Sezioni Unite: chiarimenti in ordine al riparto di giurisdizione in materia di appalti pubblici

Le SS.UU. con la sentenza n. 9861 del 14 maggio 2015 hanno fornito utili chiarimenti in ordine alla giurisdizione nelle controversie che abbiano ad oggetto la validità e l’efficacia del contratto di appalto, caducato per effetto dell’annullamento in autotutela degli atti di affidamento del servizio posti in essere in violazione delle norme comunitarie e nazionali.

La Cassazione ha richiamato il noto criterio generale per individuare il foro competente in materia di appalti, in base al quale occorre distinguere la fase anteriore alla stipulazione del vincolo contrattuale tra pubblica amministrazione e controparte privata da quella successiva, talché mentre ogni questione relativa alla fase antecedente alla stipulazione del contratto ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo, il giudizio vertente sul preteso inadempimento degli accordi negoziali e sulle conseguenti pretese risarcitorie deve essere affidato al giudice ordinario (fermo il potere-dovere del giudice ordinario, ove necessario, di disapplicare gli atti amministrativi invalidi).

Affermano le Sezioni Unite che tale principio può essere fatto valere utilmente anche nell’ipotesi in cui la parte privata intenda impugnare il provvedimento mediante il quale l’amministrazione pubblica ha unilateralmente risolto il rapporto contrattuale instaurato mediante atto di autotutela.

Secondo la Corte di legittimità, in siffatte circostanze vengono infatti in discussione vizi genetici attinenti ad un momento antecedente la stipulazione dell’accordo negoziale con la controparte privata: vizi che riguardarebbero gli atti amministrativi prodromici alla stipulazione di quell’accordo ed in ordine ai quali l’amministrazione si è avvalsa del potere di annullamento che le compete esercitando il proprio potere autoritativo e discrezionale, effettuando così un apprezzamento dell’interesse pubblico. Ebbene, in tale ipotesi la posizione dei controinteressati ha natura di interesse legittimo e, pertanto, compete al giudice amministrativo il vaglio di legittimità sull’atto amministrativo in cui detto potere di autotutela si è esplicato.

Diversamente, se dietro lo schermo dell’esercizio dei propri poteri di annullamento in autotutela, l’amministrazione intervenga direttamente sul contratto per far valere in realtà vizi ad esso relativi, la competenza sulla pronuncia di illegittimità del provvedimento apparterrà alla giurisdizione ordinaria.

Alla luce di tali principi, ritenendo che nella fattispecie sottoposta al suo esame, il potere di autotutela dell’amministrazione fosse stato effettivamente esercitato con riguardo a vizi afferenti agli atti prodromici alla stipulazione dell’accordo negoziale, le Sezioni Unite hanno confermato la trattazione unitaria avanti al giudice amministrativo delle domande di affidamento dell’appalto e di caducazione dei contratto concluso per effetto dell’illegittima aggiudicazione.

(Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 9861 del 14 maggio 2015)

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