire i propri dati anagrafici nella sezione dedicata al cessionario/committente, mentre la sezione prevista per il cedente/prestatore dovrà essere compilata con i dati del proprio fornitore.

A seguito dell’introduzione della trasmissione digitale anche dell’autofattura viene meno, come precisato dal decreto del 30 aprile, l’obbligo[[60]] di esibire l’autofattura analogica agli uffici dell’A.E..

Nota di variazione

Quanto sin qui esplicato in merito alle regole da rispettare e le istruzioni da seguire per l’emissione della e-fattura vale altresì per l’emissione delle cd. note di credito o di debito,[[61]] le quali andranno prodotte adoperando, nella sezione “TipoDocumento” gli opportuni codici di cui all’Allegato A, indicati per la tipologia di documento in parola (TD04 e TD 05).

Non viene di contro interessato il SdI ogni qualvolta il trasmittente abbia già provveduto ad annotare contabilmente una e-fattura in relazione alla quale giunga successivamente una ricevuta di scarto da parte del SdI; in tal caso di fatti sarà sufficiente una mera variazione contabile ad opera dell’emittente la e-fattura.

Conservazione

L’A.E. provvede all’archiviazione delle e-fatture trasmesse al SdI e mette a disposizione dei cedenti/prestatori, dei cessionari/committenti ovvero degli intermediari da questi delegati, un servizio gratuito finalizzato alla conservazione elettronica.[[62]]

E’ stato altresì precisato come il predetto servizio gratuito non valga soltanto per i rapporti B2B e B2C ma altresì per i rapporti intercorrenti con la P.A.[[63]]

La successiva consultazione delle fatture elettroniche conservate è permessa unicamente al titolare dei dati ovvero all’intermediario appositamente delegato.

In merito ai criteri di conservazione la Circolare nr. 13/E del 2 luglio scorso ha puntualizzato come, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD),[[64]] ciascun soggetto passivo potrà conservare anche copie informatiche delle fatture elettroniche emesse/ricevute, adoperando formati differenti dall’XML (necessario per la predisposizione della e-fattura), considerati comunque idonei alla conservazione ai sensi del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013[[65]] (a titolo esemplificativo “TXT”, “JPG”, ovvero “PDF”).

Controllo dell’amministrazione finanziaria

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nell’esercizio dei poteri stabiliti dall’articolo 51 del D.P.R. nr. 633 del 1972 e dall’articolo 32 del D.P.R. nr. 600 del 1973, nonché nel rispetto delle garanzie previste dallo Statuto del Contribuente e dei più generali principi di “liceità, trasparenza, correttezza […] necessità, pertinenza e non eccedenza”,[[66]] possono consultare le fatture elettroniche archiviate, previa comunicazione formale al contribuente interessato.[[67]]

Ad ulteriore garanzia della trasparenza e della correttezza dell’attività ispettiva dell’A.E. e della GdF, la possibilità di effettuare visure e consultare i dati ed i documenti fiscali resi disponibili è concessa al personale autorizzato all’effettuazione dei controlli, opportunamente identificato tramite un sistema di profilazione ed autenticazione, i cui “spostamenti” all’interno del database dei dati sono completamente tracciati.

Ulteriori strumenti agevolativi

L’A.E. ha predisposto un ulteriore strumento finalizzato a ridurre al minimo gli errori di compilazione della e-fattura. Tale sistema, basato sulla tecnologia, già ampiamente diffusa in altri settori, del riconoscimento visivo, consta di un rapporto di interazione dicotomica fra un QR-code, generato tramite un servizio web e contenente tutti i dati identificativi IVA necessari alla predisposizione della fattura elettronica, ed un lettore contenuto in un’app opportunamente installata su un dispositivo mobile, ovvero su un personal computer con una struttura “stand alone”.

In tal modo l’emittente di una e-fattura, tramite l’identificazione del QR-code del proprio destinatario, potrà riconoscerne istantaneamente i dati identificativi IVA che, conservati in un apposito archivio, potranno in qualsiasi momento essere “richiamati” per un’automatica (e più rapida) compilazione di una e-fattura.

