Treni in ritardo: risarcimento o mero rimborso? La Cassazione risponde

in Giuricivile, 2018, 6 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. III civ., sent. 4/05/2018 n. 10596

In materia di responsabilità dell’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni è risarcibile alle condizioni previste dal R. Decreto Legge n. 1948 del 1934, articoli 9 e 101.

Pertanto il treno che arriva a destinazione, con oltre cinque ore di ritardo e con i viaggiatori raffreddati per il freddo patito durante il tragitto, determina un risarcimento del danno patrimoniale con la conseguente, restituzione, solo del 50% del prezzo del biglietto.

Questo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza del 4 maggio 2018 n. 10596.

Il fatto

Nel caso de quo, due coniugi arrivati a destinazione con cinque ore di ritardo a causa di un guasto al treno, citavano innanzi al Giudice di Pace la società di trasporti per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il giudice di prime cure accoglieva la loro domanda.

A seguito di tale decisione, la Società di trasporti proponeva appello presso la Corte d’Appello competente, la quale, discostandosi dalla decisione presa dal giudice di primo grado disconosceva il danno non patrimoniale, ritenendo che pur essendo onere del vettore l’obbligo ad un’adeguata manutenzione del mezzo di trasporto, riteneva, però, che le cinque ore di ritardo, potessero integrare, al massimo un non corretto adempimento contrattuale, il danno, pertanto, da riconoscere era solo patrimoniale e doveva corrispondere alla restituzione del 50 per cento di quanto versato per l’acquisto del titolo di viaggio.

I coniugi proponevano quindi ricorso per Cassazione.

Normativa sull’indennizzo in caso di ritardo dei treni

In caso di ritardo del treno, viene riconosciuto al malcapitato passeggero un indennizzo che varia, a seconda del tipo di treno sul quale si è viaggiato, e a seconda delle ore di ritardo.

Per quanto riguarda il ritardo treni Intercity, treni regionali e interregionali, se il treno fa un ritardo fino a 59 minuti non è dovuto alcun rimborso sul prezzo del biglietto. In altri termini, se anche perde una coincidenza o subisce altri danni, il viaggiatore non ha diritto ad alcunché.

Allo stesso modo, in caso di ritardo fino a 29 minuti dei treni Frecciarossa, Frecciargento o Frecciabianca, il viaggiatore non può pretendere alcuna indennità in quanto questo tipo di ritardo viene a considerarsi nella norma.

Pertanto dopo i 29 minuti di ritardo scatta l’indennizzo che varia a seconda del tempo: se un treno Frecciarossa, Frecciargento o Frecciabianca fa un ritardo tra 30 e 59 minuti, si riconosce al viaggiatore un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto. Questo indennizzo non viene pagato in denaro, ma è un bonus per l’acquisto di un altro biglietto di treno, da utilizzare entro massimo un anno.

Il bonus non si cumula con l’indennità riconosciuta in caso di ritardo superiore a 60 minuti né con indennità di altra tipologia.

Per ritardi tra i 60 e 119 minuti, indistintamente dal tipo di treno, (quindi tanto le Frecce, quanto gli Intercity, ecc.), il viaggiatore ha diritto a un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto da ricevere in una delle due seguenti forme (a sua scelta):

  • o con uno sconto per l’acquisto di un nuovo biglietto di treno, da spendere entro massimo 12 mesi;
  • o con il riaccredito del prezzo del biglietto, ma solo per pagamenti effettuati con carta di credito.

L’indennità spetta anche nel caso di biglietti acquistati in tutto o in parte con altro bonus da indennità ed è calcolata rispetto al prezzo complessivo dell’intera soluzione di viaggio.

Per ritardi per tutti i treni da 120 minuti a salire il viaggiatore ha sempre diritto a un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto. Anche in questo caso egli può decidere di ricevere il bonus in due modi:

  • con uno sconto per l’acquisto di un nuovo biglietto di treno, da spendere entro massimo 12 mesi;
  • o con il riaccredito del prezzo del biglietto, ma solo per pagamenti effettuati con carta di credito.

La decisione della Corte

Con riferimento al caso in esame, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che si era discostata dalla decisione presa dal giudice di prime cure, stabilendo che il treno che arriva a destinazione, con oltre cinque ore di ritardo e con i viaggiatori raffreddati per il freddo patito durante il tragitto, determina solo un risarcimento del danno patrimoniale con la conseguente, restituzione, solo del 50% del prezzo del biglietto e non di altro.

La Corte di legittimità ha infatti rilevato come il ragionamento del giudice di secondo grado fosse corretto e immune da vizi, ricordando come il risarcimento del danno non patrimoniale sia azionabile nella misura in cui sussista una grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona.

Risultano quindi palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale e che ogni persona inserita nel complesso sociale deve accettare in virtù di convivenza “un grado minimo di tolleranza”.

Si legge nelle decisione che il giudice di appello ha ritenuto che il pregiudizio esistenziale, lamentato dagli attori era risultato provato, ma non aveva superato “quella soglia di sufficiente gravità e compromissione del o dei diritti lesi, individuata in via interpretativa dalle Sezioni unite del 2008 (1) quale limite imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale.


1) Cass n. 26972/2008

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