Formulazione dell’atto di appello: la Cassazione detta le linee guida

in Giuricivile, 2018, 6 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. VI civ., sent. n. 13535 del 30/05/2018

La Suprema Corte di Cassazione – con la recentissima ordinanza n. 13535 del 30 maggio 2018 – è tornata a ribadire i requisiti formali necessari ai fini dell’ammissibilità dei motivi di appello.

Principi di diritto, già affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 (qui è disponibile una nota alla sentenza in questione), nonché da Cass. n. 10916 del 5 maggio 2017, secondo cui, per effetto della riforma dell’art. 342 c.p.c., introdotta dall’art. 54, comma 1, lettera (Oa), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134), colui il quale intenda proporre appello non è obbligato ad “indicare i passi della motivazione [della sentenza impugnata] da censurare, le modifiche da apportare alla stessa (…) ed esporre un progetto alternativo di sentenza.

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Le motivazioni della Corte

La tesi suindicata, secondo la Corte di legittimità, è sorretta da tre ragioni specifiche.

L’assetto teleologico delle forme

Il nostro processo civile, come ammoniva antica e saggia dottrina, è caratterizzato da un “assetto teleologico delle forme“, di cui vi è traccia evidente nell’art. 156, comma terzo, c.p.c., secondo il quale la nullità d’un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Vero è che tale norma disciplina le ipotesi di nullità, mentre i requisiti dell’atto d’appello elencati dall’art. 342 c.p.c. sono richiesti a pena di inammissibilità; tuttavia a prescindere dalla condivisibilità della distinzione dogmatica tra requisiti dell’atto richiesti a pena di nullità, e requisiti c.d. di “contenuto-forma” richiesti a pena di inammissibilità, l’art. 156, comma terzo, c.p.c., è comunque espressione di un principio generale sotteso dall’ordinamento processuale, che l’interprete non può ignorare.

Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell’ammissibilità d’una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell’atto.

La corretta interpretazione delle norme processuali

Le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo.

Le regole processuali infatti costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite di questa Corte, sia pure in materia diversa da quella dell’ammissibilità dell’atto d’appello. In particolare, nella decisione n. 26242 del 12 dicembre 2014, si è proclamato il superamento “dell’assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito“, soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicché tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo.

L’interpretazione alla luce del diritto comunitario

Anche il diritto processuale, come quello sostanziale, non può non essere interpretato alla luce delle regole sovranazionali imposte dal diritto comunitario.

Tra queste vi è l’art. 6, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea (c.d. “Trattato di Lisbona”, ratificato e reso esecutivo con Legge 2 agosto 2008, n. 130), il quale stabilisce che “i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (…) fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali“.

Per effetto di tale norma, dunque, i principi della CEDU sono stati “comunitarizzati“, e sono divenuti “principi fondanti dell’Unione Europea“.

Tra i principi sanciti dalla CEDU vi è quello alla effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 6 CEDU. Nell’interpretare tale norma, la Corte di Strasburgo (CEDU) ha ripetutamente affermato che il principio di effettività della tutela giurisdizionale va inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito. Ciò vuol dire che gli organi giudiziari degli Stati membri, nell’interpretazione della legge processuale, “devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall’art. 6 della CEDU del 1950“.

In applicazione di questi principi, la sentenza pronunciata da Corte EDU, II sezione, 28.6.2005, Zednìk c. Repubblica Ceca, in causa 74328/01, ha affermato che le cause di nullità o di inammissibilità “non possono restringere l’accesso alla giustizia al punto tale da che sia vulnerata l’essenza stessa del diritto fatto valere. Inoltre, [le cause di nullità od inammissibilità] si conciliano con l’articolo 6, § 1, della Convenzione solo se perseguono un fine legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo avuto di mira“.

Ed in questo senso si sono altresì pronunciate Corte EDU, I sez., 21.2.2008, Koskina c. Grecia, in causa 2602/06; e Corte EDU, I sez., 24.4.2008. Kern c. Granducato di Lussemburgo, in causa 17140/05.

Le linee guida per l’applicazione dell’art 342 cpc

In definitiva, alla luce di tali principi, deve concludersi che l’art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione:

  • non esiga dall’appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”;
  • non esiga dall’appellante alcun “vacuo formalismo fine a se stesso”;
  • non esiga dall’appellante alcuna “trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa”.

1 COMMENTO

  1. Purtroppo io e i miei figli di 17anni da compiere a luglio siamo vittime di una se tenza dopo un ricorso in appello e a Ata la scorsa settimana. I giudici non hanno né letto né tenuto conto né delle motivazioni né degli articoli di legge, punendo i in maniera arbitraria lasciando i miei figli privi anche del diritto all’ascolto sancito dalla comunità europea e lasciando il libero arbitro al mio ex marito di torturarmi per ma o dei servizi sociali che grazie alle sue millanta. conoscenze lo appoggiano in ogni sua decisione. Hanno privato i miei figli del loro diritto economico morale e di libertà a. chi posso chiedere aiuto? Sia moralmente che economicamente sono distrutta

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