Identica procedura potrà essere eseguita nei rapporti B2C, con il riconoscimento eseguito, questa volta, tramite la Tessera Sanitaria del soggetto privato.

Flusso semplificato

Il flusso semplificato è un sistema di trasmissione/recapito basato sulla coincidenza fra soggetto trasmittente e soggetto ricevente, nonché sull’utilizzo, tanto nel percorso “trasmittente-SdI” quanto nel successivo “SdI-destinatario” del medesimo canale comunicativo. Il destinatario della e-fattura che vuole fruire del sistema semplificato deve:

  • informare l’amministrazione finanziaria della sua volontà di esercitare l’opzione per il flusso semplificato;[[68]]
  • registrare quale “indirizzo telematico” predefinito uno dei canali di trasmissione per i quali è previsto il preventivo accreditamento (ossia la cooperazione applicativa su rete internet con protocollo SOAP od il sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basati sul protocollo FTP), quindi non possono fruire del sistema semplificato coloro che hanno deciso di ricevere la fattura elettronica a mezzo PEC.

Il flusso semplificato, proprio in virtù della coincidenza trasmittente/ricevente, ha un andamento più snello rispetto al sistema di trasmissione ordinario, di fatti il SdI, una volta ricevuta la fattura elettronica, esegue i dovuti controlli e, in caso di esito positivo, inoltra al ricevente (coincidente con il trasmittente) semplicemente una “ricevuta di consegna”, atteso che il documento è già in possesso del formale destinatario della fatturazione.

I chiarimenti della circolare n. 13/E

Alla luce del rinvio dell’introduzione della fatturazione elettronica nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi a mezzo impianti di distribuzione stradale, operata dal D.L. nr. 79 del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha emanato, il 2 luglio scorso, la circolare 13/E, allo scopo di dirimere dubbi ed interrogativi ad essa pervenuti, su questo ed altri settori economici, dagli operatori del mercato.

Settore dei carburanti

Circa l’ambito di applicazione della fatturazione elettronica al settore dei carburanti, è ribadito come siano da documentare con fatturazione elettronica le cessioni di gasolio e benzina destinati ad essere adoperati come carburanti per motori per uso autotrazione, poste in essere tra soggetti passivi d’imposta.[[69]]

fattura elettronica carburante

Fatturazione differita

In tema di fatturazione differita è chiarito come, ai fini dell’applicabilità della fatturazione elettronica, è necessario aver riguardo non tanto del momento di effettuazione dell’operazione, se questa è avvenuta nel periodo antecedente a quello di entrata in vigore della normativa che sancisce l’obbligo di emettere la e-fattura, bensì del momento in cui la fattura (differita) viene emessa. Pertanto l’emissione di una fattura differita al tempo t2 (post-introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica), relativa ad operazione posta in essere al tempo t1 (pre-introduzione dell’obbligo), dovrà necessariamente avvenire in modalità digitale e non più analogica.

Settore degli appalti pubblici

L’A.E. ha inteso fornire ulteriori indicazioni rivolte a quei soggetti che, con decorrenza 1° luglio 2018, sono divenuti destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica ex articolo 1, comma 917, lettera b) della L. nr. 205 del 2017. Nello specifico è stata prevista una serie di esclusioni dalla disciplina in trattazione qualora le cessioni di beni o le prestazioni di servizi siano eseguite da subappaltatori/subcontraenti:

  • nei confronti di appaltatori della P.A. che non abbiano provveduto ad effettuare, in relazione a tali attività, le prescritte comunicazioni di legge (ad esempio sono esclusi dall’obbligo quei soggetti che non sono direttamente coinvolti nella filiera di imprese dell’appalto, i cui beni e prestazioni forniti ben potrebbero essere adoperati dagli appaltatori, anche parzialmente, per l’esecuzione di ulteriori lavori che esulano dal contratto di appalto pubblico);
  • nei confronti di stazioni appaltanti non rientranti nel novero dei soggetti qualificati come P.A. (anche se da questa controllati);
  • che siano imprese consorziate al consorzio aggiudicatario di un appalto pubblico e nei confronti di questo.[[70]]

