La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 24 aprile 2015, n. 8377 ha chiarito se si sia in presenza di un vizio di ultra o extra petizione, ove il Giudice di merito disponga la compensazione delle spese di lite, anche in assenza di specifica richiesta della parte.
Secondo la Suprema Corte, in tal ipotesi, non si ha violazione del principio dispositivo delle parti rimanendo nei confini delle eccezioni prospettate la decisione relativa alle spese di lite.
Nella medesima sentenza, inoltre, è stato precisato quando può ritenersi assolto l’obbligo del giudice di motivare la statuizione relativa alle spese di lite.
La Suprema Corte per rispondere a tale quesito ha fatto riferimento all’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – sent. 20598/2008 – secondo cui il provvedimento di compensazione delle spese deve essere supportato da adeguate ragioni giustificatrici, eventualmente ricavabili e desumibili anche dal complesso dell’intera motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito.
Conseguentemente, risulta adeguatamente motivata la decisione sulle spese di lite anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito o di rito contengano considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come ad esempio quando il Giudice dà atto di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, o anche di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.
(Corte di Cassazione, Sesta Sezione civile, Ordinanza n. 8377 del 24 aprile 2015)