Azione revocatoria del fondo patrimoniale: il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore

in Giuricivile, 2018, 8 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. VI civ., sent. n. 14079 dell'01/06/2018

Il decisum oggetto della presente trattazione riguarda una recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, n. 14079 del 01.06.2018, espressasi in relazione al tema dell’azione revocatoria del fondo patrimoniale.

Nel dettaglio, infatti, sarà opportuno individuare se, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei due coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussista, oppure no, il litisconsorzio necessario.

Il caso in esame

La fattispecie in esame ha origine da una pronuncia della Corte d’appello di Bologna[1] che confermava la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Banca creditrice, dichiarava inefficace, nei confronti di quest’ultima, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2901 c.c., l’atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai due coniugi.

Nello specifico la Corte, accertata la sussistenza del credito della Banca nei confronti dei coniugi, rilevava la correttezza della decisione del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria spiegata nei relativi confronti.

Avverso tale decisione proponevano ricorso in Cassazione entrambi i coniugi, ritenendo necessario censurarsi la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2901 c.c., nonché per errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte ritenuto sussistente il credito vantato dalla Banca a fondamento dell’azione revocatoria dalla stessa esercitata, trattandosi di una pretesa inesistente e giudizialmente contestata.

Con il secondo motivo i ricorrenti censuravano la sentenza de quo per violazione dell’art. 2901 c.c., nonché per errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte ritenuto sussistenti i presupposti per il valido esercizio dell’azione revocatoria da parte della Banca Alfa, tenuto conto del principio della separatezza del fondo patrimoniale rispetto ai crediti sorti per il soddisfacimento di scopi estranei ai bisogni della famiglia, nonché dell’assenza del requisito dell’eventus damni a carico della banca creditrice e degli altri requisiti soggettivi imposti dall’art. 2901 c.c.

Ritenevano, inoltre, i ricorrenti necessario censurarsi la sentenza di primo grado per errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto concernente l’eccepito difetto di legittimazione passiva del coniuge non debitore, in quanto in toto estraneo alle pretese creditorie vantate dalla banca attrice.

La decisione della Corte

La Suprema Corte, considerando la censura de quo manifestamente infondata, parimenti ai restanti motivi di gravame proposti, considerava sussistente il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore e, rigettando il ricorso, condannava i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.[2]

In relazione al primo punto controverso la Suprema Corte risulta essere perfettamente allineata al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità ai sensi del quale “il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché l’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito[3].

Anche quanto al secondo punto, la Corte di legittimità risulta essersi correttamente allineata al consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n.1 dell’art. 2901 c.c.[4]

Anche in relazione al terzo ed ultimo punto la decisione della Corte si è dimostrata conforme all’orientamento fatto ripetutamente proprio dalla giurisprudenza e, ad effetto del quale, ”in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria.”[5]

I presupposti per l’esperibilità dell’azione revocatoria

A tal riguardo, pertanto, occorrerà brevemente procedere alla disamina delle caratteristiche proprie dell’azione revocatoria.

Essa, difatti, annoverata dal Legislatore nei c.d. mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale dei creditori, risulta disciplinata dagli articoli 2901 e ss. c.c.[6]

Trattasi di un rimedio in base al quale i creditori possono, a determinate condizioni, domandare che siano dichiarati inefficaci nei loro confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali i debitori rechino pregiudizio alle loro ragioni.

L’azione di cui sopra presuppone, quale conditio sine qua non per il suo esercizio, la sussistenza del c.d. eventus damni, ossia il concreto pregiudizio per il creditore, impossibilitato a soddisfarsi sul patrimonio residuo del debitore.

Tuttavia, l’esperibilità di tale rimedio soggiace ad alcune condizioni.

Con riferimento alla posizione debitoria, infatti, dovrà tenersi in considerazione il c.d. consilium fraudis, intendendosi, con tale espressione, non già una specifica intenzione di nuocere alle ragioni creditorie, bensì una conoscenza o conoscibilità, parametrata secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, del pregiudizio che l’atto è in grado di produrre alla garanzia del credito.[7]

Se l’atto è a titolo gratuito è sufficiente la sussistenza di tale ultimo requisito.

La legge, infatti, tra il terzo che riceve un vantaggio senza corrispettivo ed il creditore pregiudicato non può non preferire quest’ultimo.[8]

Peraltro, un costante orientamento affermatosi in tal senso, sostiene che quando l’atto venga posto in essere immediatamente dopo l’emissione di una pronunzia che valesse a dichiarare l’esistenza del debito, si debba prescindere dal dover tenere conto di tale elemento, essendo “sufficiente la prova dell’elemento oggettivo dell’eventus damni[9].

Qualora, invece, si tratti di un atto a titolo oneroso occorrerà, ai fini della proponibilità dell’azione, la c.d. scientia fraudis del terzo, ossia la consapevolezza, da parte del terzo soggetto, del pregiudizio che l’atto è in grado di produrre al creditore.

Infine è necessaria la c.d. partecipatio fraudis del terzo ossia che il debitore abbia dolosamente preordinato l’atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei propri creditori e, quando l’atto sia stato effettuato a titolo gratuito è sufficiente questo requisito, essendo ininfluente la valutazione della situazione soggettiva dell’altro contraente.

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico che consente di destinare un patrimonio (costituito da denaro, beni mobili o immobili), al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.[10]

Il conferimento di beni al fondo patrimoniale comporta una liberalità a favore dei coniugi, o di un altro coniuge, quando i conferimenti provengono dall’altro, ma può rappresentare, altresì, modalità di adempimento, da parte dei coniugi stessi, dell’obbligo di contribuzione.