Si precisa che i predetti casi di esclusione concernono gli obblighi di fatturazione elettronica entrati in vigore lo scorso 1° luglio; a partire dal 1° gennaio 2019 anche per tali specifici ambiti andrà a regime l’obbligo generale della fatturazione elettronica, al pari dei restanti settori economici.

L’audizione del direttore dell’A.E. alla Commissione Parlamentare Finanze

Lo scorso 3 ottobre il neo direttore dell’Agenzia delle Entrate Antonino Maggiore, a pochi giorni dal suo insediamento, ha tenuto un’audizione alla Commissione Parlamentare Finanze nel corso della quale ha esposto lo stato di avanzamento dei lavori dell’A.E. e del partner tecnologico SOGEI, in vista della prossima introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Ex multis vengono di seguito riportati i principali temi di interesse trattati nel corso dell’audizione:

  • in ragione della complessità dell’attuale sistema di delega da parte dei soggetti passivi di soggetti intermediari allo scopo di autorizzarli alla trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche (attualmente è previsto che il contribuente che intende delegare un intermediario si rechi presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria per sottoscrivere la delega), l’A.E. sta predisponendo un sistema di autocertificazione, dotato delle opportune “cautele” idonee a prevenire irregolarità ed abusi che diverrà operativo dalla fine di ottobre. L’autocertificazione in parola potrà essere presentata direttamente dall’intermediario in modalità telematica (consentendo altresì un’acquisizione massiva di tutte le deleghe rilasciate da diversi soggetti al medesimo soggetto intermediario);
  • è sottolineata l’importanza di ricorrere alla fatturazione differita, non tanto come escamotage per ritardare volontariamente il reale momento di effettuazione dell’operazione, quanto piuttosto per ovviare alle diverse problematiche che interesseranno in particolar modo il primissimo periodo di applicazione dell’obbligo.[[71]]

Le novità per il commercio al minuto

L’articolo 17 dello schema di D.L. fiscale ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2019, per i commercianti al minuto che hanno un volume d’affari superiore ad euro 400.000, l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere in modalità telematica all’A.E.[[72]] i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Il medesimo obbligo si applicherà anche ai commercianti al minuto con volume d’affari pari od inferiore a detta soglia, a partire dal 1° gennaio 2020.

Allo scopo di non gravare eccessivamente sulle casse dei contribuenti obbligati ad adeguarsi tecnologicamente agli obblighi di prossima introduzione è previsto,[[73]] per il biennio 2019-2020, un contributo pari al 50 % della spesa sostenuta (sino alle soglie massime di 250 euro per gli acquisti e 50 euro per gli adattamenti) per acquistare ovvero adattare gli strumenti idonei alla memorizzazione ed alla trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.[[74]]

Un valido strumento nella lotta all’evasione fiscale

Nonostante manchi ormai poco all’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, l’incertezza regna ancora fra moltissimi operatori economici sulla reale fattibilità di un siffatto strumento fiscale. L’assenza di un “periodo di prova” od anche di un “settore di prova” idonei a consentire un avvicinamento progressivo a quella che appare essere una vera e propria rivoluzione, non aiuta a dirimere le perplessità dei diretti interessati (in tal senso è indubbio che l’obbligo anticipato inerente il settore delle cessioni di carburanti presso i distributori stradali sarebbe stato un buon banco di prova (soprattutto avendo riguardo della mole di soggetti direttamente coinvolti).

Tuttavia a chi ha espressamente chiesto se non sia più ragionevole prorogare ulteriormente l’introduzione dello strumento fiscale in attesa  di una maggiore diffusione informativa nonché di un idoneo adeguamento tecnologico, il neo direttore dell’Agenzia delle Entrate, forte di un notevole sforzo in termini di applicativi creati, con l’ausilio del partner tecnologico SOGEI, nonché dell’imponente campagna informativa posta in essere,[[75]] ha risposto che il sistema della fatturazione elettronica è pronto per essere avviato nei termini previsti, non essendo necessari ulteriori rinvii.

Al di là della comprensibile incertezza che accompagna questi ultimi mesi prima della definitiva introduzione tuttavia, occorre porre l’accento sui notevoli vantaggi che la fatturazione elettronica apporterà non soltanto ai singoli operatori del mercato ma all’intero sistema economico nazionale.

Partendo da una vera e propria semplificazione fiscale, attuata attraverso una serie di esoneri ed agevolazioni previste per i soggetti obbligati che vedranno così ridursi sensibilmente il carico di incombenze contabili e fiscali sin ora in vigore; passando al notevole risparmio in termini di costi legati alle riproduzioni cartacee delle fatture ordinarie e di costi inerenti il personale necessario a gestire tale mole di documenti fiscali; sino ad arrivare all’evidente vantaggio per l’amministrazione finanziaria che, tramite una capillare rete di informazioni potrà effettuare, praticamente in tempo reale, analisi dei rapporti economici intercorsi fra diversi soggetti.

Una più efficace lotta all’evasione fiscale rappresenta, se non l’unico, certamente il principale dei vantaggi che il nostro Paese potrà trarre da questo strumento innovativo. Basti guardare le aree del mondo ove già è stato introdotto tale sistema fiscale, quali ad esempio i paesi dell’America Latina o, alle porte di casa nostra, l’esempio del Portogallo. Tali paesi sono tutti accomunati, al pari dell’Italia, da elevati tassi di evasione fiscale e ciò è da ritenersi il motore trainante che li ha condotti a divenire dei precursori nel settore dell’informatizzazione dei documenti fiscali. I risultati sono stati, sin da subito, più che incoraggianti: secondo gli studi eseguiti a livello comunitario, l’introduzione della fatturazione elettronica in Portogallo, già nel 2012, è stato lo strumento più efficiente per consentirgli di uscire rapidamente dalla crisi economica del 2008.[[76]]

L’auspicio è pertanto che anche nel nostro Paese tale strumento fiscale, di tipo “win-win”, ove tanto l’amministrazione finanziaria quanto i contribuenti riescono a trarre vantaggio dalla collaborazione reciproca, possa costituire un’arma valida contro l’evasione fiscale ed, al contempo, un volano per l’intera economia nazionale.


[[1]] Avviato già con il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, nr. 55 il quale detta disposizioni e regole tecniche per la predisposizione delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

[[2]] Ai sensi del comma 1, lettera d) dell’articolo 9, rubricato “Rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo”.

[[3]] Recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”.

[[4]] Con decorrenza 1° luglio 2016 ai sensi dell’articolo 1 comma 1.

[[5]] Con decorrenza 1° gennaio 2017.

[[6]] “La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie”.

[[7]] “Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze […] è istituito il gestore del Sistema di Interscambio e ne sono definite competenze ed attribuzioni ivi comprese quelle relative:

  1. al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
  2. alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.

[[8]] Ex Legge nr. 205 del 27 dicembre 2017.

[[9]] Ai sensi dell’articolo 1, comma 917, lettera a): “cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori”.

[[10]] Ex articolo 1, comma 917, lettera b): “prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di

realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’amministrazione pubblica.”

[[11]] E’ da rilevarsi come la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione sia già vigente a far data 31 marzo 2015 (di qui il riferimento ai subappaltatori e subcontraenti che emettono fatture nei confronti di appaltatori, questi ultimi già obbligati alla fatturazione elettronica nei confronti della stazione appaltante). Tale obbligo, istituito dall’articolo 1, commi 209-214, della Legge Finanziaria 2008 (ex L. nr. 244 del 2007), ha trovato piena e concreta attuazione, dapprima con il Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013 nr. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche”, e quindi con il D.L. 24 aprile 2014 nr. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (le Pubbliche Amministrazioni rientranti nell’ambito di fatturazione elettronica sono state individuate con la Circolare interpretativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 1/DF del 9 marzo 2015).