La traslazione di ricchezza, però, manca qualora i beni conferiti appartengano già ai coniugi in comunione legale od ordinaria.

A tal riguardo, pertanto, occorrerà brevemente disquisire in ordine all’eventuale ricomprensione dei beni costituiti in comunione all’interno della procedura fallimentare.

È, infatti, pacifico che i beni costituiti in fondo patrimoniale, seppur appartenenti al fallito, rappresentino un patrimonio separato che, in quanto tale, è destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori.

Tali beni, pertanto, non potranno essere assoggettati alla compagine fallimentare.

Ciò in quanto essi, dopo il soddisfacimento dei creditori per i debiti contratti nell’interesse della famiglia, non perdono la loro specifica destinazione, non potendo neppure applicarsi il principio di cui all’art. 2740 c.c. in forza del quale “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e non sono ammesse le limitazioni della responsabilità se non nei casi stabiliti dalla legge”.

Per quanto sopra, quindi, è agevole ritenere che la liquidazione dei beni del fondo patrimoniale non possa interessare la massa dei creditori.

Difatti, siffatto principio trova espresso riconoscimento oltre che nelle disposizioni codicistiche (lo stesso art. 170 c.c. recita che “L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”), anche nella elencazione dello stesso art. 46 l. Fall., il quale, expressis verbis, statuisce che non siano ricompresi nella compagine fallimentare “i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile”.

Sulla composizione dell’apparente contrasto tra la revocatoria degli atti a titolo gratuito e l’art. 64 Legge Fallimentare

La disposizione di cui all’art. 64 L. Fall. prevede che siano “privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli altri atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”.

Il principio di cui sopra sancisce l’inefficacia degli atti a titolo gratuito posti in essere dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

La dichiarazione di inefficacia riguarda gli atti a titolo gratuito, in quanto esso influisce negativamente sul patrimonio del fallito comportando una deminutio della garanzia dei creditori.

Ebbene, l’art. 64 l. Fall., copre l’intera area di tutela dei creditori del fallito rispetto agli atti a titolo gratuito.

È evidente, pertanto, come non sia possibile sottrarre all’inefficacia di cui sopra solo gli atti a titolo gratuito.

Ciò in quanto, se così fosse, si verificherebbe una inadeguata sproporzione – in termini di effettiva tutela – tra la posizione del fallito e quella del creditore.

Questi, difatti, difetterebbe di qualsiasi strumento di specifica tutela per quegli atti compiuti dal fallito, senza spirito di liberalità, e che abbiano, in ogni caso, determinato una deminutio patrimonii senza contropartita, come nel caso di che trattasi della costituzione di un fondo patrimoniale.

L’atto di destinazione di un bene al fondo patrimoniale è assoggettabile ad actio revocatoria. Una volta esclusa l’acquisizione al fallimento dei beni costituiti in fondo patrimoniale, si deve ritenere che rispetto ad essi resti integra la legittimazione del debitore.

In senso contrario, non può rilevare la circostanza che il curatore agisca con azione revocatoria per poter acquisire i beni nel fallimento.

Ciò poiché, come ut supra significato, l’azione presuppone proprio che i beni non siano compresi nel fallimento, in quanto mirata all’ottenimento della declaratoria di inefficacia di quel vincolo di destinazione che impedisce la compravendita.

Il debitore, rectius il fallito, perde la propria legittimazione rispetto ai beni patrimoniali solo dopo l’esperimento positivo dell’azione.

In giurisprudenza è unanimemente riconosciuto il principio secondo il quale l’atto di destinazione, conseguendo sempre una liberalità, non può configurarsi come adempimento di un debito scaduto.[11]

In ogni caso i conferimenti in questione comportano un atto di disposizione che può pregiudicare i creditori personali di chi lo compie. I beni del fondo possono, infatti, essere oggetto di esecuzione solo dai creditori che abbiano maturato un credito esclusivo per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

In tale ottica la giurisprudenza ha più volte affermato come l’atto di destinazione di un bene al fondo patrimoniale sia assoggettabile ad azione revocatoria in quanto comporti una disposizione del patrimonio del debitore che sia potenzialmente pregiudizievole per il creditore medesimo e che, pertanto, potrebbe perdere la possibilità di agire esecutivamente su quel bene e su quei relativi frutti.

Allo stesso modo, risulta esperibile il rimedio della revocatoria fallimentare ove ne ricorrano i presupposti.

Per quanto osservato il coniuge non debitore, nonostante non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, potrà dunque, lecitamente, ritenersi litisconsorte necessario e, come tale, destinatario dei possibili esiti derivanti dall’esperimento ed eventualmente accoglimento della succitata azione revocatoria.


[1] Corte d’appello Bologna, n. 611 del 07.03.2017.

[2] Cass. Civ. Sez. VI n. 14079 del 01.06.2018.

[3] Cass. Civ. Sez. III, n. 2673 del 10.02.2016.

[4] Cass. Civ. Sez. III, n. 24757 del 07/10/2008.

[5] Cass. Civ. Sez. III, n. 19330 del 03.08.2017, e Cass. Civ. Sez. I, n. 1242 del 27/01/2012.

[6] Torrente/Schlesinger., Manuale di diritto privato, Milano, 2011, pp. 1094 e ss.

[7] Torrente/Schlesinger., Manuale di diritto privato, Milano, 2011, pp. 1095.

[8] Trib. Bologna, Sez IV, n. 1357 del 23.04.2015.

[9] Cass. Civ., Sez II, n. 6486 del 22.03.2011.

[10] Quaderni della rassegna di diritto civile, Napoli, 2012, pp.10 e ss.

[11] Trib. Monza, Sez. III., n. 7291 del 26.12.2011.

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