[[12]] Il comma  920 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2018 aveva di fatti modificato l’articolo 22, comma 3 del D.P.R. nr. 633 del 1972 aggiungendo: “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”. Il comma 927 aveva invece fissato la decorrenza di tale disposizione al 1° luglio 2018.

[[13]] La proroga non riverbera quindi i suoi effetti sulle cessioni di carburanti per autotrazione eseguite al di fuori degli impianti stradali di distribuzione.

[[14]] Come ribadito dal Direttore dell’A.E. nel corso dell’audizione parlamentare del 3 ottobre 2018.

[[15]] Recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria e per esigenze indifferibili”.

[[16]] Art. 15 (Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica) 1. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole “stabiliti o identificati” sono sostituite dalle seguenti: “o stabiliti”.

[[17]] A seguito dello schema di D.L. fiscale del 20 ottobre divengono elementi obbligatori della fattura tanto la data di effettuazione dell’operazione quanto quella di emissione della fattura se differente dalla prima.

[[18]] In tale caso il SdI trasmetterà al soggetto ricevente i file in esso contenuti e non il file compresso.

[[19]] Ex art. 34, comma 6, del D.P.R. nr. 633 del 1972: “I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell’articolo 39.” Si precisa che al riguardo il Decreto Dignità ha provveduto ad estendere l’esonero dall’obbligo di comunicare i dati delle fatture a tutti i produttori agricoli, eliminando il preesistente riferimento geografico alle zone montane.

[[20]] Ex articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. nr. 98 del 2011.

[[21]] Di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, L. nr. 190 del 2014.

[[22]] Per “Costruzioni e attività immobiliari” ed “Intermediari del commercio”.

[[23]] Soglia valida per le “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”.

[[24]] “Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi”.

[[25]] Dapprima ad opera degli articoli 3 e 4 del D. Lgs. 5 agosto 2015 nr. 127; quindi con l’articolo 1, comma 909, della Legge di Stabilità 2018.

[[26]] E’ da rilevarsi come il successivo Decreto Dignità, ex D.L. nr. 87 del 12 luglio 2018 convertito nella Legge nr. 96 del 9 agosto 2018, nell’ambito del più ampio quadro di semplificazione fiscale, ha provveduto ad eliminare, per la totalità dei soggetti passivi, gli obblighi relativi allo spesometro di cui all’articolo 21 D.L. nr. 78 del 2010.

[[27]] Articolo 50, comma 6, del D.L nr. 331 del 1993.

[[28]] Ai sensi dell’articolo 16 del Decreto del Ministro delle Finanze del 24 dicembre 1993.

[[29]] Ex art. 30 del D.P.R. nr. 633 del 1972.

[[30]] Riduzione inizialmente prevista di un solo anno (dal D. Lgs. nr. 127 del 2015), poi innalzata a due dalla Legge di Stabilità 2018.

[[31]] Stabiliti dall’articolo 57, primo comma, del D.P.R. nr. 633 del 1972 e dall’articolo 43, primo comma, del D.P.R. nr. 600 del 1973.

[[32]] Esonero introdotto con l’emendamento nr. 11.15 a seguito del quale è stato aggiunto il comma 2-bis all’articolo 11 del D.L. 87 del 2018.

[[33]] Tali dati, esplicati nel dettaglio nell’Allegato A – specifiche tecniche, concernono: dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente, date di emissione e registrazione nonché numero del documento, base imponibile, aliquota IVA, imposta, natura dell’operazione (nel caso in cui l’imposta non vada indicata sul documento).

[[34]] Il neo introdotto articolo 3-bis del D. Lgs. nr. 127 del 2015 ha di fatto istituito una sorta di mini-spesometro mensile con riferimento alle operazioni con l’estero.

[[35]] Espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.

[[36]] Tale progressivo non deve seguire in maniera rigorosa una sequenza prestabilita, di fatti ha la sola funzione di individuare in maniera univoca il file e differenziarlo dagli altri inoltrati dal medesimo soggetto.

[[37]] Sulla scorta delle definizioni fornite dall’allegato A – specifiche tecniche al Decreto del 30 aprile dell’A.E. per “intermediario” deve intendersi “qualsiasi soggetto terzo, incaricato dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente di emettere o trasmettere o ricevere per proprio conto le fatture elettroniche veicolate dal Sdi”.

[[38]] Acronimo di Simple Object Access Protocol, consiste in un particolare protocollo per la messaggistica fra componenti software.

[[39]] Acronimo di File Transfer Protocol, è un protocollo adoperato per la trasmissione di dati in sistemi con architettura di tipo client-server.

[[40]] Acronimo di HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer.

[[41]] I tempi di controllo ed elaborazione dei dati ad opera del SdI, finalizzati ad individuare eventuali errori, usualmente pari a qualche minuto, possono invece protrarsi sino a 5 giorni nei periodi di elevata concentrazione di trasmissioni delle e-fatture (i periodi critici sono individuati dall’A.E. negli ultimi giorni del mese ovvero dell’annualità.

[[42]] Ad esempio ciò può verificarsi nel caso in cui l’archivio della posta elettronica certificata ricevuta sia pieno e non sia quindi possibile ricevere ulteriori PEC.

[[43]] In tali casi nel campo codice destinatario è inserito il codice convenzionale “0000000”.

[[44]] Ex articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. nr. 98 del 2011.

[[45]] Di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, L. nr. 190 del 2014.

[[46]] Ai sensi dell’articolo 34, comma 6, D.P.R. nr. 633 del 1972.

[[47]] Così come disciplinato dall’art. 1, comma 1, lettera i) quinquies del Codice dell’Amministrazione Digitale ex D. Lgs. nr. 82 del 2005.

[[48]] Ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del D.P.R. nr. 633 del 1972

[[49]] Sulla scorta dell’Allegato A la data deve essere compilata adoperando il formato ISO 8601:2004 con la seguente composizione: YYYY-MM-DD.

[[50]] Tale sezione, come esplicato all’interno dell’Allegato A, risulta composta dei seguenti campi: tipo documento, divisa, data, numero, dati ritenuta (tipo, importo, aliquota e causale), dati bollo, dati cassa previdenziale (tipo ed importo), aliquota IVA, ritenuta, natura, riferimento amministrazione, sconto o maggiorazione (tipo, percentuale ed importo), importo totale documento, arrotondamento, causale ed “art. 73”.

[[51]] In proposito si richiamano la circolare nr. 42/50398 del 1974 della soppressa Direzione Generale delle Tasse (“[…] la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione entro lo stesso giorno in cui l’operazione viene effettuata […]”) e la circolare nr. 225/E del 1996.

[[52]] La locuzione temporale non viene ulteriormente resa specifica attesa l’impossibilità di determinare a priori un arco temporale di tolleranza ben determinato.

[[53]] Altra locuzione temporale volutamente carente di specificità in ragione della temporaneità della disposizione di favore.

[[54]] Ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis del D.Lgs. nr. 472 del 1997: “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.

[[55]] Art. 11, comma 1: “All’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: […] b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: <<La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.>>”.

[[56]] Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.P.R. nr. 633 del 1972.

[[57]] Atteso che in questo caso, a differenza del precedente, i destinatari sono generalmente ed usualmente predisposti alla ricezione della e-fattura tramite messa a disposizione nell’area riservata.

[[58]] Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, D. Lgs. nr. 471 del 1997.

[[59]] Campo da compilare con uno dei seguenti codici alfanumerici della lunghezza di 4 caratteri:

  • TD01 Fattura;
  • TD02 Acconto/Anticipo su fattura;
  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella;
  • TD04 Nota di Credito;
  • TD05 Nota di Debito;
  • TD06 Parcella;

TD20 Autofattura.

[[60]] Previsto dall’articolo 6, comma 8 del D.Lgs. nr. 471 del 1997.

[[61]] Trattasi delle note di variazione previste dall’articolo 26 del D.P.R. nr. 633 del 1972.

[[62]] Ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014.

[[63]] Come chiarito dal paragrafo 3.3 della circolare nr. 13/E del 2 luglio 2018.

[[64]] Ex articolo 23-bis, comma 2: “Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico

[[65]] Attuativo del Codice dell’Amministrazione Digitale.

[[66]] Principi questi cui l’Amministrazione Finanziaria deve informare la propria attività ispettiva, come specificato al paragrafo 10.4 del decreto del 30 aprile.

[[67]] Ad ulteriore garanzia della trasparenza e correttezza dell’attività ispettiva dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, le operazioni di controllo eseguite dal personale autorizzato all’effettuazione dei controlli vengono completamente tracciate dal sistema di gestione delle informazioni fiscali rese disponibili.

[[68]] Tale informazione deve essere fornita al momento dell’accreditamento del canale di trasmissione registrato.

[[69]] Sono escluse dall’obbligo, come precisato dalla medesima circolare, le cessioni di carburante finalizzate ad essere adoperate per i veicoli agricoli di varia tipologia.

[[70]] Ciò malgrado i rapporti consorziata-consorzio vanno inquadrati all’interno dell’istituto del mandato senza rappresentanza, assumendo pertanto la stessa valenza dei rapporti con soggetti terzi (secondo quanto chiarito dalla Circolare 20/E del 2016 e dalla precedente 14/E del 2015 le modalità di fatturazione nei confronti di soggetti terzi devono intendersi estese ai rapporti interni). Tuttavia, nel caso di specie, necessario è il rimando alla Risoluzione nr. 242/E del 2009 nella parte in cui statuisce che: “[…] l’equiparazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e mandatario […] opera, ai fini dell’IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all’aspetto soggettivo […]”.

[[71]] Come evidenziato dal direttore dell’A.E., è pienamente accettato il comportamento del cedente/prestatore che, previo rilascio al proprio cessionario/committente di ulteriore documento quale una bolla, nel caso della cessione di merci, ovvero un documento di lavoro, nel caso delle prestazioni di servizi, avendo poca dimestichezza con gli strumenti informatici, oppure trovandosi in aree del Paese ove la connessione internet non risulta ottimale, ricorre allo strumento della fatturazione differita.

[[72]] Tali adempimenti si intendono sostitutivi degli attuali obblighi di registrazione ex art. 24 del D.P.R. nr. 633 del 1972.

[[73]] Schema di D.L. fiscale, art. 17, comma 6-quinquies.

[[74]] “[…] Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione [… ]”.

[[75]] Oltre alle varie circolari emanate sono stati predisposti ulteriori strumenti di informazione quali:

  • una guida pratica alla fatturazione elettronica del settembre 2018 (in formato pdf);
  • una serie di video esplicativi caricati tanto sul sito web ufficiale dell’Agenzia quanto, per dare maggiore risonanza mediatica, direttamente sulla piattaforma youtube;
  • una sezione del sito web dell’A.E. denominata “Info e Assistenza online” ove è possibile reperire informazioni suddivise in macro-argomenti;
  • un archivio di Frequently Asked Questions (FAQ) contenenti risposte ad interrogativi anche molto specifici, al cui interno è possibile muoversi velocemente tramite un sistema di filtri.

[[76]] Per approfondimenti si veda il sito internet www.agendadigitale.eu.

Ispettore della Guardia di Finanza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Piacenza. Laureato in Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e Professione presso l'Università degli Studi di Bergamo con tesi in Diritto Commerciale Avanzato su “L’informazione ed il diritto dei mercati finanziari: l’abuso di informazioni privilegiate”.

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